IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 il
quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che
presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di
collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla
media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed
assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per
gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni;
Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto
art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le
imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori
del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un
rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e
popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media
nazionale;
Considerato che la percentuale media nazionale per l'anno 1995
degli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento rispetto
alla popolazione residente in eta' da lavoro e' stata individuata
dalla Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro
nella misura del 13,73%;
Vista la proposta della commissione regionale per l'impiego
dell'Umbria che con delibera del 23 marzo 1995 ha individuato per
l'anno 1995 le circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti
alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione attiva
superiore alla media nazionale, ai fini dell'attuazione dell'art. 8,
comma 2, della legge n. 407/1990;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, della legge 29
dicembre 1990, n. 407, a decorrere dal 1 gennaio 1995 per i
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro da imprese
operanti nel territorio delle sezioni circoscrizionali per l'impiego
di Terni a Amelia (Terni), la quota dei contributi previdenziali e'
dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli
apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive
modificazioni sulla base della delibera adottata in data 23 marzo
1995 dalla commissione regionale per l'impiego dell'Umbria.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 1995
Il Ministro: TREU