MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

         Riconoscimento e classificazione di alcune polveri
(GU n.157 del 7-7-1995)

   Con  decreto  ministeriale  n. 559/C.4025.XV.J (561) del 27 maggio
1995 le polveri denominate:
    "polvere nera svizzera da tiro e da caccia n. 1";
    "polvere nera svizzera da tiro e da caccia n. 2";
    "polvere nera svizzera da tiro e da caccia n. 3";
    "polvere nera svizzera da tiro e da caccia n. 4";
    "polvere nera svizzera da tiro e da caccia n. 5",
che la ditta Fuserio sport S.n.c. intende importare dalla  Polveriera
federale  d'Aubonne  (Svizzera), sono riconosciute ai sensi dell'art.
53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza  e  classificate
nella  prima  categoria,  gruppo A, dell'allegato A al regolamento di
esecuzione del citato testo unico.
   Con decreto ministeriale n. 559/C.3301.XV.J (720)  del  23  maggio
1995  le  polveri denominate: "F 2 Sub Sound" e "G 2000 x 28", che la
ditta Baschieri  e  Pellagri  S.p.a.  intende  produrre  nel  proprio
stabilimento  di  Marano di Castenaso (Bologna), sono riconosciute ai
sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza
e  classificate  nella  prima categoria, gruppo A, dell'allegato A al
regolamento di esecuzione del citato testo unico.