MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1 agosto 1995 

  Vinificazione delle uve da tavola.
(GU n.183 del 7-8-1995)

                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il  reg. CE n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo ed in particolare l'art. 36 che stabilisce che i
vini ottenuti da uve da tavola qualora  non  siano  stati  esportati,
devono essere distillati e possono circolare solo se destinati ad una
distilleria;
  Visto il reg. CE n. 3800/81 che stabilisce la classificazione delle
varieta' di viti;
  Visto  il  reg. CE n. 2238/93 relativo ai documenti che scortano il
trasporto dei  prodotti  e  alla  tenuta  dei  registri  nel  settore
vitivinicolo;
  Visto  il  reg.  CE  n.  2046/89  che prevede le regole generali di
distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione, ed in
particolare  l'art.  24  il   quale   stabilisce   che   il   mancato
soddisfacimento  degli  obblighi posti a carico dei distillatori puo'
comportare la revoca o la sospensione del riconoscimento concesso;
  Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1976 e successive modifiche
recante  disposizioni  applicative   ed   integrative   delle   norme
comunitarie  concernenti la distillazione dei vini ottenuti dalle uve
da tavola;
  Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1983 recante le modalita'
relative alla vinificazione delle uve da tavola;
  Visto il decreto-legge n. 370 del 7 settembre 1987 convertito nella
legge n. 460 del 4 novembre 1987 ed in particolare l'art. 4, comma 11
e comma 6, concernenti le sanzioni derivanti dalle inosservanze delle
disposizioni relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti
della vinificazione;
  Considerata la necessita' di consentire agli  organismi  competenti
l'effettuazione  di  adeguati  ed  efficaci  controlli  in materia di
vinificazione delle uve da mensa;
  Considerato   il   parere   favorevole   espresso   dal    Comitato
Stato-regioni nella riunione tenutasi il 19 aprile 1995;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1)  Le uve da tavola non destinate al consumo diretto devono essere
avviate  alla  trasformazione  in  stabilimenti  a   cio'   destinati
differenti da quelli ove sono trasformate e/o detenute le uve da vino
ed  i  prodotti  ottenuti  dalla trasformazione delle stesse uve. Per
stabilimenti differenti sono da intendersi anche gli stabilimenti  di
distillazione.
  2)  In deroga al primo paragrafo ed eccezionalmente per la campagna
vitivinicola 1995/96 la trasformazione delle uve  da  tavola,  previa
autorizzazione   da  parte  del  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali  -  Ispettorato  centrale  repressione  frodi,
potra'  essere  effettuata  in  stabilimenti  in  cui  si effettua la
vinificazione delle uve da vino in periodi stabiliti durante i  quali
viene  sospesa  la lavorazione delle uve da vino. I periodi in cui si
intende procedere alla  vinificazione  delle  uve  da  tavola  devono
essere   preventivamente   comunicati   all'ufficio   competente  per
territorio  dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi.   Analoga
comunicazione  dovra'  essere  inviata  al  comando  della Guardia di
finanza, al comando dei Carabinieri ed al Corpo forestale dello Stato
territorialmente competente.
  3)   Gli   stabilimenti  di  cui  al  paragrafo  1)  devono  essere
preventivamente autorizzati alla trasformazione delle uve  da  tavola
dal  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali -
Ispettorato centrale repressione frodi, e sono altresi' soggetti alle
norme previste dal reg. CEE n.  2238/93  relativo  ai  documenti  che
scortano  il  trasporto  dei  prodotti e alla tenuta dei registri nel
settore vitivinicolo.
  4)  Le  uve  provenienti   da   varieta'   di   viti   classificate
contemporaneamente  come  varieta'  per  uve  da vino e da tavola, ai
sensi dell'allegato al reg. CEE n. 3800/81, per la parte eccedente  i
quantitativi   normalmente   vinificabili   ai   sensi   del  decreto
ministeriale 20 agosto 1976 e successive modifiche,  sono  equiparate
alle uve da tavola.
   Roma, 1 agosto 1995
                                                Il Ministro: LUCHETTI
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 175