N. 403 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 1995

                                N. 403
 Ordinanza  emessa  il  5  maggio  1995  dal  pretore di La Spezia nei
 procedimenti  civili  riuniti  vertenti  tra   Ravecca   Principe   e
 l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Pensione INPS - Pensione di
    reversibilita'  erogata  dal  fondo  speciale  per  i  coltivatori
    diretti, mezzadri e coloni - Integrazione al minimo  -  Esclusione
    nel  caso  di  cumulo  con  pensione  diretta  a  carico del Fondo
    speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto - Disparita'  di
    trattamento    di    situazioni    omogenee    in   considerazione
    dell'orientamento   giurisprudenziale    assunto    dalla    Corte
    costituzionale   -   Incidenza   sulla  garanzia  previdenziale  -
    Riferimento alle sentenze numeri 438 e 165 del 1992, 69, 70 e  547
    del 1990, 373 e 488 del 1989, 184/1988 e 102/1982.
 (Legge del 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.27 del 28-6-1995 )
                              IL PRETORE
    Nelle  cause  riunite  iscritte ai nn. 1791/1992 e 1316/1993 r.g.,
 promosse da Ravecca Principe, rappresentato e difeso dal dott.  proc.
 G.  Ambrosini,  contro  l'I.N.P.S.,  rappresentato e difeso dall'avv.
 M.C. Cabani, sciogliendo la formulata riserva, osserva:
    Con ricorso depositato il 7 agosto 1993,  Ravecca  Principe  adiva
 questo pretore in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere
 l'integrazione   al   minimo   del   trattamento   pensionistico   di
 reversibilita' a carico dell'I.N.P.S. -  Fondo  speciale  coltivatori
 diretti,  coloni  e  mezzadri,  di  cui  e' titolare con decorrenza 1
 giugno 1983.
    Aggiungeva che la domanda, presentata in sede amministrativa il 14
 luglio 1990 era stata respinta,  a  motivo  della  contitolarita'  di
 pensione  diretta  a  carico  del  Fondo speciale addetti ai pubblici
 servizi di trasporto, corrisposta con decorrenza 1 aprile 1968  nella
 misura integrata al minimo.
    La  difesa  dell'I.N.P.S.,  resistendo  in  giudizio,  rilevava la
 conformita' dell'operato dell'ente alla  normativa  vigente,  ostando
 alla  richiesta  integrazione  l'art. 1, secondo comma, della legge 9
 gennaio 1963, n. 9, recante "Elevazione  dei  trattamenti  minimi  di
 pensione  e  riordinamento  delle  norme in materia di previdenza dei
 coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri".
    I  procuratori  delle  parti  concordemente  davano  atto  che  il
 richiamato  disposto  era  stato  piu'  volte  oggetto  di censure di
 incostituzionalita'  per  contrasto  con  gli  artt.  3  e  38  della
 Costituzione,   senza  che  tuttavia  le  pronunce  riguardassero  la
 fattispecie oggetto di causa.
    Il procuratore  di  parte  istante  chiedeva  quindi  che  venisse
 sollevata  eccezione  di  legittimita'  costituzionale  del  disposto
 normativo invocato dall'I.N.P.S., per contrasto con gli artt. 3 e  38
 della Costituzione.
    La  controversia  veniva  poi  riunita  con  altra precedentemente
 proposta avente ad  oggetto  la  "cristallizzazione"  della  pensione
 integrata al minimo.
    La  norma  in  oggetto e' stata piu' volte dichiarata, sotto altri
 profili, incostituzionale, in applicazione del principio che esclude,
 sino alla data del 1 ottobre 1983, ogni preclusione dell'integrazione
 al minimo in caso di titolarita' di
 piu' trattamenti (v. le sentenze nn. 438 e 165 del 1992, 69, 70 e 547
 del 1990, 373 e 488 del 1989, 184 e 1144 del 1988 e 102 del 1982).
    Non vi e' dubbio che la  fattispecie  oggetto  di  causa  presenti
 caratteri  omogenei con quelle esaminate nelle citate decisioni della
 Corte: si verte infatti in altra delle molteplici ipotesi di  divieto
 di integrazione al minimo di un trattamento erogato da fondo speciale
 gestito  dall'I.N.P.S.  allorche',  per  effetto del cumulo con altra
 pensione, venga superato il minimo garantito.
    La prospettata questione di illegittimita' costituzionale  non  e'
 quindi  manifestamente infondata, per le ragioni gia' condivise dalla
 stessa Corte costituzionale nelle precedenti pronunce in materia.
    La dedotta questione e' pure nel caso rilevante:  in  effetti,  la
 rimozione  del  divieto  di  integrazione al minimo determinerebbe la
 teorica  accoglibilita'  della  proposta  domanda,  quanto  meno   in
 relazione  alle  differenze  sui  ratei  maturate sino all'entrata in
 vigore del d.-l. 12 settembre 1983, n.  463,  conv.  nella  legge  11
 novembre 1983, n. 638, salva la valutazione delle sollevate eccezioni
 di decadenza e prescrizione del diritto.
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata, in relazione
 agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di  illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  1,  secondo  comma,  della legge 9 gennaio
 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al  minimo
 legale della pensione di reversibilita' erogata dall'I.N.P.S. - Fondo
 speciale  coltivatori  diretti,  coloni e mezzadri, in caso di cumulo
 con pensione diretta a carico del Fondo speciale addetti ai  pubblici
 servizi di trasporto;
    Dispone  che  il  processo  sia  sospeso;  che  gli  atti  vengano
 immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; che  la  presente
 ordinanza  sia  notificata, a cura della cancelleria, alle parti e al
 Presidente del Consiglio dei Ministri,  e  che  venga  comunicata  al
 Presidente del Senato e a quello della Camera dei deputati.
      La Spezia, addi' 5 maggio 1995
                          Il pretore: GIRINOY
 
 95C0792