Ai prefetti della Repubblica
Ai commissari del Governo nelle
province autonome di Trento-Bolzano
Al presidente della giunta
regionale della Valle d'Aosta
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti:
Ufficio controllo atti Ministero
interno
Sezione enti locali
Al Ministero del tesoro:
Ragioneria generale dello Stato
Ispettorato generale di Finanza
Ispettorato generale di bilancio
Ragioneria centrale presso il
Ministero dell'interno
Al commissario dello Stato nella
regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella
regione sarda
Al commissario del Governo nella
regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle
regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di
coordinamento nella Valle d'Aosta
Alla Scuola superiore
dell'Amministrazione dell'interno
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
1. PREMESSA.
L'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 267 del 30 giugno 1995, ha
integrato le disposizioni di cui all'art. 13 della legge n.
559/1z993, stabilendo che i versamenti al bilancio dello Stato delle
quote dei diritti di segreteria debbano essere effettuati
trimestralmente da comuni e province solo se l'importo da versare sia
superiore a L. 50.000 (cinquantamila).
Il predetto articolo prevede, nei casi in cui l'importo da versare
sia inferiore a L. 50.000, la possibilita' di effettuare un unico
versamento alla scadenza del trimestre nel quale tale importo viene
raggiunto o comunque alla fine dell'anno, in un'unica soluzione,
qualora l'importo complessivo dei quattro trimestri non superi la
somma sopra indicata.
Le suddette disposizioni sono operative a partire dai versamenti
del secondo trimestre 1995, decorrente dal 1 aprile e
conseguentemente e' da intendersi superata la circolare n. 13/94
dell'8 aprile 1994.
In ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 8, comma 5, con
decreto del Ministro dell'interno n. 17200.16116 del 31 luglio 1995
sono state approvate le modalita' per il versamento dei diritti in
esame e la relativa modulistica. La stessa ha valenza annuale e
sostituira' i modelli precedentemente utilizzati. Il nuovo stampato,
che dovra' essere compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dai
funzionari in esso indicati, riguardera' anche i dati relativi al
primo e secondo trimestre 1995.
Considerato che il nuovo modello riporta i dati di tutto l'anno,
quest'Ufficio, con telegramma n. 17200/16116 del 6 luglio 1995, ha
richiesto alle prefetture di comunicare ai comuni e le province di
sospendere la trasmissione dei modelli "A", di cui alla circolare n.
13/94 dell'8 aprile 1994, relativi al primo e secondo trimestre 1995,
in quanto le informazioni contenute nei medesimi sono comunque
indicate nel modello da presentare nel 1996.
2. ADEMPIMENTI DI COMUNI E PROVINCE.
2.1. Versamento dei diritti di segreteria.
Per le operazioni di versamento si confermano gli adempimenti
prescritti dalla circolare n. 31/94 del 26 novembre 1994 (mediante
conto corrente postale n. 10499010).
Al fine di fornire maggiori chiarimenti in merito alle disposizioni
agevolative per il versamento di somme di modesto importo, si
formulano due esempi pratici:
1) l'ente locale raggiunge la quota di L. 50.000 dopo due
trimestri (quota da versare nel 1 trimestre L. 30.000, quota da
versare nel 2 trimestre L. 22.000, totale importo da versare L.
52.000). In tal caso il versamento della somma suindicata va
effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del
periodo in questione (cioe' entro il 31 luglio dello stesso anno);
2) l'ente locale non raggiunge la somma prevista al punto 1) entro
l'anno. In tal caso dovra' effettuare, in un'unica soluzione, entro
il trentesimo giorno successivo alla fine dell'anno di riferimento
(cioe' entro il 31 gennaio dell'anno seguente), il versamento delle
quattro quote trimestrali.
2.2. Compilazione e trasmissione della modulistica.
Il modello annuale, che potra' essere fotocopiato dalla Gazzetta
Ufficiale, deve essere compilato attenendosi scrupolosamente alle
istruzioni contenute nello stesso.
I comuni e le province sono tenuti ad inoltrare entro il mese di
febbraio dell'anno successivo a quello cui i versamenti si
riferiscono, il modello di cui trattasi, in duplice esemplare,
corredato dalle ricevute dei bollettini di conto corrente postale,
alle prefetture competenti per territorio od ai commissariati del
Governo delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli enti
delle rispettive province ed alla presidenza della giunta regionale
della Valle d'Aosta, per gli enti di quella regione.
Si fa presente che l'ente locale, qualora alla data prevista per la
produzione del modello in argomento non abbia ancora effettuato il
versamento di uno o piu' trimestri, dovra' comunque trasmettere il
modello, compilato con i dati concernenti sia i trimestri per i quali
i versamenti sono stati regolarmente effettuati, sia i trimestri per
i quali e' stata solo deliberata la ripartizione dei diritti di
segreteria ma non ottemperato al versamento. In quest'ultima
eventualita', dopo aver effettuato i versamenti del trimestre o dei
trimestri non ancora regolarizzati, gli enti ne daranno conto
nell'apposito prospetto in occasione della compilazione del modello
relativo all'anno solare in cui tali versamenti ritardati sono stati
effettuati. La medesima procedura dovra' essere adottata nei casi in
cui i versamenti ritardati riguardino gli anni pregressi (1993 e
precedenti).
3. ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE.
Sara' cura delle prefetture effettuare i seguenti adempimenti:
riscontrare la completezza nonche' l'esattezza delle notizie
contenute nei modelli sopra indicati;
sollecitare gli enti inadempienti ad inoltrare la documentazione
prevista dal paragrafo precedente;
trasmettere a questo Ministero, entro il mese di marzo dell'anno
successivo a quello cui il modello si riferisce, la seguente
documentazione:
1) modello annuale, trattenendo agli atti copia dello stesso ed i
bollettini di c/c postale;
2) elenco degli enti locali adempienti, con l'indicazione delle
somme versate da ognuno di essi per singolo trimestre;
3) elenco degli enti parzialmente inadempienti, con l'indicazione
sia delle somme non versate, che del relativo trimestre;
4) elenco degli enti totalmente inadempienti.
Si precisa, altresi', che le presenti disposizioni debbono
intendersi riferite solamente ai diritti di segreteria di comuni e
province, cosi' come indicato in oggetto. Si richiama particolarmente
l'attenzione su questa circostanza al fine di evitare che eventuali
errate interpretazioni in merito possano determinare versamenti
impropri, al cui rimborso attualmente non e' possibile provvedere,
oltre che generare disfunzioni procedurali nell'espletamento delle
operazioni previste per l'acquisizione, nell'apposito capitolo del
bilancio dello Stato, delle somme derivanti dalla riscossione dei
diritti in questione.
I versamenti erroneamente effettuati potrebbero inoltre non
consentire una esatta determinazione dell'entita' dei proventi in
oggetto e ritardare di conseguenza i tempi di inoltro al Ministero
del tesoro delle richieste di riassegnazione, ai pertinenti capitoli
di spesa, delle somme occorrenti per conseguire le finalita' previste
dall'art. 42 della legge n. 604/1962, e successive modificazioni.
Nel confidare quindi sulla piena collaborazione da parte di tutti
gli organi interessati, in particolare per quanto attiene allo
scrupoloso rispetto dei termini, si unisce il modello annuale e si
invitano le prefetture a voler partecipare il contenuto della
presente agli enti locali, inviando agli stessi copia del modello
allegato, che ad ogni buon conto verra' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Si rimane in attesa di un cortese riscontro, e si segnalano per
ulteriori chiarimenti gli interni telefonici 5708 e 5185.
Il direttore generale: SORGE