PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 2 agosto 1995, n. 18 

  Distacchi, aspettative e permessi sindacali  nelle  amministrazioni
pubbliche.
(GU n.184 del 8-8-1995)
 
 Vigente al: 8-8-1995  
 

                                   A   tutti  i  Ministeri  Gabinetto
                                  Direzione generale affari  generali
                                  e
                                    personale
                                  Al  Consiglio di Stato Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  Segretariato generale
                                  Al       Consiglio        nazionale
                                  dell'economia
                                    e   del   lavoro  -  Segretariato
                                  generale
                                  Ai  commissari  di  Governo   nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella  regione  Valle
                                  d'Aosta
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Ai  prefetti  della Repubblica (per
                                  il    tramite     del     Ministero
                                  dell'interno)
                                  Alle      aziende      ed      alle
                                  amministrazioni  dello   Stato   ad
                                  ordinamento    autonomo   (per   il
                                  tramite dei Ministeri interessati)
                                  Ai presidenti degli  enti  pubblici
                                  non  economici  (per il tramite dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                  e sperimentazione (per  il  tramite
                                  dei Ministeri vigilanti)
                                  Ai   rettori  delle  universita'  e
                                  delle   istituzioni   universitarie
                                  (per   il   tramite  del  Ministero
                                  dell'universita'  e  della  ricerca
                                  scientifica e tecnologica)
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  (per il tramite dei  rappresentanti
                                  e dei commissari di Governo)
                                  Alle  province  (per il tramite dei
                                  prefetti)
                                  Ai   comuni  (per  il  tramite  dei
                                  prefetti)
                                  Alle  comunita'  montane  (per   il
                                  tramite dei prefetti)
                                  Alle  unita'  sanitarie locali (per
                                  il tramite delle regioni)
                                   Agli istituti  di  ricovero  e  di
                                  cura  a  carattere scientifico (per
                                  il tramite delle regioni)
                                  Agli    istituti    zooprofilattici
                                  sperimentali  (per il tramite delle
                                  regioni)
                                  Alle    camere    di     commercio,
                                  industria,      artigianato      ed
                                  agricoltura   (per    il    tramite
                                  dell'Unioncamere)
                                  Agli    Istituti    autonomi   case
                                  popolari
                                    (per il tramite dell'A.N.I.A.
                                    C.A.P.)
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'UNIONCAMERE
                                  All'A.N.I.A.C.A.P.
                                  Alla  Conferenza   dei   presidenti
                                  delle   regioni  e  delle  province
                                  autonome di Trento e di Bolzano
                                  Alle aziende ed agli  enti  di  cui
                                  all'art.  73,  comma 5, del decreto
                                  legislativo n.  29/1993  (A.S.I.  -
                                  UNIONCAMERE - E.N.E.A. - A.N.A.V. -
                                  R.A.I.  -  I.C.E. - C.O.N.I. - Ente
                                  Eur - Enti autonomi lirici e  delle
                                  istituzioni concertistiche)
                                  All'Agenzia  per  la rappresentanza
                                  negoziale      delle      pubbliche
                                  amministrazioni (A.R.A.N.)
                                  Alla    Scuola    superiore   della
                                  pubblica amministrazione (S.S.P.A.)
                                  Alla Autorita' per l'informatica
                                    nella pubblica amministrazione
                                    (A.I.P.A.)
                                  Alla commissione di garanzia per la
                                  attuazione   della   legge    sullo
                                  sciopero
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                    Segretariato generale Ufficio del
                                  coordinamento amministrativo
                                    dipartimento     degli     affari
                                  generali e del personale
                                    Dipartimento   per   gli   affari
                                  giuridici e legislativi
                                  Ai Ministri senza portafoglio
                                  Alle        confederazioni        e
                                  organizzazioni sindacali
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza della Repubblica  -
                                  Segretariato generale
OGGETTO:
Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni
   pubbliche.
 Accordo, sottoscritto l'8 aprile 1994, riguardante la "Nuova
   disciplina   dei  distacchi,  delle  aspettative  e  dei  permessi
   sindacali nelle amministrazioni pubbliche",  di  cui  all'art.  3,
   comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed all'art. 54 del
   decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come modificato
   dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n.
   770, recettivo dell'accordo dell'8 aprile 1994  (pubblicato  nella
   Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 1995).
 Decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995
   concernente  la  "determinazione  e  ripartizione,  ai  sensi  del
   decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994,
   n. 770,  del  contingente  complessivo  dei  distacchi  sindacali,
   utilizzabili  in  tutte  le amministrazioni pubbliche, per ciascun
   comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego  e  per
   ciascuna  autonoma  separata area di contrattazione collettiva per
   il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza  medica
   e  veterinaria"  (pubblicato  nel supplemento ordinario n. 96 alla
   Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 1995).
Decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995
   concernente  la  "determinazione  e  ripartizione,  ai  sensi  del
   decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994,
   n.   770,  del  monte  ore  complessivo  dei  permessi  sindacali,
   utilizzabili in tutte le amministrazioni  pubbliche,  per  ciascun
   comparto  di  contrattazione collettiva del pubblico impiego e per
   ciascuna autonoma separata area di contrattazione  collettiva  per
   il  personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica
   e veterinaria" (pubblicato nel supplemento ordinario  n.  96  alla
   Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 1995).
Direttiva-circolare n. 11/95 del 5 maggio 1995 riguardante
   "Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni
   pubbliche"  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 167 del 19
   luglio 1995).
Direttiva-circolare n. 15/95 del 6 giugno 1995 riguardante "Regime
   previdenziale delle aspettative non retribuite  per  i  dipendenti
   delle   pubbliche   amministrazioni"  (pubblicata  nella  Gazzetta
   Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1995).
Lettera-circolare n. 17/95 del 27 luglio 1995 riguardante "Distacchi,
   aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni  pubbliche:
   aspettative  sindacali  non retribuite" (in corso di pubblicazione
   nella    Gazzetta    Ufficiale,    unitamente    alla     presente
   lettera-circolare n. 18/95 del 2 agosto 1995).
  Il supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2
agosto  1995  ha  pubblicato  i  decreti del Ministro per la funzione
pubblica del 5 maggio 1995 - attuativi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 ottobre  1994,  n.  770  -  riguardanti  la
determinazione  e  la  ripartizione  del  contingente complessivo dei
distacchi  sindacali  e  del  monte  ore  complessivo  dei   permessi
sindacali utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche.
  Con  la  direttiva-circolare n. 11/95 del 5 maggio 1995 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.  167  del  19  luglio  1995)  sono  stati
forniti  a tutte le pubbliche amministrazioni i necessari chiarimenti
e le necessarie indicazioni per la corretta ed uniforme  applicazione
della  nuova  disciplina in materia di distacchi, di aspettative e di
permessi sindacali recata dal decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dai citati decreti attuativi
del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995.
  Con la direttiva-circolare n. 15/95 del 6 giugno  1995  (pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  163  del  14  luglio  1995) - emanata
congiuntamente dai Ministri per la funzione pubblica,  del  lavoro  e
previdenza   sociale   e   del   tesoro  -  sono  state  chiarite  le
problematiche connesse con il regime previdenziale delle  aspettative
non retribuite per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
  Con  la  lettera-circolare  n.  17/95 del 27 luglio 1995 sono state
fornite ulteriori indicazioni in merito  alle  aspettative  sindacali
non retribuite, per la fase di prima attuazione della nuova normativa
ed a regime.
  Nella concreta operativita' della nuova normativa che disciplina le
prerogative  sindacali in argomento, le amministrazioni pubbliche, al
fine di assicurare la puntuale applicazione di detta normativa,  sono
pregate di attenersi alle disposizioni dei decreti del Presidente del
Consiglio  e  del  Ministro  per  la  funzione pubblica in precedenza
riportati, seguendo le indicazioni fornite con direttiva-circolare n.
11/95 del 5 maggio 1995, con la direttiva-circolare n. 15/1995 del  6
giugno 1995 e con la lettera-circolare n. 17/95 del 27 luglio 1995.
  Al  riguardo,  si  precisa  anche  che  in  base a tali indicazioni
saranno prese in esame soltanto le richieste di  distacchi  sindacali
ed  aspettative  sindacali  non  retribuite che saranno inviate dalle
amministrazioni pubbliche alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri
-  Dipartimento  della  funzione pubblica dopo la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dei citati decreti del Ministro  per  la  funzione
pubblica  del  5 maggio 1995. Pertanto e' necessario che le richieste
precedentemente inviate siano riproposte.
  Si e' ben consapevoli che nella  fase  di  prima  attuazione  della
nuova  normativa potranno verificarsi situazioni che - per consentire
la piena  agibilita'  delle  predette  prerogative  sindacali  e  dei
connessi   rientri   derivanti   dalla   riduzione  dei  preesistenti
contingenti complessivi - necessitano gli occorrenti tempi tecnici.
  Per tali motivi nella citata direttiva-circolare  n.  11/95  del  5
maggio  1995  e  nella lettera-circolare n. 17/95 del 27 luglio 1995,
sono  stati   gia'   fornite   indicazioni   per   eliminare   alcuni
inconvenienti  che  potrebbero  intervenire  nella  prima attivazione
della  nuova  procedura  di  autorizzazione  dei   distacchi,   delle
aspettative e dei permessi sindacali.
  Per le stesse finalita', le amministrazioni pubbliche sono altresi'
pregate  di considerare i necessari tempi tecnici che inevitabilmente
sono connessi alla  prima  attuazione  dei  predetti  decreti  e  dei
connessi rientri in precedenza indicati, provvedendo a contenerli nel
piu' ristretto ambito possibile.
                       Il Ministro per la funzione pubblica: FRATTINI