COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 15 maggio 1995 

  Fissazione,  ai  sensi  ed  ai fini dell'applicazione dell'art. 10,
comma 9, della legge 18 febbraio  1992,  n.  149,  del  minor  limite
percentuale  di  flottante per le azioni ordinarie emesse dal Credito
lombardo S.p.a. (Deliberazione n. 9220).
(GU n.151 del 30-6-1995)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che
impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto  sulla
totalita'  dei  titoli  a  chi,  direttamente o indirettamente, abbia
acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e
8 del medesimo art. 10, il controllo  di  una  societa'  quotata  nei
mercati  regolamentati  quando  il  flottante sia inferiore al 10 per
cento o al minor limite stabilito dalla Consob;
  Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale,
tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi  e
per  gli  effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992,
dell'eventuale  minor  limite  di  flottante  per  i  titoli  la  cui
percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;
  Visto  che  in  data  31  marzo  1995 la Banca Antoniana - Popolare
cooperativa a responsabilita'  limitata  per  azioni,  ha  acquistato
l'83,44%  del  capitale ordinario del Credito lombardo S.p.a., pari a
56.739.427 azioni ordinarie;
  Visto che la Banca Antoniana ha comunicato a questa Commissione, in
data 3 maggio 1995,  di  voler  precedere  al  lancio  di  un'offerta
pubblica  di acquisto sulle azioni emesse dal Credito lombardo S.p.a.
non ancora in suo possesso;
  Considerato  che,  a  seguito  della  citata  operazione   potrebbe
verificarsi una riduzione del flottante al di sotto del limite del 10
per  cento  stabilito  dall'art.  10,  comma 9, della citata legge n.
149/1992;
  Ritenuto che il valore di mercato, il numero  dei  titoli  ordinari
emessi  dal  Credito  lombardo S.p.a. ed il controvalore degli scambi
giornalmente effettuati rendono opportuno definire  un  minor  limite
percentuale  di  flottante  rispetto al limite generale stabilito dal
ripetuto art. 10, comma 9;
                              Delibera:
  Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della
legge 18 febbraio 1992, n. 149,  alle  azioni  ordinarie  emesse  dal
Credito  lombardo  S.p.a.  e'  fissato il minor limite percentuale di
flottante nella misura del 9 per cento.
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Milano, 15 maggio 1995
                                            p. Il presidente: ZURZOLO