IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per
il credito e il risparmio il 29 marzo 1994, con la quale e' stato
demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare nell'ambito
degli intermediari finanziari quelli che, anche in ragione
dell'attivita' svolta, sono tenuti all'obbligo di partecipazione al
servizio di centralizzazione dei rischi;
Ritenuto opportuno, in relazione alla natura creditizia delle
informazioni censite dalla centrale dei rischi, circoscrivere, in
fase di prima applicazione, detto obbligo agli intermediari che
esercitano attivita' di finanziamento sotto qualsiasi forma;
Considerato che l'esercizio del credito al consumo - ricompreso
nell'ambito di tale attivita' in base all'art. 2, lettera c), del
decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994 "Determinazione ai
sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, del contenuto delle attivita' indicate nello stesso
art. 106, comma 1, nonche' in quali circostanze ricorre l'esercizio
nei confronti del pubblico" - presenta specificita' operative che
rendono opportuno esonerare dal richiamato obbligo gli intermediari
che lo esercitano in via esclusiva o prevalente;
Dispone:
1. Partecipano al servizio di centralizzazione dei rischi gestito
dalla Banca d'Italia gli intermediari finanziari ex art. 106 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, iscritti nell'albo e/o
nell'elenco speciale di cui agli articoli, rispettivamente, 64 e 107
del medesimo decreto, i quali esercitano in via esclusiva o
prevalente l'attivita' di finanziamento sotto qualsiasi forma, come
definita dall'art. 2 del richiamato decreto del Ministro del tesoro
del 6 luglio 1994.
2. L'esercizio dell'attivita' di finanziamento, comprensiva del
valore dei beni concessi in locazione finanziaria, si considera
prevalente quando rappresenta piu' del 50 per cento dell'ammontare
complessivo degli elementi dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare
fondi e le garanzie rilasciate.
3. Sono esonerati dall'obbligo di partecipazione al servizio gli
intermediari di cui al punto 1, per i quali i crediti al consumo
rappresentino piu' del 50 per cento dell'attivita' di finanziamento.
4. La sussistenza e il venir meno delle condizioni di adesione e di
esonero dal servizio vanno accertati dagli intermediari finanziari
medesimi - in base ai dati dei bilanci approvati degli ultimi due
esercizi chiusi - e comunicati tempestivamente alla Banca d'Italia.
5. Con un congruo preavviso verra' comunicata la data a partire
dalla quale gli intermediari finanziari tenuti all'obbligo di
partecipazione al servizio dovranno inviare le informazioni alle
centrale dei rischi.
Roma, 10 agosto 1995
Il Governatore: FAZIO