MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 21 luglio 1995, n. 559 

  Demilitarizzazione e disattivazione delle armi da  sparo.  Principi
generali. Legge 18 aprile 1975, n. 110.
(GU n.180 del 3-8-1995)
 
 Vigente al: 3-8-1995  
 

                                   Ai prefetti della Repubblica
                                  Al commissario del Governo  per  la
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Ai questori della Repubblica
                                     e, per conoscenza:
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al commissario  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Al Comando generale  dell'Arma  dei
                                  carabinieri
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                  Al Banco nazionale di  prova  delle
                                  armi da fuoco portatili
 Nella  seduta  n.  9/95 del 26 giugno 1995 la Commissione consultiva
centrale per il controllo delle armi  si  e'  nuovamente  interessata
della  "demilitarizzazione"  e  "disattivazione"  delle armi da fuoco
individuando le seguenti ulteriori  disposizioni  che,  condivise  da
questo  Ministero,  integrano  e  in parte sostituiscono quelle della
circolare n. 559/C-50.106-D-94 dell'11 luglio 1994, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 1994.
1. Per la "demilitarizzazione".
  1.  a.  L'intervento  tecnico di "demilitarizzazione" potra' essere
effettuato, dai soggetti abilitati, dopo trenta giorni dalla data  in
cui  risulti,  per  presa  d'atto,  che  il  possessore  dell'arma ha
informato per iscritto, dell'operazione che intende eseguire  o  fare
eseguire, la questura competente per territorio.
  La  comunicazione  dovra'  indicare i dati identificativi e tecnici
dell'arma, nonche' gli estremi di chi attuera' le operazioni tecniche
necessarie.
  1.  b.  L'interessato  alla  "demilitarizzazione",  ad   operazione
ultimata, dovra' consegnare al predetto ufficio di pubblica sicurezza
copia   autenticata   della   certificazione  rilasciata  da  chi  ha
effettuato l'intervento, attestante le operazioni eseguite sull'arma.
  1. c. Le armi "demilitarizzate" (che  otterranno  l'iscrizione  nel
Catalogo  nazionale delle armi comuni o la classifica di arma comune,
da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle
armi, in relazione al loro stato tecnico-giuridico)  dovranno  essere
sottoposte  alla  prova  del  Banco nazionale di prova di Gardone Val
Trompia o di una sua sezione. La prova  subita  dovra'  risultare  da
appositi   marchi  impressi  sull'arma  e  sul  caricatore,  che  per
costruzione dovra' contenere al massimo cinque cartucce, dal Banco  o
dalla sezione che l'ha eseguita e dal certificato di prova rilasciato
dal  Banco  o dalla sezione. L'arma dovra' essere presentata al banco
di prova corredata della certificazione di cui al precedente punto 1.
b.
  Le armi "demilitarizzate" all'estero,  secondo  procedure  conformi
alle  prescrizioni  nazionali,  ed  importate  in Italia saranno pure
soggette a detta prova,  solo  qualora  non  portino  il  marchio  di
analoga  prova  gia'  effettuata presso un banco di prova autorizzato
dallo Stato di origine e per convenzione  internazionale  considerato
banco ufficiale (legge 12 dicembre 1973, n. 993).
2. Per la "disattivazione".
  2.  a.  L'intervento  tecnico  di  "disattivazione"  potra'  essere
effettuato dai soggetti abilitati dopo trenta giorni  dalla  data  in
cui  risulti,  per  presa  d'atto,  che  il  possessore  dell'arma ha
informato per iscritto, dell'operazione che intende eseguire  o  fare
eseguire,  la  questura  competente  per territorio. La comunicazione
dovra' indicare i dati identificativi e  tecnici  dell'arma,  nonche'
gli  estremi  di  chi  attuera'  le  operazioni  tecniche necessarie.
Restano esclusi  da  tale  obbligo  coloro  che  sono  autorizzati  a
produrre ab origine "simulacri di armi".
  2.  b. L'interessato alla "disattivazione", ad operazione ultimata,
dovra' consegnare al predetto ufficio  di  pubblica  sicurezza  copia
autenticata  della  certificazione  rilasciata  da  chi ha effettuato
