N. 300 SENTENZA 26 giugno - 6 luglio 1995

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Agricoltura   e   foreste   -   Regione   Lombardia   -   Norme   per
 l'organizzazione degli uffici del Ministero delle  risorse  agricole,
 alimentari  e  forestali  -  Distribuzione  degli  organici  -  Vuoto
 normativo - Poteri del Ministero  in  materia  di  definizione  delle
 politiche  nazionali  in materia di agricoltura, di informazione e di
 promozione commerciale - Insussistenza di  lesione  delle  competenze
 della   regione   -   Censura  di  disposizioni  non  attinenti  alla
 ripartizione di competenze tra Stato e regioni in materia agricola  e
 forestale - Inammissibilita'
 
(GU n.32 del 2-8-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
    Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott. Cesare RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia  notificato
 il  23  maggio 1994, depositato in Cancelleria il 27 maggio 1994, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 15  marzo  1994,
 n.  197  (Regolamento recante norme per l'organizzazione degli uffici
 del Ministero delle risorse agricole,  alimentari  e  forestali),  ed
 iscritto al n. 17 del registro conflitti 1994;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore
 Fernando Santosuosso;
    Uditi l'avv. Giuseppe  F.  Ferrari  per  la  Regione  Lombardia  e
 l'Avvocato  dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
 dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la  Regione
 Lombardia  ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello
 Stato in relazione al d.P.R.  15  marzo  1994,  n.  197  (Regolamento
 recante  norme  per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle
 risorse agricole, alimentari e forestali), per  violazione  dell'art.
 6,  comma 1, lettera a), della legge 4 dicembre 1993, n. 491, nonche'
 degli artt. 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.
    In primo luogo, la Regione ricorrente  appunta  i  propri  rilievi
 critici  sugli artt. 1, 4, 5, 6, 7 e 8 del d.P.R. n. 197 del 1994, in
 quanto, mentre la premessa del regolamento sembrerebbe  far  ritenere
 che  esso  sia  stato  adottato  in  attuazione  dell'intero comma 1,
 lettera a) dell'art. 6 della legge n. 491 del 1993  (e  nel  rispetto
 dei  criteri  e  principi  di  cui  alla  lettera a) del comma 2), in
 realta' esso si sarebbe limitato a  definire  l'organizzazione  degli
 uffici  ministeriali,  nulla  disponendo in ordine alla distribuzione
 degli organici alle regioni (richiesta dallo  stesso  comma  1  sopra
 richiamato),  cosi'  contraddicendo  in  modo  radicale la logica del
 trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni,  che  nella
 prassi si e' fino ad oggi orientata in senso opposto.
    Cio' avrebbe determinato, a giudizio della Regione ricorrente, una
 lesione   della   sfera  di  competenza  ad  essa  costituzionalmente
 garantita,  mentre  la  richiesta  di  una  "previa  intesa  con   la
 Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
 province autonome", contenuta nell'art. 6, comma 1, lettera a), della
 legge n. 491 del 1993, avrebbe  senso  solo  se  non  e'  interamente
 condizionata   da   un  presupposto  (l'organizzazione  degli  uffici
 statali) che invece le sfugge.
    Come ulteriore motivo di doglianza, la Regione ricorrente  ritiene
 che  le  disposizioni sopra indicate si pongano in contrasto altresi'
 con gli artt. 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. Al riguardo,  la
 Regione rileva come il decreto abbia determinato un illogico rapporto
 fra  scelte relative alla distribuzione dell'organico del personale e
 scelte relative alla riorganizzazione degli uffici  statali,  facendo
 si'  che  le  prime  siano  a  queste  subordinate, cosi' violando il
 principio del buon andamento della pubblica amministrazione.
    Passando  all'esame  delle  singole  disposizioni  contenute   nel
 d.P.R.,  la Regione rileva, quindi, che l'art. 4, comma 1, lettera d)
 si porrebbe in contrasto diretto con l'art. 2, comma 3,  lettera  c),
 della  legge  n.  491 del 1993 (e, di conseguenza, in via mediata con
 gli artt. 115,  117  e  118  della  Costituzione),  che  consente  al
 Ministero  solo  la  predisposizione  di  atti  e  lo  svolgimento di
 attivita' generali e necessarie per l'attuazione delle determinazioni
 e dei provvedimenti comunitari.
