N. 398 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 1994- 6 giugno 1995
N. 398 Ordinanza emessa il 28 giugno 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 giugno 1995) dal pretore di Varese nel procedimento penale a carico di Berkane Yassine Sicurezza pubblica - Stranieri - Inottemperanza all'obbligo, penalmente sanzionato, di adoperarsi per ottenere dalla competente autorita' diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente all'esecuzione del provvedimento di espulsione - Genericita' della norma che non consente di individuare il fatto previsto come reato - Lamentato contrasto con il principio costituzionale di legalita', tassativita' e determinatezza del precetto penale - Incidenza sul diritto di difesa. (Legge 28 febbraio 1990, n. 39, artt. 7 e 7-bis). (Cost., artt. 2, 24, primo e terzo comma, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 113, primo comma).(GU n.27 del 28-6-1995 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 5626/1994 r.g.n.r., n. 870/1994 r.g. pretura nei confronti di Berkane Yassine per il reato di cui all'art. 7-bis della legge 28 febbraio 1990, n. 39. 1. - Il 27 giugno 1994, Yassine Berkane, cittadino algerino, veniva arrestato da agenti della Polizia di Stato: il giorno successivo e' stato presentato al pretore per udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero per il delitto di cui all'art. 7- bis della legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dal d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito in legge 12 agosto 1993. L'arresto e' stato convalidato; non e' stata richiesta l'applicazione di alcuna misura cautelare. La prosecuzione del giudizio e la sua definizione nelle forme previste dai commi sesto, settimo od ottavo dell'art. 566 c.p.p. non puo' prescindere dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 7-bis della legge 28 febbraio 1990, n. 39, che questo pretore ritiene di dover sollevare d'ufficio. La questione riguarda ad avviso del remittente sia l'art. 7-bis della legge 28 febbraio 1990, n. 39, norma sanzionatoria, sia l'intero art. 7 della stessa legge nel quale si disciplina complessivamente un'attivita' amministrativa generatrice di provvedimenti oggetto di officioso esame di legittimita', ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248/1865 allegato E, ogniqualvolta il giudice penale - come in questo caso - sia chiamato ad applicare l'art. 7-bis. L'art. 7-bis punisce con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni la condotta dello straniero che, dopo l'emissione di un provvedimento di espulsione dal territorio italiano distrugga il passaporto o documento equipollente per sottrarsi al provvedimento di espulsione o che non si adoperi per ottenere il rilascio dei documenti di viaggio. 2. - La formulazione della norma viola ad avviso del remittente, il principio di tassativita', elevato a principio costituzionale dall'art. 25, secondo comma, della Carta. Nella prima delle ipotesi delittuose (distruzione di documento) il legislatore ha costruito un reato commissivo a dolo specifico; la condotta materiale vi appare sufficientemente descritta; puo' soltanto osservarsi come la prova dell'elemento soggettivo risulti praticamente impossibile, salvo che vi si voglia, discutibilmente, riconoscere un caso di dolus in re ipsa.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 397/1995). 95C0787