N. 411 SENTENZA 20 - 27 luglio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati in genere -  Animali  -  Maltrattamenti  -  Maltrattamento  non
 seguito  da  morte  e  uccisione ingiustificata del proprio animale -
 Disparita' di trattamento quanto alla sanzione penale - Richiesta  di
 pronuncia    additiva   volta   all'introduzione   di   nuove   norme
 incriminatrici - Non spettanza alla Corte - Riserva al legislatore la
 creazione di nuove fattispecie  penali  in  forza  del  principio  di
 legalita' - Inammissibilita'.
 
 (C.P., art. 727).
 
 (Cost., artt. 3 e 10).
 
(GU n.35 del 23-8-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici:  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
    VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
    Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 727 del codice
 penale, promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1994  dal  Pretore
 di  Grosseto  nel  procedimento  penale  a carico di Bertocci Danilo,
 iscritta al n. 81 del registro  ordinanze  1995  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  8,  prima serie speciale,
 dell'anno 1995;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 31 maggio 1995 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  giudicare  della  responsabilita'  penale  di   Danilo
 Bertocci,  imputato  del  reato previsto dall'art. 727 cod. pen., per
 aver arrecato, senza giustificato motivo, gravi sofferenze fisiche al
 cane di sua proprieta' fino a provocarne la morte, colpendolo con  un
 bastone,   il   Pretore   di   Grosseto  ha  sollevato  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 727 cod.  pen.,  per  contrasto
 con gli artt. 3 e 10 della Costituzione.
    Il  giudice  a  quo osserva che nel nostro ordinamento l'uccisione
 immotivata dell'animale da parte del proprietario, non e'  sanzionata
 penalmente,  se  non  nel  caso  in cui questa segua all'esercizio di
 crudelta' e sevizie nei confronti dell'animale, mentre, nel  caso  in
 cui  si  uccida  l'animale  di  altri,  tale  condotta costituisce il
 contenuto di uno specifico reato di danneggiamento  punito  dall'art.
 638 cod. pen. e previsto a tutela del patrimonio.
    Ad avviso del giudice rimettente, cio' sarebbe lesivo dei principi
 costituzionali   espressi   dagli   invocati   artt.  3  e  10  della
 Costituzione.
    In particolare, risulterebbe violato il principio di  uguaglianza,
 poiche',  mentre  il maltrattamento di animali, ancorche' non seguito
 da morte, sarebbe assoggettato a sanzione penale dall'impugnato  art.
 727  cod.  pen.,  nessuna conseguenza penale si configurerebbe per la
 piu' grave condotta  consistente  nell'uccisione  ingiustificata  del
 proprio     animale.     Inoltre,    un    ulteriore    profilo    di
 incostituzionalita', con riferimento all'art. 3  della  Costituzione,
 si   determinerebbe  anche  rispetto  al  sistema  complessivo  della
 normativa di tutela degli animali, poiche' la norma impugnata sarebbe
 in contrasto con l'affermazione, contenuta nell'art. 1 della legge 14
 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di  affezione
 e  prevenzione del randagismo), secondo la quale "lo Stato promuove e
 disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di
 crudelta' contro di essi, i maltrattamenti e il  loro  abbandono,  al
 fine  di  favorire  la  corretta  convivenza  tra uomo e animale e di
 tutelare  la   salute   pubblica   e   dell'ambiente".   Infine,   si
 realizzerebbe  la  violazione di obblighi internazionali derivanti al
 nostro paese dall'appartenenza all'Unione Europea,  come  quelli  che
 discendono dall'adesione a convenzioni internazionali, che abbiano la
 finalita'   di   tutelare  gli  animali  da  sofferenze  e  patimenti
 ingiustificati.
    La questione di legittimita'  costituzionale  in  oggetto  sarebbe
 rilevante  nel  caso  nel quale e' tenuto a pronunciarsi il giudice a
 quo, in quanto, pur essendo certa l'uccisione del cane da  parte  del
 proprietario,  mancherebbe  la  prova delle gravi sofferenze arrecate
