N. 272 ORDINANZA 14 - 20 giugno 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Scarichi  nelle  pubbliche  fognature -
 Violazioni - Trattamento sanzionatorio - Fattispecie depenalizzate in
 illeciti  amministrativi  e  altre  di  attuale  rilievo   penale   -
 Introduzione di sanatoria con effetti estintivi
 del  reato  -  Presunta  contraddittorieta' - Mancata conversione in
 legge nei termini del decreto-legge impugnato -    Ius  superveniens:
 d.-l.  17  marzo 1995, n. 79, convertito in legge, con modificazioni,
 dalla legge 17 maggio 1995, n.  172  -  Cessazione  della  disciplina
 della  autorizzazione  in sanatoria - Necessita' di nuovo esame sulla
 rilevanza della  questione  -  Restituzione  degli  atti  al  giudice
 rimettente.
 
 (D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 3, primo comma, 6, secondo comma,
 e 7, terzo e quinto comma)
 
(GU n.27 del 28-6-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
    Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott. Cesare RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  3,  comma  1,
 dell'art.  6,  comma 2, e dell'art. 7, commi 3 e 5, del decreto-legge
 16 gennaio 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle
 pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
 pubbliche fognature), promosso con ordinanza  emessa  il  25  gennaio
 1995  dalla  Corte  di  cassazione  sul  ricorso  proposto  da Grasso
 Francesco ed altro, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1995  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 12, prima
 serie speciale, dell'anno 1995;
    Udito nella camera di consiglio del  17  maggio  1995  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del  25  gennaio  1995  la Corte di
 cassazione ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
 degli  articoli  3,  comma  1,  6,  comma  2,  e  7, commi 3 e 5, del
 decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina  degli
 scarichi  delle  pubbliche  fognature e degli insediamenti civili che
 non recapitano in pubbliche fognature), in riferimento agli  articoli
 3, 9, 10, 25, 32 e 41 della Costituzione;
      che,   secondo  l'ordinanza  di  rinvio,  un  primo  profilo  di
 illegittimita' costituzionale e' ravvisabile nel contrasto,  reputato
 irragionevole,  tra  quanto  dispone  l'art.  6,  comma 2, del citato
 decreto-legge, che non prevede piu' come reato bensi'  come  illecito
 amministrativo   l'ipotesi   di  scarico  civile  e  delle  pubbliche
 fognature non autorizzato (art. 21, ultimo comma, della legge n.  319
 del  1976),  e quanto stabilisce il successivo art. 7 del decreto, il
 quale introduce una sanatoria con effetti estintivi del reato  (comma
 5)  anche per gli scarichi da insediamenti civili e assimilati (comma
 3): e' contraddittoria e praticamente  inapplicabile  una  disciplina
 che  da  un  lato depenalizza una fattispecie e dall'altro prevede un
 meccanismo di sanatoria con effetti estintivi, che viceversa  suppone
 la persistente illiceita' penale dei medesimi fatti;
      che  un  secondo profilo di censura e' incentrato dalla Corte di
 cassazione sull'art. 3, comma 1, del decreto-legge  n.  9  del  1995,
 che,  nel  modificare  il terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319
 del 1976, reca una clausola di salvezza delle disposizioni penali "di
 cui al primo ed al secondo comma" dello stesso art. 21;  statuizione,
 questa,  che  manifesterebbe  l'intenzione  di  conservare i reati di
 scarico senza autorizzazione, ma che  risulterebbe  per  altro  verso
 incoerente   con   l'operata   depenalizzazione   della   fattispecie
 concernente gli scarichi civili  e  delle  pubbliche  fognature,  ora
 regolata   dall'ultimo   comma   dell'art.  21  citato,  determinando
 incertezza ed equivocita' circa l'effettivo ambito applicativo  e  la
 portata  della  nuova  disciplina  rispetto ai principi-cardine della
 legge n. 319 del  1976,  indicativi  dell'esigenza  di  sottoporre  a
 regolamentazione  unitaria,  attraverso  lo strumento autorizzatorio,
 ogni tipo di scarico;
      che, infine, e' sollevata dalla Corte di cassazione questione di
 costituzionalita'  relativamente  al  divario  di  trattamento   che,
 nell'assunto  della  avvenuta  depenalizzazione  della fattispecie di
 scarico civile e delle pubbliche fognature non autorizzato,  a  norma
 del  nuovo ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976 ( ex
 art.  6,  comma  2,  del  decreto),  viene  a   stabilirsi   riguardo
 all'ipotesi di apertura di analogo scarico prima che l'autorizzazione
 richiesta   sia   stata   concessa,  ipotesi,  quest'ultima,  tuttora
 sanzionata penalmente dall'art. 23 della  citata  legge  n.  319  del
 1976;  tale difforme trattamento risulterebbe ingiustificato, data la
 maggior gravita' dell'ipotesi degradata  ad  illecito  amministrativo
 rispetto  a quella assunta a termine di raffronto, tuttora di rilievo
 penale;
    Considerato che il decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9, del  quale
 fanno  parte  le  norme  impugnate,  non e' stato convertito in legge
 entro il termine di sessanta giorni  dalla  sua  pubblicazione,  come
 risulta  dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del
 18 marzo 1995;
      che, successivamente, e' stato emanato il decreto-legge 17 marzo
 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche
 fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
 fognature), il quale e' stato convertito,  con  modificazioni,  dalla
 legge 17 maggio 1995, n. 172;
      che   nella  sua  configurazione  definitiva  la  disciplina  in
 argomento, quale recata dal citato decreto-legge n. 79  del  1995  di
 "reiterazione"  del precedente n. 9 del 1995, risulta mutata rispetto
 a quella applicabile al tempo dell'ordinanza di rinvio  e  denunciata
 di  incostituzionalita',  in particolare per il definitivo venir meno
 della disciplina dell'autorizzazione  in  sanatoria  (gia'  contenuta
 nell'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1995, e poi nei commi da 2 a 7
 dell'art.  7  del  decreto-legge n. 79 del 1995, soppressi in sede di
 conversione) nonche' per ulteriori  modifiche  aggiuntive  introdotte
 nel  corpo  delle  disposizioni  della  legge  n.  319 del 1976 quali
 novellate o sostituite con gli articoli 3 e 6  del  decreto-legge  da
 ultimo  emanato, solo parzialmente corrispondenti agli articoli 3 e 6
 di quello impugnato dalla Corte di cassazione;
      che  pertanto,  essendo  mutato  il complessivo quadro normativo
 applicabile  in  rapporto  alla  fattispecie  dedotta  nel   processo
 principale, gli atti vanno restituiti al giudice a quo perche' valuti
 se,  alla  luce  della nuova disciplina, le questioni sollevate siano
 tuttora rilevanti;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 20 giugno 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0829