N. 264 ORDINANZA 14 - 19 giugno 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Procedimento davanti alle commissioni tributarie - Assistenza e rappresentanza in giudizio - Patrocinatore legale - Assistenza del contribuente - Mancata previsione - Inidoneita' dell'ordinanza del giudice a quo a promuovere giudizio incidentale di legittimita' costituzionale - Rinvio degli atti al giudice rimettente. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 30). (Cost., artt. 3 e 24)(GU n.27 del 28-6-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA a seguito dell'ordinanza emessa il 20 settembre 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Camerino sul ricorso proposto da Reinini Natalia contro l'Ufficio delle Imposte dirette di Camerino iscritta al n. 784 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Massimo Vari; Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 20 settembre 1994 (Registro ordinanze n. 784 del 1994), regolarmente notificata e comunicata, la Commissione tributaria di primo grado di Camerino si e' limitata a sospendere "il giudizio avendo sollevato d'ufficio l'eccezione di costituzionalita' di cui all'ordinanza di pari data", con verosimile riferimento all'altro provvedimento di cui al Registro ordinanze n. 783 del 1994, con il quale il medesimo giudice ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; Considerato che l'ordinanza qui in esame ha per suo esclusivo contenuto la sospensione del giudizio a quo in conseguenza della eccezione di legittimita' costituzionale sollevata con altra ordinanza di pari data; che essa, priva dei requisiti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, risulta inidonea a promuovere il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; che, pertanto, si rende necessario il rinvio degli atti al giudice che li ha trasmessi; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina il rinvio degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Camerino, che li ha trasmessi con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: VARI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0821