N. 264 ORDINANZA 14 - 19 giugno 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Contenzioso   tributario  -  Procedimento  davanti  alle  commissioni
 tributarie - Assistenza e rappresentanza in giudizio -  Patrocinatore
 legale   -   Assistenza  del  contribuente  -  Mancata  previsione  -
 Inidoneita' dell'ordinanza del giudice  a quo a  promuovere  giudizio
 incidentale  di  legittimita'  costituzionale  - Rinvio degli atti al
 giudice rimettente.
 
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 30).
 
 (Cost., artt. 3 e 24)
 
(GU n.27 del 28-6-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
    Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott. Cesare RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 a  seguito  dell'ordinanza  emessa  il  20   settembre   1994   dalla
 Commissione  tributaria  di  primo  grado  di  Camerino  sul  ricorso
 proposto da Reinini Natalia contro l'Ufficio delle Imposte dirette di
 Camerino iscritta al n. 784 del registro ordinanze 1994 e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
 dell'anno 1995;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1995 il Giudice
 relatore Massimo Vari;
    Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 20  settembre
 1994  (Registro ordinanze n. 784 del 1994), regolarmente notificata e
 comunicata, la Commissione tributaria di primo grado di  Camerino  si
 e'  limitata  a  sospendere  "il  giudizio avendo sollevato d'ufficio
 l'eccezione di costituzionalita' di cui all'ordinanza di pari  data",
 con verosimile riferimento all'altro provvedimento di cui al Registro
 ordinanze  n.  783  del  1994,  con  il  quale il medesimo giudice ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.  30  del
 d.P.R.   26   ottobre   1972,  n.  636  (Disciplina  del  contenzioso
 tributario), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
    Considerato che l'ordinanza qui in  esame  ha  per  suo  esclusivo
 contenuto  la  sospensione  del  giudizio  a quo in conseguenza della
 eccezione  di  legittimita'  costituzionale   sollevata   con   altra
 ordinanza di pari data;
      che  essa, priva dei requisiti di cui all'art. 23 della legge 11
 marzo  1953,  n.  87,  risulta  inidonea  a  promuovere  il  giudizio
 incidentale di legittimita' costituzionale;
      che,  pertanto,  si  rende  necessario  il  rinvio degli atti al
 giudice che li ha trasmessi;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  il  rinvio  degli atti alla Commissione tributaria di primo
 grado di Camerino, che li ha trasmessi con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                          Il redattore: VARI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0821