N. 293 SENTENZA 26 giugno - 5 luglio 1995

 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia
 autonoma.
 
 Enti  locali  -  Comuni  e  province  -  Comunita' montane - Province
 autonome di Trento e Bolzano - Riparto di contributi -  Esclusione  -
 Presunta  violazione  dell'autonomia  finanziaria  -  Esigenza di una
 disponibilita' effettiva delle risorse, della capacita' di manovra  e
 dei  mezzi  finanziari  da  parte  anche  delle  provincie autonome -
 Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn.  343  e  98
 del  1991  e 1111/1988) - Non spettanza allo Stato - Annullamento dei
 tabulati allegati al decreto  del  Ministro  dell'interno  datato  16
 febbraio l994
 
(GU n.32 del 2-8-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
    Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott. Cesare RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di  Bolzano
 e  della  Provincia autonoma di Trento notificati il 5 ottobre 1994 e
 il 3 ottobre 1994, depositati in Cancelleria il 10 ottobre 1994 e  il
 17  ottobre  1994,  per conflitti di attribuzione sorti a seguito del
 decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 1994,  n.  1804/E3,
 recante "Riparto del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti a
 Comuni,  Province  e  Comunita'  montane",  nonche'  della  nota  del
 Ministero dell'interno del 20 luglio 1994, prot. n. 5874, ed iscritti
 ai nn. 36 e 38 del registro conflitti 1994;
    Visti gli atti di costituzione del Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore
 Cesare Ruperto;
    Uditi  gli  avv.ti  Roland  Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
 autonoma di Bolzano e Valerio Onida  per  la  Provincia  autonoma  di
 Trento  e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente
 del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso  notificato  il  5  ottobre  1994,  la  Provincia
 autonoma  di  Bolzano, ha sollevato, in riferimento agli artt. 8, nn.
 5, 10, 17 e 21,  16  e  104  dello  statuto  speciale,  conflitto  di
 attribuzione  nei  confronti  dello Stato in relazione al decreto del
 Ministro dell'interno del 16 febbraio 1994, con  il  quale  e'  stato
 ripartito il fondo nazionale ordinario per gli investimenti a comuni,
 province e comunita' montane.
    Premette  la  ricorrente di essere titolare di competenze legisla-
 tive ed amministrative esclusive nelle materie concernenti  i  lavori
 pubblici d'interesse provinciale, l'urbanistica e i piani regolatori,
 l'edilizia  comunque  sovvenzionata,  totalmente  o  parzialmente, da
 finanziamenti  di  carattere  pubblico,  l'agricoltura,   foreste   e
 bonifica.  La  provincia gode altresi' di autonomia finanziaria ed il
 suo bilancio e' alimentato, oltre che da entrate  proprie,  anche  da
 trasferimenti   da   parte  dello  Stato,  necessari  per  provvedere
 agl'interventi nelle materie di competenza. A riguardo l'art. 5 della
 legge 30 novembre 1989, n. 386  (Norme  per  il  coordinamento  della
 finanza  della  regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome
 di Trento e di Bolzano con la  riforma  tributaria),  ha  sancito  il
 principio  della  partecipazione delle province stesse al riparto dei
 fondi speciali, secondo cui  i  finanziamenti  previsti  dalle  leggi
 statali   vengono   assegnati   alle  province  autonome  per  essere
 utilizzati nell'a'mbito del settore corrispondente, a prescindere  da
 qualsiasi  adempimento  previsto  dalle  stesse leggi ad eccezione di
 quelli relativi all'individuazione dei parametri  o  delle  quote  di
 riparto.  Anche  l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
 1992, n. 268 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
 Trentino-Alto  Adige  in  materia di finanza regionale e provinciale)
 avrebbe  confermato,  secondo  la  ricorrente,  l'applicabilita'  del
 citato  art.  5  con  riguardo  alle  leggi  statali d'intervento ivi
 previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate.
    Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504  (Riordino  della
 finanza  degli  enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23
 ottobre 1992, n. 421) ha poi disciplinato il finanziamento  da  parte
 dello  Stato  del  fondo nazionale ordinario per gli investimenti che
 eroga contributi in conto capitale  per  la  realizzazione  di  opere
 pubbliche  da  parte  di  enti  locali; opere di preminente interesse
 sociale  ed  economico   secondo   gli   obiettivi   generali   della
 programmazione  sociale  e  territoriale  determinati  da  regione  o
 provincia  autonoma,  che  su  questa  base  ripartisce  le   risorse
 destinate  al finanziamento del programma di investimenti. Inoltre il
 comma 5 dell'art. 41 del citato decreto legislativo stabilisce che il
 fondo e' distribuito alle regioni  per  il  successivo  riparto  alle
 comunita'  montane  (per  la  meta'  sulla  base della superficie dei
 territori classificati montani), prevedendo poi, al comma 6,  che  il
 riparto  e' effettuato con decreto del Ministro dell'interno, sentite
 l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M.
    In applicazione di tale normativa, negli  anni  1991,  1992,  1993
 sono state regolarmente trasferite alla Provincia autonoma di Bolzano
 le quote del fondo, concernenti in particolare i finanziamenti per le
 comunita' montane, mentre per il 1994 non e' stato effettuato analogo
 trasferimento.  Infatti l'impugnato decreto ministeriale destina alle
 comunita' montane undici miliardi di lire per il 1994  e  quattordici
 miliardi  di  lire  per  il 1995. In particolare l'art. 2 attribuisce
 alle regioni per le  comunita'  montane  i  contributi  elencati  nei
 tabulati allegati che pero' non recano alcuna attribuzione ne' per le
 province autonome ne' per la Regione Trentino-Alto Adige.
    Il  decreto  ministeriale risulterebbe pertanto lesivo degli artt.
 8, nn. 5, 10, 17 e 21, 16 e 104 dello  statuto  speciale  e  relative
 norme  d'attuazione,  nonche'  dei  principi  relativi  all'autonomia
 finanziaria provinciale di cui agli artt. 69 e ss. e 79 dello statuto
 stesso. Infatti i contributi riguardano lavori  pubblici  d'interesse
 provinciale  oggetto della programmazione provinciale (nonche' i piu'
 specifici settori di competenze riconosciuti dalle citate norme ed ex
 art. 41, comma 4, del citato decreto legislativo) e  vanno  ripartiti
 tra  regioni  e  province  autonome  le  quali provvederanno poi alla
 ripartizione successiva alle comunita' montane.
    Si tratterebbe di finanziamenti  rientranti  tra  quelli  previsti
 dall'art.  5  della  citata  legge  n.  386  del  1989,  norma il cui
 carattere  di   attuazione   dello   statuto   (e   quindi   la   cui
 immodificabilita'  e  non  derogabilita'  al  di  fuori dell'apposito
 meccanismo statutario) e' stato piu'  volte  riconosciuto  da  questa
 Corte.  Ne'  d'altro canto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo
 16 marzo 1992, n.  266,  che  vieta  i  finanziamenti  diretti  nelle
 materie  di  competenza  propria di regioni e province autonome, puo'
 costituire la giustificazione del mancato finanziamento.
    La norma era stata intesa dallo Stato nel senso del venir meno  di
 ogni  finanziamento  a carico del medesimo alle province autonome, ma
 la Corte ha chiarito (sentenza n. 165 del 1994) che  la  ratio  della
 norma  e'  soltanto  quella  di  garantire queste ultime da possibili
 invasioni della loro sfera di competenza, non gia'  di  precludere  i
 finanziamenti  delle  loro  attivita'.  Pertanto  l'impugnato decreto
 ministeriale avrebbe dovuto  trasferire  anche  alla  ricorrente  una
 quota del finanziamento per le comunita' montane.
    2.  -  Si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,  che  ha  chiesto
 respingersi il ricorso in quanto la mancata devoluzione dei fondi non
 dipenderebbe  da  un'indebita  applicazione della norma e sarebbe del
 tutto estranea al campo di applicazione del  decreto  legislativo  n.
 266 del 1992. La ragione della mancata considerazione delle comunita'
 montane   alto-atesine   risiederebbe  nel  fatto  che  la  provincia
 "ottiene, in altre forme e in altra sede, una  dotazione  finanziaria
 sostitutiva di quella ripartita con il provvedimento impugnato". Essa
 dispone infatti "di entrate derivanti dalla compartecipazione a tutti
 i  tributi erariali riscossi localmente e dalla corresponsione di una
 quota variabile concordata annualmente con il Governo".
