Fissazione, ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse dal Credito lombardo S.p.a. (Deliberazione n. 9220).(GU n.151 del 30-6-1995)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una societa' quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob; Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento; Visto che in data 31 marzo 1995 la Banca Antoniana - Popolare cooperativa a responsabilita' limitata per azioni, ha acquistato l'83,44% del capitale ordinario del Credito lombardo S.p.a., pari a 56.739.427 azioni ordinarie; Visto che la Banca Antoniana ha comunicato a questa Commissione, in data 3 maggio 1995, di voler precedere al lancio di un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni emesse dal Credito lombardo S.p.a. non ancora in suo possesso; Considerato che, a seguito della citata operazione potrebbe verificarsi una riduzione del flottante al di sotto del limite del 10 per cento stabilito dall'art. 10, comma 9, della citata legge n. 149/1992; Ritenuto che il valore di mercato, il numero dei titoli ordinari emessi dal Credito lombardo S.p.a. ed il controvalore degli scambi giornalmente effettuati rendono opportuno definire un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9; Delibera: Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie emesse dal Credito lombardo S.p.a. e' fissato il minor limite percentuale di flottante nella misura del 9 per cento. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Milano, 15 maggio 1995 p. Il presidente: ZURZOLO