Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.(GU n.184 del 8-8-1995)
Vigente al: 8-8-1995
A tutti i Ministeri Gabinetto Direzione generale affari generali e personale Al Consiglio di Stato Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato Segretariato generale Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno) Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati) Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai rettori delle universita' e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo) Alle province (per il tramite dei prefetti) Ai comuni (per il tramite dei prefetti) Alle comunita' montane (per il tramite dei prefetti) Alle unita' sanitarie locali (per il tramite delle regioni) Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni) Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni) Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere) Agli Istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'A.N.I.A. C.A.P.) All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'UNIONCAMERE All'A.N.I.A.C.A.P. Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (A.S.I. - UNIONCAMERE - E.N.E.A. - A.N.A.V. - R.A.I. - I.C.E. - C.O.N.I. - Ente Eur - Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche) All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.) Alla Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (A.I.P.A.) Alla commissione di garanzia per la attuazione della legge sullo sciopero Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale Ufficio del coordinamento amministrativo dipartimento degli affari generali e del personale Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi Ai Ministri senza portafoglio Alle confederazioni e organizzazioni sindacali e, per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale OGGETTO: Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Accordo, sottoscritto l'8 aprile 1994, riguardante la "Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche", di cui all'art. 3, comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed all'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, recettivo dell'accordo dell'8 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 1995). Decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 concernente la "determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del contingente complessivo dei distacchi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria" (pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 1995). Decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 concernente la "determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del monte ore complessivo dei permessi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria" (pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 1995). Direttiva-circolare n. 11/95 del 5 maggio 1995 riguardante "Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995). Direttiva-circolare n. 15/95 del 6 giugno 1995 riguardante "Regime previdenziale delle aspettative non retribuite per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1995). Lettera-circolare n. 17/95 del 27 luglio 1995 riguardante "Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche: aspettative sindacali non retribuite" (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alla presente lettera-circolare n. 18/95 del 2 agosto 1995). Il supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 1995 ha pubblicato i decreti del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 - attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770 - riguardanti la determinazione e la ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali e del monte ore complessivo dei permessi sindacali utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche. Con la direttiva-circolare n. 11/95 del 5 maggio 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995) sono stati forniti a tutte le pubbliche amministrazioni i necessari chiarimenti e le necessarie indicazioni per la corretta ed uniforme applicazione della nuova disciplina in materia di distacchi, di aspettative e di permessi sindacali recata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dai citati decreti attuativi del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995. Con la direttiva-circolare n. 15/95 del 6 giugno 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1995) - emanata congiuntamente dai Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro - sono state chiarite le problematiche connesse con il regime previdenziale delle aspettative non retribuite per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Con la lettera-circolare n. 17/95 del 27 luglio 1995 sono state fornite ulteriori indicazioni in merito alle aspettative sindacali non retribuite, per la fase di prima attuazione della nuova normativa ed a regime. Nella concreta operativita' della nuova normativa che disciplina le prerogative sindacali in argomento, le amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la puntuale applicazione di detta normativa, sono pregate di attenersi alle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio e del Ministro per la funzione pubblica in precedenza riportati, seguendo le indicazioni fornite con direttiva-circolare n. 11/95 del 5 maggio 1995, con la direttiva-circolare n. 15/1995 del 6 giugno 1995 e con la lettera-circolare n. 17/95 del 27 luglio 1995. Al riguardo, si precisa anche che in base a tali indicazioni saranno prese in esame soltanto le richieste di distacchi sindacali ed aspettative sindacali non retribuite che saranno inviate dalle amministrazioni pubbliche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995. Pertanto e' necessario che le richieste precedentemente inviate siano riproposte. Si e' ben consapevoli che nella fase di prima attuazione della nuova normativa potranno verificarsi situazioni che - per consentire la piena agibilita' delle predette prerogative sindacali e dei connessi rientri derivanti dalla riduzione dei preesistenti contingenti complessivi - necessitano gli occorrenti tempi tecnici. Per tali motivi nella citata direttiva-circolare n. 11/95 del 5 maggio 1995 e nella lettera-circolare n. 17/95 del 27 luglio 1995, sono stati gia' fornite indicazioni per eliminare alcuni inconvenienti che potrebbero intervenire nella prima attivazione della nuova procedura di autorizzazione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. Per le stesse finalita', le amministrazioni pubbliche sono altresi' pregate di considerare i necessari tempi tecnici che inevitabilmente sono connessi alla prima attuazione dei predetti decreti e dei connessi rientri in precedenza indicati, provvedendo a contenerli nel piu' ristretto ambito possibile. Il Ministro per la funzione pubblica: FRATTINI