   3. -  Con  analogo  ricorso,  notificato  il  3  ottobre  1994,  la
 Provincia  autonoma  di Trento ha sollevato conflitto in relazione al
 medesimo decreto ministeriale  richiamandosi  agli  stessi  parametri
 statutari.  La  ricorrente  ricorda  come  ex  art.  34  del  decreto
 legislativo n. 504 del 1992, lo Stato concorre al  finanziamento  dei
 bilanci   delle  amministrazioni  provinciali,  dei  comuni  e  delle
 comunita' montane anche attraverso il fondo nazionale  ordinario  per
 gli investimenti, distribuito a' termini dell'art. 41, comma 4, dello
 stesso  decreto.  A  fronte della mancata previsione della erogazione
 dei fondi a suo favore  la  provincia  autonoma,  anteriormente  alla
 pubblicazione  del decreto ministeriale impugnato, aveva sostenuto di
 dover concorrere al riparto in virtu' dell'interpretazione  dell'art.
 4,  comma  3,  del  decreto  legislativo  16 marzo 1992, n. 266, come
 interpretato da questa Corte nella citata sentenza n. 165  del  1994.
 Ma  il  Ministero  dell'interno,  con  nota del 20 luglio 1994, aveva
 replicato nel senso che il finanziamento delle funzioni relative alle
 competenze  proprie  del  ricorrente  era  garantito  dalle  cospicue
 entrate  derivanti  dalla  compartecipazione,  nella  misura  di nove
 decimi, al gettito dei tributi riscossi localmente e  dall'erogazione
 di  un'ulteriore  quota  variabile,  si'  che la portata della citata
 decisione  doveva  intendersi  circoscritta   al   finanziamento   di
 specifiche attivita' amministrative gestite dalle province e non gia'
 a  quelle  generalmente  gestite  dalle  stesse  nelle materie di cui
 all'art. 14 della legge n. 142 del 1990. Ma, chiarisce la ricorrente,
 non e' qui in questione il fondo per gli investimenti delle province,
 bensi' quello per gli investimenti delle comunita' montane,  che  non
 rientrerebbe  nello  speciale  sistema di finanziamento di cui sopra.
 Tale fondo non configura un finanziamento alle dette comunita', ma e'
 diretto alle regioni per il successivo riparto alle comunita' stesse.
 Troverebbe percio'  nella  specie  applicazione  il  principio,  gia'
 richiamato, espresso dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n.
 268  del  1992,  riguardando  l'esclusione di una specifica attivita'
 amministrativa della provincia, consistente nel  finanziamento  degli
 investimenti  delle  comunita'  montane  per cui la legge dello Stato
 prevede uno  specifico  fondo,  destinato  ad  essere  ripartito  fra
 regioni e province autonome.
    4.  - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri come
 sopra rappresentato  e  difeso,  prospettando  argomenti  identici  a
 quelli illustrati sub 2.
    5.  -  Nell'imminenza  dell'udienza  entrambe  le ricorrenti hanno
 depositato memorie.
    La Provincia di Trento  ha  sottolineato  come  non  si  verta  in
 un'ipotesi  di  legge statale che esclude regioni o province autonome
 da finanziamenti, bensi' di un decreto ministeriale che, in contrasto
 con la stessa legge, ha operato tale esclusione, concretando altresi'
 una violazione dell'autonomia provinciale. Inoltre  l'atto  impugnato
 non  potrebbe  giustificarsi  con  l'argomento  per cui le ricorrenti
 dispongono di maggiori risorse proprie, in quanto le altre regioni  a
 statuto   speciale   non  sono  state  escluse  dal  riparto  ne'  si
 controverterebbe su un quantum determinato, bensi'  del  vulnus  alle
 attribuzioni  della  ricorrente che scaturirebbe dall'atto impugnato.
 Il fondo ordinario  si  inserirebbe,  secondo  la  ricorrente,  nella
 previsione   di   cui  all'art.  5  della  legge  n.  386  del  1989,
 analogamente al fondo per lo sviluppo delle  comunita'  montane  (nel
 cui riparto la ricorrente e' stata sempre inclusa).
