Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto in interventi di acquedotti non di competenza statale a favore della regione Lazio.(GU n.184 del 8-8-1995)
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 1988); Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1989 e 15 aprile 1992, con i quali e' stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Lazio, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante i lavori di "Rinnovo dell'acquedotto dell'Acquarella" del comune di Montalto di Castro per un importo complessivo di lire L. 1.980.000.000; Vista la deliberazione n. 418774300 del 18 ottobre 1990 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di lire 1.782.000.000 al sopracitato progetto; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni in materia di finanza pubblica", in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale "le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento"; Vista la nota n. 22724 del 20 febbraio 1995 con la quale la regione Lazio ha richiesto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto verificatesi nell'esecuzione dei lavori di cui al progetto citato; Vista la perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di L. 1.980.000.000, redatta per conto del comune di Montalto di Castro dall'ing. Francesco Treta, che riguarda l'esecuzione di alcune modifiche di tracciato di rete e la realizzazione di opere idrauliche (opera di captazione, cunicolo di collegamento) non previste nel progetto originario; Visto che con la citata perizia di variante e suppletiva si propone di utilizzare le economie di appalto ammontanti a L. 549.062.294 per l'esecuzione di maggiori lavori; Vista la delibera del comune di Montalto di Castro n. 470 del 10 luglio 1992, con la quale lo stesso comune ha approvato la surrichiamata perizia ed il relativo quadro economico; Vista la delibera 13 agosto 1993, n. 7667, della giunta della regione Lazio, con la quale viene approvata la anzidetta perizia di variante e suppletiva ed il relativo quadro economico; Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilita' fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Lazio e' autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto dei lavori di "Rinnovo dell'acquedotto dell'Acquarella" del comune di Montalto di Castro per un importo complessivo di L. 1.980.000.000 finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante di cui alla perizia richiamata nelle premesse. Roma, 14 luglio 1995 Il Ministro: BARATTA