N. 398 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 1994- 6 giugno 1995

                                N. 398
 Ordinanza  emessa  il  28   giugno   1994   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale   il   6  giugno  1995)  dal  pretore  di  Varese  nel
 procedimento penale a carico di Berkane Yassine
 Sicurezza pubblica - Stranieri - Inottemperanza all'obbligo,
    penalmente sanzionato, di adoperarsi per ottenere dalla competente
    autorita' diplomatica o consolare il  rilascio  del  documento  di
    viaggio  occorrente all'esecuzione del provvedimento di espulsione
    - Genericita' della norma che non consente di individuare il fatto
    previsto  come  reato  -  Lamentato  contrasto  con  il  principio
    costituzionale  di  legalita',  tassativita'  e determinatezza del
    precetto penale - Incidenza sul diritto di difesa.
 (Legge 28 febbraio 1990, n. 39, artt. 7 e 7-bis).
 (Cost., artt. 2, 24, primo e terzo comma, 25, secondo comma, 27,
 primo comma, e 113, primo comma).
(GU n.27 del 28-6-1995 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n.  5626/1994
 r.g.n.r.,  n.  870/1994 r.g. pretura nei confronti di Berkane Yassine
 per il reato di cui all'art. 7-bis della legge 28 febbraio  1990,  n.
 39.
    1.  -  Il  27  giugno  1994,  Yassine Berkane, cittadino algerino,
 veniva  arrestato  da  agenti  della  Polizia  di  Stato:  il  giorno
 successivo  e' stato presentato al pretore per udienza di convalida e
 contestuale  giudizio  direttissimo,  sulla   base   dell'imputazione
 formulata  dal  pubblico  ministero per il delitto di cui all'art. 7-
 bis della legge 28 febbraio 1990, n.  39,  introdotto  dal  d.-l.  14
 giugno 1993, n. 187, convertito in legge 12 agosto 1993. L'arresto e'
 stato  convalidato;  non  e' stata richiesta l'applicazione di alcuna
 misura cautelare.
    La prosecuzione del giudizio e  la  sua  definizione  nelle  forme
 previste  dai commi sesto, settimo od ottavo dell'art. 566 c.p.p. non
 puo' prescindere dalla risoluzione della  questione  di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 7 e 7-bis della legge 28 febbraio 1990, n.
 39,  che  questo  pretore  ritiene  di  dover sollevare d'ufficio. La
 questione riguarda ad avviso del remittente sia  l'art.  7-bis  della
 legge 28 febbraio 1990, n. 39, norma sanzionatoria, sia l'intero art.
 7  della  stessa  legge  nel  quale  si  disciplina  complessivamente
 un'attivita' amministrativa generatrice di provvedimenti  oggetto  di
 officioso  esame di legittimita', ai sensi dell'art. 5 della legge n.
 2248/1865 allegato E, ogniqualvolta  il  giudice  penale  -  come  in
 questo caso - sia chiamato ad applicare l'art. 7-bis.
    L'art.  7-bis  punisce  con la pena della reclusione da sei mesi a
 tre anni la condotta dello straniero  che,  dopo  l'emissione  di  un
 provvedimento  di  espulsione  dal  territorio  italiano distrugga il
 passaporto o documento equipollente per sottrarsi al provvedimento di
 espulsione  o  che  non  si  adoperi  per  ottenere  il  rilascio dei
 documenti di viaggio.
    2. - La formulazione della norma viola ad avviso  del  remittente,
 il  principio  di  tassativita',  elevato  a principio costituzionale
 dall'art. 25, secondo comma, della Carta.
    Nella prima delle ipotesi delittuose (distruzione di documento) il
 legislatore ha costruito un reato commissivo  a  dolo  specifico;  la
 condotta   materiale   vi  appare  sufficientemente  descritta;  puo'
 soltanto osservarsi come la prova  dell'elemento  soggettivo  risulti
 praticamente  impossibile,  salvo  che vi si voglia, discutibilmente,
 riconoscere un caso di dolus in re ipsa.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 397/1995).
 95C0787