 all'animale e, pertanto, applicando la  norma  impugnata,  l'imputato
 dovrebbe andare assolto.
    2.  - Il Presidente del Consiglio dei ministri si e' costituito in
 giudizio, chiedendo una pronuncia di inammissibilita' della questione
 di legittimita' costituzionale in oggetto.
    La  difesa  erariale  osserva  che  il  giudice  rimettente,   per
 sostenere  l'incostituzionalita'  dell'art.  727  cod.  pen., avrebbe
 preso le mosse da una interpretazione errata della stessa norma  che,
 a  suo  dire,  non  contemplerebbe  come  comportamento  sanzionabile
 l'uccisione  immotivata  di  animali.  Al  contrario,   poiche',   in
 conseguenza  della  modifica operata dalla legge 22 novembre 1993, n.
 473 (Nuove norme contro il maltrattamento degli animali), il fatto di
 cagionare la morte dell'animale maltrattato  costituisce  circostanza
 aggravante della contravvenzione base, ne deriverebbe che la condotta
 oggetto del giudizio a quo non sarebbe sprovvista di sanzione penale,
 bensi'  rientrerebbe,  secondo  l'opinione  espressa  dall'Avvocatura
 dello Stato, nella fattispecie  del  novellato  art.  727  cod.  pen.
 Pertanto,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale in oggetto
 risulterebbe inconferente  rispetto  alla  risoluzione  del  giudizio
 penale.
                        Considerato in diritto
    1. - Oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale e' l'art.
 727  cod.  pen.  ,  nella  parte  in  cui tale norma non assoggetta a
 sanzione penale colui che uccide l'animale di sua  proprieta',  sotto
 il  profilo  della  violazione degli artt. 3 e 10 della Costituzione.
 Per  quanto  concerne  l'art.  3  della   Costituzione,   l'omissione
 denunziata   determinerebbe   una   non  giustificata  disparita'  di
 trattamento nei confronti di coloro che sono  sottoposti  a  sanzione
 penale  per  aver  adoperato  sevizie  e maltrattamenti nei confronti
 degli animali e, quindi, per aver posto in essere una  condotta  meno
 grave;  sotto  il  profilo  dell'art.  10 della Costituzione, invece,
 l'omissione  denunziata  sarebbe  in  contrasto  con   gli   obblighi
 internazionali assunti dall'Italia in materia di tutela degli animali
 domestici.
    2. - La questione di legittimita' costituzionale e' inammissibile.
    Il  Pretore  di Grosseto si propone, nel sottoporre a questa Corte
 il  dubbio   di   costituzionalita'   in   oggetto,   di   introdurre
 nell'ordinamento  penale  una  nuova  norma diretta ad assoggettare a
 sanzione penale l'uccisione  immotivata  dell'animale  da  parte  del
 proprietario dello stesso animale.
    Tuttavia,   una   pronuncia   additiva,   dalla   quale   consegua
 l'inserimento  nell'impugnato  art.  727  cod.  pen.  di  una   norma
 incriminatrice della condotta posta in essere da colui che provoca la
 morte  di  un  animale  di  sua  proprieta', non rientra fra i poteri
 costituzionalmente spettanti a  questa  Corte.  Infatti,  secondo  la
 costante  giurisprudenza  di questa Corte, "al giudice costituzionale
 non e' dato di pronunciare una decisione dalla quale  possa  derivare
 la creazione - esclusivamente riservata al legislatore - di una nuova
 fattispecie  penale:  e  cio'  in  forza  del  principio di legalita'
 sancito dall'art. 25, secondo  comma,  della  Costituzione"  (v.,  ad
 esempio,  ordinanze n. 25 del 1995 e n. 146 del 1993; sentenze n. 108
 del 1981  e  n.  42  del  1977).  Per  tali  ragioni,  va  dichiarata
 l'inammissibilita'  della  questione  di  legittimita' costituzionale
 dell'art. 727 cod. pen., nella parte in cui non assoggetta a sanzione
 penale la condotta di chi uccide l'animale di sua proprieta'.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art. 727 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt.
 3  e  10 della Costituzione, dal Pretore di Grosseto, con l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
                Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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