    La  Provincia di Bolzano ha ribadito come il fondo de quo riguardi
 gli investimenti delle  comunita'  montane  (e  non  delle  province)
 destinati alle regioni, cui vanno parificate le province autonome.
    Quanto   alle  difese  dell'Avvocatura,  si  contesta  in  memoria
 l'asserito carattere  sostitutivo  della  dotazione  garantita  dallo
 statuto  rispetto  al  riparto  del fondo ed il potere perequativo in
 materia che il Ministero dell'interno si sarebbe attribuito.
                        Considerato in diritto
    1. - Le Province autonome di Trento e di  Bolzano  hanno  proposto
 due  distinti  ricorsi  per conflitto di attribuzione, denunciando la
 lesione della loro sfera di competenze conseguente all'esclusione dal
 riparto dei contributi destinati alle regioni  -  per  il  successivo
 riparto  alle  comunita'  montane  -  di  cui al decreto del Ministro
 dell'interno del 16 febbraio 1994. Secondo le ricorrenti, la  mancata
 erogazione  di dette somme violerebbe l'autonomia finanziaria ad esse
 garantita  dallo  statuto  speciale  e  dalle   relative   norme   di
 attuazione.
    Poiche'  i  ricorsi  hanno ad oggetto il medesimo atto, i relativi
 giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.
    2. - I ricorsi vanno accolti.
    Fin dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,  concernente  l'ordinamento
 delle  autonomie  locali,  fu  posto,  con  riguardo  al quadro della
 finanza locale, il principio secondo cui la "legge determina un fondo
 nazionale ordinario per contribuire ad investimenti degli enti locali
 destinati  alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  di   preminente
 interesse sociale od economico" (art. 54, comma 9).
    In attuazione dell'ampia delega di cui alla legge 23 ottobre 1992,
 n.  421,  il  legislatore ha provveduto con il decreto legislativo 30
 dicembre 1992, n. 504, ad assicurare agli enti locali un  insieme  di
 risorse,   definendo  altresi'  i  meccanismi  atti  a  garantire  la
 necessaria tempestivita' e certezza degli stessi.
    In particolare, accanto ad un regime  transitorio  che  prevedeva,
 ancora per il 1993, in favore delle comunita' montane un fondo per lo
 sviluppo  degli  investimenti  consistente  in un contributo in conto
 interessi (cfr. art. 28, comma 1, lettera c), analogamente  a  quanto
 avvenuto  in  passato  sin  dal  decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359
 (convertito in legge 29 ottobre 1987,  n.  440),  il  citato  decreto
 legislativo  n.  504  del  1992  ha  fissato  un  nuovo  assetto  dei
 trasferimenti erariali alle comunita' in parola.
    L'art.  34  stabilisce  infatti  al  comma  3  che lo Stato potra'
 concorrere  al  finanziamento  dei  bilanci   delle   amministrazioni
 provinciali,  dei  comuni  e  delle  comunita'  montane  con un fondo
 nazionale ordinario per  gli  investimenti,  la  cui  quantificazione
 annua  e'  demandata  alla  legge  finanziaria. Il successivo art. 41
 specifica poi che i contributi in questione vengono erogati in  conto
 capitale  a  favore  di  tutte  le  province, i comuni e le comunita'
 montane. Per queste ultime il fondo e' distribuito alle  regioni  per
 il  successivo  riparto  alle  comunita'  stesse  secondo determinati
 criteri, ed e' finalizzato alla realizzazione di opere di  preminente
 interesse   sociale   ed   economico   secondo  gli  obiettivi  della
 programmazione  economico-sociale  e  territoriale  stabiliti   dalla
 regione.
    Il  decreto  ministeriale oggetto del conflitto attua tale riparto
 per gli anni 1994 e 1995, pero' escludendo nei tabulati  allegati  le
 sole  ricorrenti  e  quindi la Regione Trentino-Alto Adige dal novero
 delle regioni (a  statuto  ordinario  e  speciale)  beneficiarie  dei
 contributi.
