IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il reg. CE n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo ed in particolare l'art. 36 che stabilisce che i
vini ottenuti da uve da tavola qualora non siano stati esportati,
devono essere distillati e possono circolare solo se destinati ad una
distilleria;
Visto il reg. CE n. 3800/81 che stabilisce la classificazione delle
varieta' di viti;
Visto il reg. CE n. 2238/93 relativo ai documenti che scortano il
trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore
vitivinicolo;
Visto il reg. CE n. 2046/89 che prevede le regole generali di
distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione, ed in
particolare l'art. 24 il quale stabilisce che il mancato
soddisfacimento degli obblighi posti a carico dei distillatori puo'
comportare la revoca o la sospensione del riconoscimento concesso;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1976 e successive modifiche
recante disposizioni applicative ed integrative delle norme
comunitarie concernenti la distillazione dei vini ottenuti dalle uve
da tavola;
Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1983 recante le modalita'
relative alla vinificazione delle uve da tavola;
Visto il decreto-legge n. 370 del 7 settembre 1987 convertito nella
legge n. 460 del 4 novembre 1987 ed in particolare l'art. 4, comma 11
e comma 6, concernenti le sanzioni derivanti dalle inosservanze delle
disposizioni relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti
della vinificazione;
Considerata la necessita' di consentire agli organismi competenti
l'effettuazione di adeguati ed efficaci controlli in materia di
vinificazione delle uve da mensa;
Considerato il parere favorevole espresso dal Comitato
Stato-regioni nella riunione tenutasi il 19 aprile 1995;
Decreta:
Articolo unico
1) Le uve da tavola non destinate al consumo diretto devono essere
avviate alla trasformazione in stabilimenti a cio' destinati
differenti da quelli ove sono trasformate e/o detenute le uve da vino
ed i prodotti ottenuti dalla trasformazione delle stesse uve. Per
stabilimenti differenti sono da intendersi anche gli stabilimenti di
distillazione.
2) In deroga al primo paragrafo ed eccezionalmente per la campagna
vitivinicola 1995/96 la trasformazione delle uve da tavola, previa
autorizzazione da parte del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi,
potra' essere effettuata in stabilimenti in cui si effettua la
vinificazione delle uve da vino in periodi stabiliti durante i quali
viene sospesa la lavorazione delle uve da vino. I periodi in cui si
intende procedere alla vinificazione delle uve da tavola devono
essere preventivamente comunicati all'ufficio competente per
territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Analoga
comunicazione dovra' essere inviata al comando della Guardia di
finanza, al comando dei Carabinieri ed al Corpo forestale dello Stato
territorialmente competente.
3) Gli stabilimenti di cui al paragrafo 1) devono essere
preventivamente autorizzati alla trasformazione delle uve da tavola
dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali -
Ispettorato centrale repressione frodi, e sono altresi' soggetti alle
norme previste dal reg. CEE n. 2238/93 relativo ai documenti che
scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel
settore vitivinicolo.
4) Le uve provenienti da varieta' di viti classificate
contemporaneamente come varieta' per uve da vino e da tavola, ai
sensi dell'allegato al reg. CEE n. 3800/81, per la parte eccedente i
quantitativi normalmente vinificabili ai sensi del decreto
ministeriale 20 agosto 1976 e successive modifiche, sono equiparate
alle uve da tavola.
Roma, 1 agosto 1995
Il Ministro: LUCHETTI
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 175