Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale aziende:(GU n.155 del 5-7-1995)1) Sviluppo attivita' produttive Caserta S.r.l. 2) P.A.I. Promozione attivita' industriali Lecce S.r.l. 3) P.A.I. Promozione attivita' industriali Lecce 1 S.r.l. 4) Sviluppo attivita' industriali Sermoneta S.r.l. 5) Sviluppo attivita' industriali Sabaudia S.r.l. 6) Sviluppo attivita' produttive Ponticelli S.r.l. 7) Sviluppo attivita' produttive Giugliano S.r.l. 8) Sviluppo attivita' produttive S.r.l. 9) Nuove iniziative per l'occupazione (N.I.O.) S.r.l. 10) Inco S.r.l. 11) Inco Castrovillari 2 S.r.l. 12) Inco iniziative Calabresi per l'occupazione Castrovillari 1 13) Sviluppo attivita' industriali Rieti S.r.l. 14) P.A.I. Brindisi S.r.l. 15) Sviluppo attivita' industriali Satin S.r.l. 16) N.I.O.V. Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1 S. 17) Sviluppo attivita' industriali Anagni S.r.l. 18) Nisi Pomarico S.r.l. 19) Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa 20) Nisi Potenza S.r.l. 21) Nuove attivita' industriali Chieti Naic S.r.l. 22) Industria napoletana S.r.l. 23) S.I.C. Sviluppo iniziative campane S.r.l. 24) Sviluppo industriale Grumo Nevano S.r.l. 25) Nuova azienda Campana S.r.l. 26) Iniziative vesuviane S.r.l. 27) Industria del Volturno S.r.l. 28) Nuova industria Pontina S.r.l. 29) Attivita' industrie Abruzzesi S.r.l. 30) Nuove iniziative Teramane S.r.l. 31) Promozione attivita' Teramo S.r.l. 32) S.V.I.C. S.r.l. 33) Idris S.r.l. 34) Iniziative del Basento S.r.l. 35) Iniziative Apuliane S.r.l. 36) Iniziativa siciliana S.r.l. 37) Iniziative Valle del Sacco S.r.l. 38) Sila 82 S.r.l. 39) Industria del Tirreno S.r.l. 40) Nuove industrie Cosentine S.r.l. 41) Sarda Deriver S.r.l. 42) Societa' Irpina S.r.l. 43) Lameziana industrie S.r.l. 44) Sviluppo meridionale S.r.l. 45) Industria Cavese S.r.l. 46) Nuove attivita' industriali Chieti 1 - N.A.I.C. 1 S.r.l. 47) Azienda dell'Adriatico S.r.l. 48) N.I.O.S. S.r.l. 49) Sabina industrie S.r.l. 50) ICEL - Iniziative Casertane per l'elettronica S.r.l. 51) I.F.E.L. S.r.l. 52) Soc. prom. reimp. Pontina S.r.l. 53) R.I.E. S.r.l. 54) Promozione reimpiego Salerno S.r.l. 55) Industria pontina elettronica S.r.l. 56) I.L.E. S.r.l. 57) Iniziative reimpiego Sulmona S.r.l. 58) Azienda di reimpiego Palermo S.r.l. 59) Sirt - Sviluppo iniziative reimpiego Termoli S.r.l.;
Con decreto ministeriale 5 maggio 1995, e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maite, con sede in Manfredonia (Foggia) e unita' di Manfredonia (Foggia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquanta unita', su un organico complessivo di cinquantotto unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal comma precedente in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maite, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 maggio 1995, e' autorizzata, per il periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ergon Sutramed, con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantasette unita', su un organico complessivo di sessantadue unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal comma precedente in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ergon Sutramed, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 maggio 1995, e' autorizzata, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 28 febbraio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Arca, con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Grugliasco (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unita', su un organico complessivo di venti unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal comma precedente in favore dei lavoratori dipendenti dalla Arca, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 maggio 1995, e' autorizzata, per il periodo dal 4 gennaio 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Inconf, con sede in Chieti e unita' di Chieti, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisei ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventotto unita', su un organico complessivo di quaranta unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal comma precedente in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Inconf, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 maggio 1995, e' autorizzata, per il periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ecopack, con sede in Piobesi (Torino) e unita' di Piobesi (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisei e ottanta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventotto unita', su un organico complessivo di trentadue unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal comma precedente in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ecopack, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 maggio 1995, e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Salver, con sede in Brindisi e unita' di Brindisi, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a diciotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoventidue unita', su un organico complessivo di centoventiquattro unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal comma precedente in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Salver, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 maggio 1995, e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 all'11 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Magida, con sede in Bari e unita' di Bari, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unita', su un organico complessivo di ottanta unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal comma precedente in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Magida, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 maggio 1995, e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Ascoli Piceno, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantacinque unita', su un organico complessivo di centodieci unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal comma precedente in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 maggio 1995, e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 5 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mecbo, con sede in Rivoli, Cascine Vica (Torino) e unita' di Rivoli (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisei unita', su un organico complessivo di ventisette unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal comma precedente in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mecbo, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 5 maggio 1995, e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Campobasso, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisei ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centosessantatre unita', su un organico complessivo di centosessantacinque unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal comma precedente in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 1 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centro Servizi B 3, con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantadue unita', su un organico complessivo di novantatre unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal comma precedente in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centro Servizi B 3, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti comma, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.