Demilitarizzazione e disattivazione delle armi da sparo. Principi generali. Legge 18 aprile 1975, n. 110.(GU n.180 del 3-8-1995)
Vigente al: 3-8-1995
Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Ai questori della Repubblica e, per conoscenza: Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al commissario del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al commissario del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Al Comando generale della Guardia di finanza Al Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili Nella seduta n. 9/95 del 26 giugno 1995 la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi si e' nuovamente interessata della "demilitarizzazione" e "disattivazione" delle armi da fuoco individuando le seguenti ulteriori disposizioni che, condivise da questo Ministero, integrano e in parte sostituiscono quelle della circolare n. 559/C-50.106-D-94 dell'11 luglio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 1994. 1. Per la "demilitarizzazione". 1. a. L'intervento tecnico di "demilitarizzazione" potra' essere effettuato, dai soggetti abilitati, dopo trenta giorni dalla data in cui risulti, per presa d'atto, che il possessore dell'arma ha informato per iscritto, dell'operazione che intende eseguire o fare eseguire, la questura competente per territorio. La comunicazione dovra' indicare i dati identificativi e tecnici dell'arma, nonche' gli estremi di chi attuera' le operazioni tecniche necessarie. 1. b. L'interessato alla "demilitarizzazione", ad operazione ultimata, dovra' consegnare al predetto ufficio di pubblica sicurezza copia autenticata della certificazione rilasciata da chi ha effettuato l'intervento, attestante le operazioni eseguite sull'arma. 1. c. Le armi "demilitarizzate" (che otterranno l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni o la classifica di arma comune, da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, in relazione al loro stato tecnico-giuridico) dovranno essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o di una sua sezione. La prova subita dovra' risultare da appositi marchi impressi sull'arma e sul caricatore, che per costruzione dovra' contenere al massimo cinque cartucce, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita e dal certificato di prova rilasciato dal Banco o dalla sezione. L'arma dovra' essere presentata al banco di prova corredata della certificazione di cui al precedente punto 1. b. Le armi "demilitarizzate" all'estero, secondo procedure conformi alle prescrizioni nazionali, ed importate in Italia saranno pure soggette a detta prova, solo qualora non portino il marchio di analoga prova gia' effettuata presso un banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato banco ufficiale (legge 12 dicembre 1973, n. 993). 2. Per la "disattivazione". 2. a. L'intervento tecnico di "disattivazione" potra' essere effettuato dai soggetti abilitati dopo trenta giorni dalla data in cui risulti, per presa d'atto, che il possessore dell'arma ha informato per iscritto, dell'operazione che intende eseguire o fare eseguire, la questura competente per territorio. La comunicazione dovra' indicare i dati identificativi e tecnici dell'arma, nonche' gli estremi di chi attuera' le operazioni tecniche necessarie. Restano esclusi da tale obbligo coloro che sono autorizzati a produrre ab origine "simulacri di armi". 2. b. L'interessato alla "disattivazione", ad operazione ultimata, dovra' consegnare al predetto ufficio di pubblica sicurezza copia autenticata della certificazione rilasciata da chi ha effettuato l'intervento, attestante le operazioni eseguite sull'arma. 2. c. Le armi sottoposte a disattivazione dovranno essere private delle minuterie interne del gruppo di scatto. Il riempimento dei vuoti interni dell'arma dovra' essere eseguito per colatura con ottone fuso o con lega di antimonio. Qualora l'arma sia caratterizzata da parti in prevalenza di materiale plastico deformabile dal contatto con il metallo fuso, l'operazione potra' eseguirsi con resine epossidiche. 2. d. L'otturazione della canna dovra' essere effettuata con un tondino di acciaio della durezza minima di 65 HRC, introdotto a forzare, in maniera che interessi, senza soluzione di continuita', l'intera lunghezza della canna dal vivo di culatta al vivo di volata e che abbia le due estremita' terminanti a punta conica, con un angolo di trenta gradi. 2. e. Le saldature necessarie dovranno essere effettuate non per punti, ma per linee continue di almeno un centimetro, con elettrodi di elevata durezza compatibili con il materiale di cui e' composta l'arma. 2. f. Le prescrizioni tecniche che la circolare del 1994, ai punti a, b, c, (pag. 25 della Gazzetta Ufficiale), suggeriva come eventuali, devono intendersi tutte obbligatorie e non alternative fra di loro. L'intervento di cui al predetto punto b, comunque dovra' essere effettuato mediante colata di ottone fuso o con lega di antimonio. 2. g. Sara' altresi' obbligatorio modificare la camera di cartuccia praticando sulla stessa uno o piu' tagli longitudinali (ASOLE PASSANTI) dal vivo di culatta all'inizio delle rigature, asportando almeno un quarto della superficie interna della camera di cartuccia. Gli estremi delle certificazioni di cui ai punti 1 a, 1 b, 2 a, 2 b, costituiranno oggetto di inserimento, a cura delle SS.LL., nel Centro elaborazione dati per le necessarie variazioni tecnico-giuridiche di ogni singola arma (ad es. inserimento delle voci "ARMA DEMILITARIZZATA" o "ARMA DISATTIVATA"), secondo le procedure che l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia e' incaricato a predisporre e diffondere. Al fine di conseguire il monitoraggio della reale portata del fenomeno "demilitarizzazione" e "disattivazione" riferito in particolare al periodo 1977-1994, si invitano le SS.LL. a voler predisporre adeguati accertamenti, le cui risultanze dovranno essere trasmesse a questo Dipartimento (Polizia amministrativa e sociale - Divisione armi ed esplosivi), presso collezionisti, detentori, produttori, importatori e commercianti che abbiano gia' segnalato o possano segnalare gli estremi quantitativi e qualitativi di armi delle specie in questione. Al riguardo si precisa che le armi demilitarizzate o disattivate prima dell'ottobre 1994, debbono intendersi tali qualora risultino essere state sottoposte alle operazioni di cui alla circolare n. 50.106/10.CN./D-76 del 21 aprile 1977. Tuttavia, qualora vengano rappresentate, spontaneamente, situazioni in cui armi possedute legittimamente evidenzino modifiche tecniche non pienamente rispondenti alle specifiche antecedenti o successive al 1994, sara' cura delle SS.LL. informare gli interessati che potranno, entro il 30 giugno 1996, fare eseguire sulle armi quelle operazioni tecniche necessarie a conseguire l'effettiva demilitarizzazione o disattivazione. Sara' cura delle SS.LL. informare del contenuto della presente circolare le locali "Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" in modo da consentire, a queste ultime, di comunicare quanto sopra, nelle forme ritenute piu' opportune, alle associazioni e categorie del settore. La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel raccomandare la puntuale applicazione delle disposizioni suesposte e di attivare per il futuro ulteriori periodici controlli, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione. p. Il Ministro: MASONE