N. 275 ORDINANZA 14 - 22 giugno 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Contenzioso  tributario  -  Disciplina  -  Patrocinatore   legale   -
 Assistenza   e  difesa  del  contribuente  dinanzi  alle  commissioni
 tributarie - Omessa previsione - Carenza di motivazione - Difetto  di
 rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 30).
 
 (Cost., artt. 3 e 24)
 
(GU n.27 del 28-6-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
    Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott. Cesare RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 30  del  d.P.R.
 26  ottobre  1972,  n.  636  (Disciplina del contenzioso tributario),
 promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1994 dalla  Commissione
 tributaria di primo grado di Camerino sul ricorso proposto da Reinini
 Natalia  contro  l'Ufficio Imposte dirette di Camerino iscritta al n.
 783 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Udito nella camera di consiglio del  20  aprile  1995  il  Giudice
 relatore Massimo Vari;
    Ritenuto  che  con ordinanza emessa il 20 settembre 1994 (Registro
 ordinanze n. 783 del 1994) la Commissione tributaria di  primo  grado
 di  Camerino  ha  sollevato  questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 30 del d.P.R. 26  ottobre  1972,  n.  636  (Disciplina  del
 contenzioso  tributario),  in  riferimento agli articoli 3 e 24 della
 Costituzione;
      che, ad  avviso  del  giudice  remittente,  detta  disposizione,
 denunciata  "nella  parte  in  cui non prevede la possibilita' per il
 patrocinatore  legale  di  assistere   e   difendere   dinanzi   alle
 Commissioni   tributarie   il   contribuente",   provocherebbe   "una
 disparita' di trattamento e  conseguentemente  una  violazione  degli
 articoli 3 e 24 della Costituzione";
      che  nel  giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite
 parti e non e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
    Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione  risulta  priva   di
 qualsiasi,  pur  minimo,  cenno  di  motivazione  sia  in ordine alla
 rilevanza della questione nel giudizio a quo, che non  e'  consentito
 neppure  desumere  da  una qualsiasi, pur sommaria, descrizione della
 fattispecie oggetto del giudizio, sia in ordine  alla  non  manifesta
 infondatezza;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre  1972,
 n.   636  (Disciplina  del  contenzioso  tributario),  sollevata,  in
 riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,  dalla  Commissione
 tributaria di primo grado di Camerino, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                          Il redattore: VARI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 22 giugno 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0844