MINISTERO DEL TESORO

DIRETTIVA 28 giugno 1995 

  Modificazioni alla direttiva 18 novembre 1994 concernente: "Criteri
e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate  dagli
enti  conferenti  di  cui  all'art.  11  del  decreto  legislativo 20
novembre 1990, n. 356, nonche' per la  diversificazione  del  rischio
degli investimenti effettuati dagli stessi enti".
(GU n.155 del 5-7-1995)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la  direttiva  del  18  novembre  1994  recante:  "Criteri  e
procedure  per  le  dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli
enti conferenti  di  cui  all'art.  11  del  decreto  legislativo  20
novembre  1990,  n.  356, nonche' per la diversificazione del rischio
degli investimenti effettuati dagli stessi enti".
  Visto in particolare l'art. 5 della cennata direttiva in forza  del
quale  gli  enti  conferenti,  entro  il  31  marzo 1995, adottano un
regolamento che deve contenere, tra l'altro:
   i criteri per l'assegnazione  dei  fondi  da  erogare  ai  singoli
settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;
   i  criteri  per  la  scelta, all'interno dei settori di intervento
prescelti, dei singoli progetti da finanziare;
   la previsione dell'incarico ad esperti esterni  della  valutazione
di merito sui progetti di maggiore dimensione;
   l'obbligo  in capo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto
annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti;
  Visto l'art. 6 della richiamata direttiva in forza  del  quale  gli
enti  conferenti  presentano  al Ministero del tesoro entro lo stesso
termine del 31 marzo 1995 le modifiche statutarie riguardanti:
    a)  il  riassetto  organizzativo   dell'ente,   con   particolare
riferimento  alla  composizione  degli  organi  collegiali  che  deve
favorire una maggiore rappresentativita' degli interessi connessi  ai
settori di intervento prescelti;
    b)  l'eventuale  eliminazione o riduzione della quota dei redditi
derivanti dalle partecipazioni nelle  societa'  conferitarie  per  la
costituzione  della  riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d),
del decreto-legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota  non  puo'
essere   fissata  in  un  valore  inferiore  al  10%  finche'  l'ente
conferente mantiene il controllo della societa' conferitaria;
  Vista la direttiva del 20 febbraio 1995 con la quale il termine del
31 marzo 1995 previsto dagli articoli 5 e 6 della  direttiva  del  18
novembre 1994 e' stato prorogato al 30 giugno 1995;
  Viste le richieste pervenute dagli enti conferenti tese ad ottenere
un'ulteriore proroga dei termini previsti dai citati articoli 5 e 6;
  Considerato   che   gli   enti   conferenti  si  stanno  impegnando
attivamente per dare attuazione alla direttiva del 18 novembre  1994,
ma  che sussistono difficolta' applicative connesse alla complessita'
delle problematiche e  alla  necessita'  di  attente  e  approfondite
valutazioni;
  Considerato   che  il  tesoro  intende  contribuire  alla  migliore
attuazione della direttiva con  una  propria  circolare  applicativa,
anche al fine di assicurare un'uniformita' di comportamenti;
  Attesa l'opportunita' di concedere un'ulteriore proroga dei termini
previsti  dai  citati  articoli  5 e 6 della direttiva per consentire
agli enti conferenti di assumere le relative  determinazioni  con  la
dovuta  ponderazione  e  in  conformita'  con  quanto  previsto dalla
richiamata circolare applicativa;
  Dovendosi  provvedere  alla  modifica  degli  articoli  5 e 6 della
cennata direttiva del 18 novembre 1994;
                              E M A N A
                       la seguente direttiva:
  I termini di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva emanata il  18
novembre  1994  indicata  nel preambolo sono prorogati al 31 dicembre
1995.
   Roma, 28 giugno 1995
                                                    Il Ministro: DINI