MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

              Provvedimenti concernenti il trattamento
                      di integrazione salariale
aziende:
                                                              
1)   Sviluppo  attivita'  produttive  Caserta  S.r.l.    2)    P.A.I.
Promozione  attivita' industriali Lecce S.r.l.  3)  P.A.I. Promozione
attivita'  industriali  Lecce  1  S.r.l.    4)    Sviluppo  attivita'
industriali  Sermoneta  S.r.l.    5)   Sviluppo attivita' industriali
Sabaudia S.r.l.  6)  Sviluppo attivita' produttive Ponticelli  S.r.l.
7)    Sviluppo  attivita' produttive Giugliano S.r.l.   8)   Sviluppo
attivita' produttive S.r.l.  9)  Nuove iniziative  per  l'occupazione
(N.I.O.)  S.r.l.    10) Inco S.r.l.   11) Inco Castrovillari 2 S.r.l.
12) Inco iniziative Calabresi per l'occupazione Castrovillari  1  13)
Sviluppo  attivita'  industriali  Rieti  S.r.l.   14) P.A.I. Brindisi
S.r.l.  15) Sviluppo attivita' industriali Satin S.r.l.  16) N.I.O.V.
Nuove  iniziative  per  l'occupazione  Villacidro 1 S.   17) Sviluppo
attivita' industriali Anagni S.r.l.  18) Nisi Pomarico  S.r.l.    19)
Nisi  -  Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa 20) Nisi
Potenza S.r.l.  21) Nuove attivita' industriali  Chieti  Naic  S.r.l.
22)  Industria  napoletana  S.r.l.    23)  S.I.C. Sviluppo iniziative
campane S.r.l.  24) Sviluppo industriale Grumo  Nevano  S.r.l.    25)
Nuova  azienda  Campana S.r.l.   26) Iniziative vesuviane S.r.l.  27)
Industria del Volturno S.r.l.   28) Nuova  industria  Pontina  S.r.l.
29)  Attivita'  industrie  Abruzzesi  S.r.l.    30)  Nuove iniziative
Teramane S.r.l.  31) Promozione attivita' Teramo S.r.l.  32) S.V.I.C.
S.r.l.  33) Idris S.r.l.   34) Iniziative del  Basento  S.r.l.    35)
Iniziative  Apuliane  S.r.l.    36) Iniziativa siciliana S.r.l.   37)
Iniziative Valle del Sacco S.r.l.  38) Sila 82 S.r.l.  39)  Industria
del  Tirreno S.r.l.   40) Nuove industrie Cosentine S.r.l.  41) Sarda
Deriver S.r.l.  42) Societa' Irpina S.r.l.   43) Lameziana  industrie
S.r.l.   44) Sviluppo meridionale S.r.l.  45) Industria Cavese S.r.l.
46) Nuove attivita' industriali Chieti 1 - N.A.I.C.  1  S.r.l.    47)
Azienda  dell'Adriatico  S.r.l.    48)  N.I.O.S.  S.r.l.   49) Sabina
industrie S.r.l.  50) ICEL - Iniziative Casertane  per  l'elettronica
S.r.l.    51)  I.F.E.L. S.r.l.   52) Soc. prom. reimp. Pontina S.r.l.
53) R.I.E. S.r.l.   54) Promozione  reimpiego  Salerno  S.r.l.    55)
Industria  pontina  elettronica  S.r.l.    56)  I.L.E.  S.r.l.    57)
Iniziative reimpiego Sulmona S.r.l.  58) Azienda di reimpiego Palermo
S.r.l.  59) Sirt - Sviluppo iniziative reimpiego Termoli S.r.l.;
(GU n.155 del 5-7-1995)

