Integrazione e modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19.(GU n.27 del 8-7-1995)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 59 del 27 dicembre 1994) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto il 3 regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche; Vista la delibera della Giunta provinciale n. 6262 del 24 ottobre 1994; Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'art. 11 del 3 regolamento di esecuzione della legge provinciale del 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19, sono inserite dopo la zona n. 5/sexies - IVECO, le zone n. 5/septies - ACCIAIERIE e n. 5/octies ACCIAIERIE, le cui ubicazioni e delimitazioni sono contenute negli allegati estratti dal piano urbanistico vigente. I citati estratti costituiscono parte integrante del presente decreto. E presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 11 novembre 1994 Il presidente della Giunta provinciale DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1994 Registro n. 13, foglio 177 - Marinaro ------ (Omissis).