l'intervento, attestante le operazioni eseguite sull'arma.
  2. c. Le armi sottoposte a disattivazione dovranno  essere  private
delle  minuterie  interne  del  gruppo  di scatto. Il riempimento dei
vuoti interni dell'arma  dovra'  essere  eseguito  per  colatura  con
ottone   fuso   o   con   lega   di  antimonio.  Qualora  l'arma  sia
caratterizzata  da  parti  in  prevalenza   di   materiale   plastico
deformabile  dal  contatto  con  il metallo fuso, l'operazione potra'
eseguirsi con resine epossidiche.
  2. d. L'otturazione della canna dovra'  essere  effettuata  con  un
tondino  di  acciaio  della  durezza  minima  di 65 HRC, introdotto a
forzare, in maniera che interessi, senza  soluzione  di  continuita',
l'intera  lunghezza della canna dal vivo di culatta al vivo di volata
e che abbia le due estremita'  terminanti  a  punta  conica,  con  un
angolo di trenta gradi.
  2.  e.  Le  saldature necessarie dovranno essere effettuate non per
punti, ma per linee continue di almeno un centimetro,  con  elettrodi
di  elevata  durezza  compatibili con il materiale di cui e' composta
l'arma.
  2. f. Le prescrizioni tecniche che la circolare del 1994, ai  punti
a,   b,  c,  (pag.  25  della  Gazzetta  Ufficiale),  suggeriva  come
eventuali, devono intendersi tutte obbligatorie e non alternative fra
di loro. L'intervento di cui al predetto  punto  b,  comunque  dovra'
essere  effettuato  mediante  colata  di  ottone  fuso  o con lega di
antimonio.
  2. g. Sara' altresi' obbligatorio modificare la camera di cartuccia
praticando  sulla  stessa  uno  o  piu'  tagli  longitudinali  (ASOLE
PASSANTI)  dal  vivo di culatta all'inizio delle rigature, asportando
almeno un quarto della superficie interna della camera di cartuccia.
  Gli estremi delle certificazioni di cui ai punti 1 a, 1 b, 2  a,  2
b,  costituiranno  oggetto  di  inserimento, a cura delle SS.LL., nel
Centro   elaborazione   dati    per    le    necessarie    variazioni
tecnico-giuridiche  di  ogni  singola  arma (ad es. inserimento delle
voci   "ARMA  DEMILITARIZZATA"  o  "ARMA  DISATTIVATA"),  secondo  le
procedure che l'ufficio per  il  coordinamento  e  la  pianificazione
delle Forze di polizia e' incaricato a predisporre e diffondere.
  Al  fine  di  conseguire  il  monitoraggio  della reale portata del
fenomeno  "demilitarizzazione"   e   "disattivazione"   riferito   in
particolare  al  periodo  1977-1994,  si  invitano  le SS.LL. a voler
predisporre adeguati accertamenti, le cui risultanze dovranno  essere
trasmesse  a  questo Dipartimento (Polizia amministrativa e sociale -
Divisione  armi  ed  esplosivi),  presso  collezionisti,   detentori,
produttori,  importatori  e commercianti che abbiano gia' segnalato o
possano segnalare gli estremi  quantitativi  e  qualitativi  di  armi
delle specie in questione.
  Al  riguardo  si  precisa che le armi demilitarizzate o disattivate
prima dell'ottobre 1994, debbono intendersi  tali  qualora  risultino
essere  state  sottoposte  alle  operazioni  di cui alla circolare n.
50.106/10.CN./D-76 del 21 aprile 1977.
  Tuttavia, qualora vengano rappresentate, spontaneamente, situazioni
in cui armi possedute legittimamente  evidenzino  modifiche  tecniche
non  pienamente  rispondenti alle specifiche antecedenti o successive
al 1994, sara'  cura  delle  SS.LL.  informare  gli  interessati  che
potranno,  entro  il  30 giugno 1996, fare eseguire sulle armi quelle
operazioni   tecniche    necessarie    a    conseguire    l'effettiva
demilitarizzazione o disattivazione.
  Sara'  cura  delle  SS.LL.  informare  del contenuto della presente
circolare le locali "Camere di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura"  in  modo  da consentire, a queste ultime, di comunicare
quanto sopra, nelle forme ritenute piu' opportune, alle  associazioni
e categorie del settore.
  La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Nel  raccomandare  la  puntuale  applicazione  delle   disposizioni
suesposte  e di attivare per il futuro ulteriori periodici controlli,
si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
                                               p. Il Ministro: MASONE