   Con  decreto  ministeriale  5  maggio 1995, e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 12 settembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maite,
con  sede  in  Manfredonia (Foggia) e unita' di Manfredonia (Foggia),
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario
di lavoro da  quaranta  ore  settimanali  a  ventiquattro  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
cinquanta unita', su un organico complessivo di cinquantotto unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto disposto dal comma precedente in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maite, a  corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 5 maggio 1995,  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  aprile  1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ergon
Sutramed, con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato
stipulato  un  contratto  di   solidarieta'   che   stabilisce,   per
ventiquattro  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da
quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei  confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a quarantasette unita', su un
organico complessivo di sessantadue unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal comma  precedente  in
favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Ergon Sutramed, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato  alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 5 maggio 1995,  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1 settembre 1993 al 28 febbraio 1994, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla Arca, con
sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Grugliasco  (Torino),  per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta
ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di
un  numero  massimo  di  lavoratori  pari a quattordici unita', su un
organico complessivo di venti unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto disposto dal comma precedente in
favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  Arca,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 5 maggio 1995,  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 4 gennaio 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Inconf,  con  sede in Chieti e unita' di Chieti, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da quaranta ore
settimanali a ventisei ore medie  settimanali  nei  confronti  di  un
numero  massimo  di lavoratori pari a ventotto unita', su un organico
complessivo di quaranta unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto disposto dal comma precedente in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Inconf, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1,  foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  5  maggio 1995, e' autorizzata, per il
periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 gennaio  1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Ecopack,  con  sede in Piobesi (Torino) e unita' di Piobesi (Torino),
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  dodici  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di
lavoro da quaranta ore settimanali a ventisei  e  ottanta  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
ventotto unita', su un organico complessivo di trentadue unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto disposto dal comma precedente in
favore  dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Ecopack,   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato  alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 5 maggio 1995,  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  luglio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Salver, con sede in Brindisi e unita' di Brindisi,  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per
dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro  da  quaranta
ore  settimanali a diciotto ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori  pari  a  centoventidue  unita',  su  un
organico complessivo di centoventiquattro unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal comma  precedente  in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Salver, a corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 5 maggio 1995,  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1 luglio 1994 all'11 luglio 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Magida, con sede in Bari e unita' di  Bari,  per  i  quali  e'  stato
stipulato   un   contratto   di   solidarieta'  che  stabilisce,  per
ventiquattro mesi, la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da
quaranta  ore  settimanali  a  ventotto  ore  medie  settimanali  nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unita', su
un organico complessivo di ottanta unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto disposto dal comma precedente in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Magida, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1,  foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  5  maggio 1995, e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
S.I.T.E.,  con sede in Bologna e unita' di Ascoli Piceno, per i quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
ventiquattro mesi, la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da
quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a novantacinque unita', su un
organico complessivo di centodieci unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal comma  precedente  in
favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.  S.I.T.E.,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato  alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 5 maggio 1995,  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 1 luglio 1994 al 5 settembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mecbo,
con  sede  in  Rivoli,  Cascine  Vica  (Torino)  e  unita'  di Rivoli
(Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario  di
lavoro  da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisei  unita',
su un organico complessivo di ventisette unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal comma  precedente  in
favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mecbo, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1,  foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  5  maggio 1995, e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
S.I.T.E.,  con sede in Bologna e unita' di Campobasso, per i quali e'
stato stipulato un contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per
ventiquattro  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da
quaranta  ore  settimanali  a  ventisei  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a centosessantatre
unita', su un organico complessivo di centosessantacinque unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto disposto dal comma precedente in
favore  dei  lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   S.I.T.E.,   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato  alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 8 maggio 1995,  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  gennaio 1994 al 1 agosto 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centro
Servizi  B  3,  con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e'
stato stipulato un contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per
dodici  mesi,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta
ore settimanali a venti ore medie settimanali  nei  confronti  di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  quarantadue  unita',  su un
organico complessivo di novantatre unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto disposto dal comma precedente in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centro Servizi B  3,  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23  novembre  1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   In   via   preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  ai
precedenti comma, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,
comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verifichera'
che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa  unita'  produttiva al
trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento
di  integrazione  salariale   da   solidarieta'   siano   diversi   e
precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato
nell'art.  1,  lettera  c) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994,
registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro  n.  1,
foglio n. 40.