    L'art. 5, comma 1, lettera d), violerebbe invece l'art.  2,  comma
 3, lettera d), della legge n. 491 del 1993, che consente al Ministero
 di  definire  le  politiche  nazionali, non gia' di adottare puntuali
 interventi  nella  materia  dell'agricoltura,  ormai  interamente  di
 competenza  regionale (art. 1, comma 2, della stessa legge n. 491 del
 1993). Analoghe considerazioni  la  ricorrente  svolge  nei  riguardi
 dell'art. 5, comma 1, lettera l).
    L'art.  6,  comma  1,  lettera  c), sarebbe andato, per sua stessa
 ammissione, ben al di la' dei limiti imposti dall'art.  2,  comma  3,
 lettera d), della legge n. 491.
    Anche  l'art. 6, comma 1, lettera l), si porrebbe in contrasto con
 l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge n. 491 del 1993.
    La funzione attribuita al Ministero dall'art. 8, comma 1,  lettera
 d),  infine, esorbiterebbe dai limiti che l'art. 2 della legge n. 491
 del 1993 fissa in ordine alle competenze ministeriali, instaurando un
 collegamento  fra  l'attivita'  di  "informazione"   (attribuita   al
 Ministero)  e  quella  di  promozione  commerciale, che e' invece del
 tutto assente nella legge.
   Conclude la Regione ricorrente ritenendo che mentre la legge n. 491
 del 1993,  in  piena  ottemperanza  dell'espressione  della  volonta'
 popolare  del  referendum  del 18 aprile 1993, aveva proseguito sulla
 strada gia' percorsa con i trasferimenti di competenze in  precedenza
 effettuati, il regolamento impugnato rovescerebbe invece tale logica,
 facendo  rientrare  dalla  finestra  competenze  statali uscite dalla
 porta a seguito degli interventi normativi precisati.
    2. - Si e' costituito il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato  inammissibile  o   sia,
 comunque, rigettato.
    In  primo luogo, si contesta il rilievo secondo cui l'art. 6 della
 legge n. 491 del 1993 avrebbe demandato  al  Governo  il  compito  di
 definire  in  modo necessariamente contestuale l'organizzazione degli
 uffici  del  Ministero  e  la  distribuzione  del  personale  tra  il
 Ministero   e   le  regioni:  si  ritiene  al  riguardo  che  ciascun
 regolamento puo' avere ad oggetto una parte  soltanto  delle  materie
 indicate  dalla  norma,  anche  non  coincidente  con l'intero ambito
 previsto da ciascuna lettera.
    In particolare, si  rileva  che  la  previa  organizzazione  degli
 uffici  del  nuovo  Ministero  non  puo'  avere  alcun  effetto sulla
 successiva determinazione del personale da trasferire alle regioni, e
 che i regolamenti di cui all'art. 6  della  legge  n.  491  del  1993
 devono  essere  adottati  secondo  le modalita' stabilite dal decreto
 legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  il  quale  impone,  prima  di
 determinare  il  contingente  di personale da trasferire alle regioni
 (operazione    che    presuppone    a   sua   volta   necessariamente
 l'organizzazione degli uffici del  nuovo  ministero),  la  preventiva
 definizione dei carichi di lavoro.
    In  ordine  alle specifiche violazioni di prerogative regionali si
 osserva, quanto  alle  "misure  di  accompagnamento"  della  politica
 agricola,  che  trattasi  di disposizione in se' inidonea a ledere le
 competenze regionali in  quanto  solo  gli  eventuali  atti  ad  essa
 conseguenti   potrebbero,   semmai,   comportare  l'insorgere  di  un
 conflitto di attribuzione qualora fossero effettivamente  viziati  di
 incompetenza.  Analoga  eccezione di inammissibilita' viene sollevata
 riguardo alle altre censure relative agli artt. 5 e 6 del regolamento
 impugnato. In  ogni  caso,  si  rileva  che  il  14  aprile  1994  e'
 intervenuto  un  protocollo d'intesa tra il Ministero e la Conferenza
 dei Presidenti delle regioni e  delle  province  autonome  avente  ad
 oggetto anche le disposizioni denunciate.
    3.  - In prossimita' dell'udienza, ha presentato ulteriore memoria
 la Regione Lombardia, ribattendo ai rilievi di  inammissibilita'  del
 ricorso prospettati dall'Avvocatura generale dello Stato.
