Riconoscimento e classificazione di alcune polveri(GU n.157 del 7-7-1995)
Con decreto ministeriale n. 559/C.4025.XV.J (561) del 27 maggio 1995 le polveri denominate: "polvere nera svizzera da tiro e da caccia n. 1"; "polvere nera svizzera da tiro e da caccia n. 2"; "polvere nera svizzera da tiro e da caccia n. 3"; "polvere nera svizzera da tiro e da caccia n. 4"; "polvere nera svizzera da tiro e da caccia n. 5", che la ditta Fuserio sport S.n.c. intende importare dalla Polveriera federale d'Aubonne (Svizzera), sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella prima categoria, gruppo A, dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico. Con decreto ministeriale n. 559/C.3301.XV.J (720) del 23 maggio 1995 le polveri denominate: "F 2 Sub Sound" e "G 2000 x 28", che la ditta Baschieri e Pellagri S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di Marano di Castenaso (Bologna), sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella prima categoria, gruppo A, dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.