MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 1995 

  Modificazioni al regolamento del concorso pronostici Totocalcio.
(GU n.158 del 8-7-1995)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che
riserva  al   Comitato   olimpico   nazionale   italiano   (C.O.N.I.)
l'esercizio  dei  concorsi  pronostici  e  dei  giuochi  di abilita',
previsti dal decreto legislativo stesso,  quando  sono  connessi  con
manifestazioni  sportive  organizzate  o  svolte  sotto  il controllo
dell'ente predetto;
  Visto l'art. 3 del decreto del Presidente  della  Repub-  blica  18
aprile  1951,  n.  581,  che  dispone  che  ogni giuoco o concorso e'
disciplinato da apposito regolamento;
  Visto l'art. 52 del citato decreto n. 581 del 1951 che dispone  che
i  regolamenti  per l'organizzazione e l'esercizio delle attivita' di
giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle
finanze;
  Visto  il  regolamento  dei  concorsi  pronostici   a   svolgimento
periodico  (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre
manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il  controllo  del
Comitato   olimpico  nazionale  italiano  (C.O.N.I.),  approvato  con
decreto ministeriale del 23 marzo  1963  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  178  del  5  luglio  1963)  e  modificato  con decreti
ministeriali del 23 dicembre 1965 (Gazzetta Ufficiale n.  52  del  28
febbraio  1966), del 15 gennaio 1971 (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20
gennaio 1971), del 10 luglio 1971 (Gazzetta Ufficiale n. 189  del  27
luglio  1971),  del  5  luglio 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 14
luglio 1975), del 29 luglio 1975 (Gazzetta Ufficiale  n.  208  del  6
agosto  1975),  del  27 luglio 1976 (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13
agosto 1976), del 27 dicembre 1977 (Gazzetta Ufficiale n. 352 del  28
dicembre  1977),  del  15 marzo 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 20
marzo 1979), del 9 dicembre 1980 (Gazzetta Ufficiale n.  337  del  10
dicembre  1980), del 31 agosto 1981 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 31
agosto 1981), del 24 giugno 1982 (Gazzetta Ufficiale n.  189  del  12
luglio  1982), del 7 marzo 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 84 del 7 marzo
1983), del 10 maggio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 131  del  14  maggio
1983),  del  30  giugno 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio
1984), del 15 giugno 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 142  del  18  giugno
1985),  del 19 ottobre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 6 novembre
1985), del 16  dicembre  1985  (Gazzetta  Ufficiale  n.  303  del  27
dicembre  1985),  del 9 maggio 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
maggio 1986), del 13 giugno 1986 (Gazzetta Ufficiale n.  140  del  19
giugno  1986),  del  9 ottobre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16
ottobre 1987), del 27 settembre 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1
ottobre 1988), del 14 aprile 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 113  del  17
maggio  1990), del 28 dicembre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31
dicembre 1991) e dell'8 settembre 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 234 del
5 ottobre 1992);
  Vista la nota n. 7228/T.C. dell'8  luglio  1994  con  la  quale  il
Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) propone di elevare da
tre  milioni  a  quattro  milioni  l'importo  delle  vincite pagabili
direttamente dai ricevitori su semplice presentazione  dei  tagliandi
figlia delle schede vincenti;
  Ritenuta  l'opportunita'  di modificare il regolamento suddetto nel
senso proposto dal C.O.N.I.;
                              Decreta:
  Sono  approvate  le seguenti modifiche del regolamento dei concorsi
pronostici a  svolgimento  periodico  (Totocalcio)  connessi  con  le
partite  di  calcio o con altre manifestazioni sportive, esercitati e
gestiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.):
Articolo 10:
  - I primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
  "Un bollettino ufficiale, edito a cura dell'ente gestore,  pubblica
i risultati del concorso e i numeri d'ordine delle matrici dichiarate
vincenti  con  quota  unitaria  superiore a L. 4.000.000. Gli estremi
delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria inferiore  a  L.
4.000.000,  relative  alla  ricevitoria dove sono state effettuate le
giocate, sono elencati in apposito bollettino  ufficiale  in  visione
presso   la  ricevitoria  stessa.  Il  giocatore  che  non  abbia  la
possibilita'  di  consultare  il  bollettino  ufficiale   oppure   il
bollettino  ufficiale  di  ricevitoria e' tenuto a far pervenire alla
competente  sede  di  zona  il  tagliando  figlia  entro  il  termine
stabilito per i reclami".
  - Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "A  pena  di  decadenza  di ogni diritto, tale reclamo, e qualsiasi
altro  reclamo  per  qualunque  motivo  proposto,  accompagnato   dal
tagliando  figlia  di partecipazione al concorso e dall'importo di L.
15.000 restituibili in caso  di  accoglimento,  deve  pervenire  alla
competente  sede  di  zona entro e non oltre il termine di sei giorni
dalla data di pubblicazione dei numeri  delle  matrici  vincenti  sul
bollettino  ufficiale  o  sul  bollettino  ufficiale  di ricevitoria.
Presso ogni sede di zona la commissione di cui all'art. 7 procedera',
sulla scorta delle matrici custodite  nell'archivio,  alla  decisione
dei   reclami   tempestivamente   pervenuti   redigendone  verbale  e
disponendo le  necessarie  variazioni  degli  elenchi  delle  matrici
vincenti che dovranno essere pubblicate sul bollettino ufficiale".
Articolo 13:
  - I primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
  "I premi di quota unitaria non superiori a L. 4.000.000 sono pagati
a  favore  ed  a  spese  dell'esibitore  del tagliando figlia, con le
modalita' stabilite dall'ente gestore  e  pubblicate  nel  bollettino
ufficiale.
  I  premi  di  quota unitaria superiore a L. 4.000.000 sono pagati a
favore ed a spese del vincitore il cui  nome,  cognome  ed  indirizzo
risultino  chiaramente  indicati  nell'apposito  spazio a tergo della
scheda. In caso di identificazione incerta, di schede anonime  o  con
nomi  di  fantasia,  il  vincitore  e'  tenuto  a comunicare all'ente
gestore il nominativo a favore del quale deve  essere  effettuato  il
pagamento".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 gennaio 1995
                                                Il Ministro: FANTOZZI