                        Considerato in diritto
    1. - Con il ricorso per conflitto di attribuzione, sollevato dalla
 Regione  Lombardia  nei confronti dello Stato, vengono poste a questa
 Corte due  questioni  tra  loro  connesse.  In  primo  luogo,  ed  in
 generale,  se  spetta  allo  Stato  -  nel  disciplinare, mediante il
 regolamento governativo emanato con d.P.R. 15  marzo  1994,  n.  197,
 l'organizzazione  degli  uffici del Ministero delle risorse agricole,
 alimentari e forestali - limitarsi a definire l'organizzazione  degli
 uffici  ministeriali,  nulla  disponendo in ordine alla distribuzione
 degli organici alle regioni (richiesta dall'art. 6,  comma  1,  e  da
 altre  disposizioni  della legge 4 dicembre 1993, n. 491), e se siano
 pertanto da annullare, per violazione diretta delle norme richiamate,
 ed indiretta degli artt. 97, 115, 117 e 118 della  Costituzione,  gli
 artt. 1, 4, 5, 6, 7 e 8 del d.P.R. n. 197 del 1994.
    In  secondo  luogo, e in particolare, se violino i detti parametri
 costituzionali: a) l'art. 4, comma 1, lettera d), del d.P.R.  citato,
 per  presunto  contrasto  diretto  con l'art. 2, comma 3, lettera c),
 della legge n. 491 del  1993,  che  consente  al  Ministero  solo  la
 predisposizione  di  atti  e  lo  svolgimento di attivita' generali e
 necessarie per l'attuazione delle determinazioni e dei  provvedimenti
 comunitari;  b)  l'art.  5,  comma  1, lettere d) ed l), dello stesso
 d.P.R., per presunto contrasto diretto con l'art. 2, comma 3, lettera
 d), della legge n.  491  del  1993,  che  consente  al  Ministero  di
 definire  le  politiche  nazionali,  non  gia'  di  adottare puntuali
 interventi  nella  materia  dell'agricoltura,  ormai  interamente  di
 competenza  regionale;  c)  l'art.  6,  comma 1, lettere c) e l), del
 d.P.R. citato, per aver esorbitato dai limiti  imposti  dall'art.  2,
 comma  3, lettera d), della legge n. 491 del 1993; d) l'art. 8, comma
 1, lettera d), del d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197, instaurativo  di  un
 collegamento   fra   l'attivita'  di  "informazione"  (attribuita  al
 Ministero) e quella di promozione  commerciale,  che  sarebbe  invece
 assente nella legge.
    2.  -  Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituendosi, ha
 preliminarmente eccepito l'inammissibilita'  del  ricorso  in  quanto
 rivolto  a  denunziare  una  invasione delle competenze regionali che
 allo stato appare  del  tutto  eventuale  e  che  comunque  non  puo'
 considerarsi come effetto del d.P.R. impugnato.
    3.  - L'eccezione prospettata dall'Avvocatura generale dello Stato
 merita accoglimento.
    In ordine al primo dei motivi del conflitto, va osservato che,  ai
 sensi  dell'art. 6, comma 1, della legge n. 491 del 1993, relativo al
 riordinamento  delle  competenze  regionali  e  statali  in   materia
 agricola  e  forestale,  veniva  demandato  al  Governo il compito di
 provvedere,   "con   uno   o   piu'   regolamenti",    a    "definire
 l'organizzazione  degli  uffici  del  Ministero e distribuire, previa
 intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
 regioni  e  le  province autonome, l'organico del soppresso Ministero
 dell'agricoltura e delle foreste tra Ministero e regioni in relazione
 alle funzioni assegnate a tali amministrazioni".
    Da tale disposizione, mentre non risulta la dedotta necessita'  di
 distribuire     l'organico     contestualmente    alla    definizione
 dell'organizzazione degli  uffici  del  Ministero,  emerge  piuttosto
 l'opportunita'  che dette operazioni siano poste in essere in momenti
 successivi: cio' sia per l'esplicito riferimento che la  disposizione
 fa  alla  pluralita'  dei  regolamenti  ed  alla previa intesa con la
 Conferenza Stato-regioni,  sia  per  l'esigenza  logica  di  rilevare
 preliminarmente  i  carichi  di  lavoro  relativi  alla  mappa  delle
 funzioni e degli uffici ministeriali. Ed  invero,  secondo  le  nuove
 disposizioni  (contenute  nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
 29), l'organizzazione dei pubblici uffici implica la previa  verifica
 dei  carichi  di  lavoro,  ed  il termine per la determinazione delle
 dotazioni organiche del personale  delle  pubbliche  amministrazioni,
 susseguenti  a  tale verifica, risulta oggi fissato al 30 giugno 1995
 (art. 16 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).