    3.1.  -  Oltre che illegittimo - come appare evidente alla stregua
 dell'inequivoco tenore del citato art. 41 del decreto legislativo  n.
 504  del 1992, che impone l'erogazione a tutte le comunita' montane -
 il decreto ministeriale oggetto del conflitto e' da ritenersi  lesivo
 dell'autonomia  finanziaria  sancita  dallo statuto speciale, nel suo
 rapporto  funzionale  con  l'attivita'  di  programmazione.  Profilo,
 questo,  di  gran  lunga prevalente rispetto ad ogni altro denunciato
 vulnus delle attribuzioni delle ricorrenti, le quali  hanno  altresi'
 richiamato  l'  art.  5  della  legge  30  novembre  1989, n. 386 (in
 rapporto con l'art. 12, comma 1, del  decreto  legislativo  16  marzo
 1992,  n.  268)  e l'art. 4, ultimo comma, del decreto legislativo 16
 marzo 1992, n. 268.
    In tale prospettiva non e'  conferente  l'unico  argomento  svolto
 nell'atto  di  costituzione  dall'Avvocatura  dello  Stato  circa  la
 sufficienza  delle  dotazioni  assicurate   alle   ricorrenti   dalla
 percentuale  sul  gettito  dei tributi e dalla quota variabile di cui
 esse dispongono. Quest'ultima, infatti, ai sensi dell'art.  78  dello
 statuto  speciale,  soddisfa  un'esigenza  di  dotazione  finanziaria
 finalizzata alle funzioni delle ricorrenti  ai  fini  dell'equilibrio
 nell'allocazione delle risorse.
    3.2.  -  L'individuazione  delle  comunita'  montane  come enti di
 programmazione, ormai risalente alla legge 3 dicembre 1971, n.  1102,
 risulta  specificata  e,  per  quanto  qui  interessa,  ulteriormente
 qualificata nella sua  integrazione  con  l'attivita'  programmatoria
 della  regione e della provincia, attraverso gli artt. 29 della legge
 8 giugno 1990, n. 142 e 7 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
    In  tale  disegno  e'  attribuito  un  ruolo   preminente,   nella
 previsione dei piani pluriennali di sviluppo, agl'interventi a difesa
 del  territorio, alle sistemazioni idraulico-forestali e all'utilizzo
 delle risorse idriche, che, ove implichino la realizzazione di opere,
 non possono non coordinarsi, come e' intuitivo, con gli altri livelli
 territoriali  di  competenza.  Proprio  con   riguardo   alle   opere
 pubbliche,  e'  in sede di programmazione che si assicura il supporto
 urbanistico-edilizio, si ponderano le richieste,  si  individuano  le
 priorita'  alla  stregua  di  quegli obiettivi generali espressamente
 richiamati  al  comma  5  del piu' volte citato art. 41 e, infine, si
 accordano i finanziamenti. I quali risultano  strettamente  collegati
 ai  "piani  pluriennali di opere ed interventi" di cui al comma 3 del
 citato art. 29, ponendosi dunque a un livello programmatorio di medio
 periodo, che postula la compatibilita' con gli indirizzi regionali ed
 esige in concreto la  definizione  delle  risorse  disponibili.  Cio'
 risulta  tanto  piu'  evidente con riguardo ai contributi concessi in
 conto capitale, particolarmente incisivi rispetto a quelli erogati in
 conto interessi, poiche'  i  primi  permettono  di  promuovere  spese
 qualitativamente mirate che, nel caso in esame, si caratterizzano per
 la  preminenza  dell'interesse  sociale  ed economico richiesta dalla
 legge. Del resto, il  modello  di  ripartizione  nel  quadro  di  una
 programmazione  integrata  e'  stato gia' adottato dal legislatore in
 subiecta materia con riferimento al fondo nazionale aggiuntivo per la
 montagna di cui alla gia' citata legge 31 gennaio 1994, n. 97.