    4. -  Tanto  premesso,  va  precisato  che  la  Regione  Lombardia
 denunzia  solo  il  primo  dei  regolamenti da emanarsi in attuazione
 della citata legge  n.  491  del  1993,  quello  cioe'  che  riguarda
 l'organizzazione  degli  uffici del Ministero delle risorse agricole,
 alimentari e forestali. In quanto limitato a tale fine,  esso  lascia
 impregiudicato il contenuto di successivi regolamenti, tra cui quello
 relativo  al consequenziale trasferimento del personale alle regioni,
 previa verifica dei carichi di  lavoro  in  relazione  alle  funzioni
 assegnate alle varie amministrazioni.
    Sotto  questo profilo, quindi, il regolamento oggetto del presente
 giudizio, in  nulla  pregiudicando  le  modalita'  per  il  futuro  e
 necessario   trasferimento   di  personale  alle  regioni,  non  puo'
 ritenersi lesivo delle competenze delle stesse regioni in materia  di
 agricoltura.
    5.  -  Con  riguardo  alle altre particolari doglianze prospettate
 dalla regione ricorrente, e relative specificamente agli artt. 4,  5,
 6 e 8 dello stesso decreto n. 197 del 1994, va rilevato che anche per
 questi aspetti il conflitto va dichiarato inammissibile, in quanto le
 indicate  disposizioni  non attengono alla ripartizione di competenze
 fra Stato e regioni in materia agricola e forestale.
    Va ricordato in proposito che il  protocollo  intervenuto  tra  il
 Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  e  la
 Conferenza dei Presidenti delle regioni e province autonome 14 aprile
 1994, fra le altre interpretazioni chiarificatrici dei  dubbi  emersi
 circa le rispettive competenze, ha precisato che "l'intera lettera d)
 dell'art. 5 s'intende riferita a interventi su strutture di carattere
 strategico,  innovative  di  processo  e  di  prodotto  ad ampia base
 territoriale, facenti capo a soggetti giuridici singoli, societari  e
 cooperativi;" e - riguardo al successivo articolo 6 - ha chiarito che
 "per  interventi  strutturali  di  carattere  nazionale relativamente
 all'irrigazione, alla bonifica e alla  sistemazione  del  territorio,
 devono  intendersi  quelle  attivita'  che sono proprie del Ministero
 nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2, comma  4,  lettera  d)  e
 comma 6 della legge n. 491 del 1993".
    Tali precisazioni, la cui forza interpretativa e' conseguente alla
 fonte  da cui provengono, sono sufficienti a riferire le disposizioni
 di cui agli artt. 5 e 6 del regolamento impugnato alle sole attivita'
 di competenza  statale,  e  ad  escludere  di  conseguenza  qualsiasi
 violazione di competenze regionali.
    6.  - In ordine ai motivi concernenti l'art. 4, lettera d) (misure
 di "accompagnamento" della politica agricola comunitaria) e l'art.  8
 lettera d) (promozione commerciale dei prodotti in campo nazionale ed
 internazionale),  del  d.P.R.  n.  197  del  1994,  vanno condivisi i
 rilievi della difesa erariale circa l'inidoneita' delle  disposizioni
 in se' considerate a ledere le competenze regionali. Ed invero, da un
 lato, le disposizioni si ricollegano a precedenti norme (artt. 4 e 71
 del  d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) e solo gli eventuali atti ad esse
 conseguenti potrebbero, in ipotesi, comportare un'effettiva invasione
 delle competenze in  oggetto;  d'altro  canto  le  predette  funzioni
 statali  devono  appunto  "accompagnarsi"  a  quelle  spettanti  alle
 regioni, in modo che  entrambi  gli  enti,  senza  confliggere  sulle
 competenze,   doverosamente  agiscano  in  quello  spirito  di  leale
 collaborazione, necessario al proficuo sviluppo di questi  importanti
 settori  della  vita  del Paese ed alla loro armonica tutela in campo
 internazionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile  il  conflitto  di  attribuzione,  sollevato
 dalla  Regione  Lombardia  con  il  ricorso indicato in epigrafe, nei
 confronti dello Stato in relazione al d.P.R. 15 marzo  1994,  n.  197
 (Regolamento  recante  norme  per  l'organizzazione  degli uffici del
 Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali).
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                       Il redattore: SANTOSUOSSO
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 6 luglio 1995.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 95C0869