   3.3. - Circa l'erogazione del fondo in argomento, lo Stato  si  era
 riservata  una precisa facolta' di intervento. Una volta pero' che si
 sia optato per la concessione dei contributi alle  comunita'  montane
 per  investimenti, i contributi stessi non possono essere negati alle
 ricorrenti - perche' provvedano al riparto tra gli enti destinatari -
 in nome di  un  potere  discrezionale  dell'amministrazione,  il  cui
 esercizio,  diretto  non  ad  apprezzare  la consistenza quantitativa
 delle risorse da attribuire ma ad escludere  qualsiasi  attribuzione,
 e'   idoneo   a   vulnerare   le  funzioni  delle  province  autonome
 relativamente ai lavori pubblici d'interesse provinciale. Tra  questi
 ultimi  le  opere pubbliche per le comunita' montane vengono sussunte
 attraverso la  detta  programmazione,  pur  restando  concettualmente
 distinte  dalle generali funzioni spettanti alla provincia ex art. 14
 della legge n. 142 del 1990.
    Ne' puo' argomentarsi, secondo la tesi svolta  dall'Avvocatura  in
 udienza,  nel  senso che la globalita' del fondo non consentirebbe di
 distinguere i destinatari. E' infatti la stessa finalizzazione  delle
 spese   alle  opere  descritte,  oltre  che  la  tecnica  di  riparto
 risultante per tabulas, a smentire tale assunto.
    Inconsistente e' anche l'altra tesi, sostenuta sempre  in  udienza
 dall'Avvocatura,  riferentesi al dato normativo testuale che vuole le
 somme  erogate  alle  "regioni"  per  il  successivo   riparto   alle
 comunita'.  Ancor  piu'  dopo la radicale modificazione dello statuto
 speciale di cui alla legge costituzionale 10  novembre  1971,  n.  1,
 infatti,   le   province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  sono,  in
 particolare  per  quanto  attiene  allo  sviluppo  delle  popolazioni
 locali,  titolari  di  competenze  tali che la loro distinzione dalle
 regioni ha un rilievo meramente nominalistico. Del resto,  lo  stesso
 Ministero dell'interno ha attribuito a dette province autonome, e non
 gia' alla Regione Trentino-Alto Adige, le quote, riguardanti gli anni
 1991, 1992 e 1993, del fondo per le finalita' indicate dalla legge 23
 marzo  1981,  n.  93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre
 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo  della  montagna),
 il  cui  art.  2  dispone  che  "le regioni e le province autonome di
 Trento e Bolzano, in attuazione  ..,  provvedono  a  determinare  nei
 propri  bilanci  pluriennali  le autorizzazioni di spesa da impegnare
 nei  rispettivi  territori  montani  integrando   e   coordinando   i
 finanziamenti,  di cui alla presente legge, con quelli determinati ad
 altro titolo da leggi statali e regionali".
    3.4.  -  Questa  Corte,  sul  tema,  ha piu' volte sottolineato il
 rapporto  che   lega   l'erogazione   di   fondi   all'attivita'   di
 programmazione,  ponendone in evidenza il valore strumentale rispetto
 alla  stessa  autonomia,  considerato  che  la  realizzazione   delle
 attribuzioni  costituzionalmente  garantite  impone,  non soltanto la
 disponibilita' effettiva delle risorse,  ma  anche  la  capacita'  di
 manovra  e  i  mezzi  finanziari  da  parte  di soggetti che, come le
 regioni a statuto speciale ed anche le ricorrenti province  autonome,
 si pongono quali punti di riferimento della programmazione locale (v.
 sentenze nn. 343 e 98 del 1991 e n. 1111 del 1988).
    Si  deve  percio' concludere che non spetta allo Stato, e per esso
 al Ministero dell'interno, escludere le  ricorrenti  dal  riparto  in
 argomento. Ne consegue che i tabulati cui rinvia l'art. 2 del decreto
 ministeriale  16  febbraio 1994 vanno annullati, dovendosi provvedere
 ad un riparto che include anche le province autonome.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara che non spetta  allo  Stato  provvedere
 con  decreto  del  Ministro dell'interno ad un riparto dei contributi
 del fondo nazionale ordinario per  gli  investimenti  alle  comunita'
 montane  che  esclude  le  Province  autonome  di Trento e Bolzano e,
 conseguentemente, annulla i tabulati allegati al decreto del Ministro
 dell'interno datato 16 febbraio 1994.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                         Il redattore: RUPERTO
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 5 luglio 1995.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 95C0862