N. 456 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 dicembre 1993

                                N. 456
 Ordinanza  emessa  il  28 marzo 1995 dal pretore di Caltanissetta nel
 procedimento penale a carico di Cigna Armando
 Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della
    sospensione dei procedimenti penali relativi a costruzioni abusive
    ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31  dicembre  1993
    ed estinzione dei reati dopo l'avvenuto pagamento dell'oblazione -
    Lamentata  mancata  espressa  determinazione  dei  criteri  per il
    calcolo della stessa - Conseguente impossibilita' per  il  giudice
    di verificare la "esattezza dell'ammontare della detta oblazione e
    delle  relative  riduzioni  in  relazione  a situazioni di estremo
    disagio abitativo" e, in caso di inesatta  o  dolosa  valutazione,
    assoggettare  l'autore  dell'abuso alle sanzioni penali previste -
    Lesione  del  principio  di  tassativita'  della  legge  penale  -
    Violazione del principio di eguaglianza.
 (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, tredicesimo comma).
 (Cost., artt. 3 e 25).
(GU n.36 del 30-8-1995 )
                              IL PRETORE
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 204/1995
 r.g. pretura nei confronti  di  Cigna  Armando,  sulla  questione  di
 legittimita' costituzionale sollevata d'ufficio dal giudice.
                    OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
    Con  decreto  del  21 ottobre 1994 il procuratore della Repubblica
 presso  la  pretura  circondariale  di  Caltanissetta  disponeva   la
 citazione   a   giudizio   di  Cigna  Armando  per  rispondere  della
 contravvenzione prevista dall'art. 20, lettera  b),  della  legge  28
 febbraio 1985, n. 47.
    Preliminarmente alla dichiarazione di apertura del dibattimento il
 difensore   depositava   copie  della  richiesta  di  rilascio  della
 concessione edilizia in sanatoria a' sensi della  legge  n.  724/1994
 presentata  dall'imputato  al sindaco di Caltanissetta il 28 febbralo
 1995,   dell'allegata   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto    di
 notorieta', e di tre ricevute di versamenti su conto corrente postale
 attestanti   l'integrale   pagamento   dell'oblazione,  nella  misura
 calcolata dall'istante utilizzando le riduzioni percentuali  previste
 dalla  tabella  D  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724, per le
 situazioni  di  estremo  disagio  abitativo  di  cui   all'art.   39,
 tredicesimo  comma,  del  medesimo testo normativo, e quello parziale
 degli oneri concessori.
    Poiche' la presentazione della domanda di concessione in sanatoria
 nel   termine   di   legge  unitamente  all'integrale  corresponsione
 dell'oblazione comporta  l'estinzione  dell'illecito  urbanistico  a'
 sensi   dell  'art.  38,  secondo  comma,  della  legge  n.  47/1985,
 applicabile agli abusi commessi fino  al  31  dicembre  1993  per  il
 disposto  dell'art. 39, primo comma, della legge n. 724/1994, il pre-
 tore,  dubitando   della   ricorrenza   della   speciale   causa   di
 improcedibilita',  sollevava questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 39, tredicesimo comma, della legge n. 724/1994 nella  parte
 in   cui,   in   violazione  dei  principi  di  determinatezza  della
 fattispecie penale e di eguaglianza dei cittadini davanti alla  legge
 recepiti,  rispettivamente, dagli artt. 25, secondo comma, e 3, primo
 comma, della Costituzione,  non  consente  al  giudice  di  stabilire
 quando  l'oblazione  sia  stata  determinata  in modo non veritiero e
 palesemente doloso, con il  conseguente  assoggettamento  dell'autore
 dell'abuso  alle  sanzioni  penali  richiamate  dall'art.  39, quarto
 comma, penultimo periodo, della legge n. 724/1994.
    La "situazione di estremo disagio abitativo" costituisce  elemento
 normativo introdotto dal legislatore per giustificare riduzioni nella
 misura   dell'oblazione   per   sanatoria,  il  quale,  condizionando
 l'operativita' della causa  di  estinzione  del  reato  collegata  al
 calcolo  "veritiero" della somma da versare, contribuisce in funzione
 generale ed astratta a delimitare l'applicazione  della  disposizione
 incriminatrice   di   cui   all'art.   20  della  legge  n.  47/1985.
 L'indeterminatezza  delle  espressioni   utilizzate   non   consente,
 tuttavia, al qiudice di individuare il contenuto del concetto da esse
 espresso  nonostante  il  massimo  sforzo  interpretativo, impedendo,
 conseguentemente, di stabilire con uniformita' di criteri quando  sia
 legittimamente  consentito al richiedente la concessione in sanatoria
 decurtare l'importo della sanzione amministrativa, andando esente  da
 responsabilita'  penali.  I  requisiti  richiesti  per l'applicazione
 delle riduzioni risultano infatti essere, a questo  fine,  del  tutto
 equivoci,  essendo  indispensabile  e sufficiente, a' sensi dei comma
 tredicesimo e quattordicesimo della legge n.  724/1994,  che  l'opera
 abusiva  sia  destinata a residenza principale dell'occupante o della
 sua  famiglia  (cio'  che   non   significa   necessariamente   prima
 abitazione,  cui  si riferisce, invece, l'art. 34, comma terzo, della
 legge n. 47/1985 che prevede ulteriori  decurtazioni)  ed  abbia  una
 consistenza volumetrica non superiore a 750 metri cubi (anche per gli
 ampliamenti, con, dunque, superfici ipotizzabili molto ampie), che il
 richiedente  non abbia presentato altre domande di sanatoria e che il
 reddito del suo nucleo familiare non sia  superiore  a  48.000.000  o
 30.000.000  di  lire  secondoche'  la  fonte  sia  o  meno  il lavoro
 dipendente (con  presumibile  possibilita'  di  cumulo  nel  caso  di
 redditi  misti).  E'  evidente  come  questi indici non consentono in
 alcun modo di stabilire anzitutto, attribuendo ai termini  utilizzati
 i  significati  loro  propri,  se l'estremo disagio abitativo sia una
 condizione (soggettiva) dell'istante da intendersi come una personale
 e particolare scomodita' cui sia possibile rimediare solo commettendo
 l'illecito urbanistico, oppure una situazione  (obiettiva)  di  grave
 carenza locale di alloggi, nonche', in entrambi i casi, quali siano i
 parametri cui ancorare la decisione della loro ricorrenza.
    Come  ricordato  da  ultimo  dalla  Corte  costituzionale  con  la
 sentenza n. 34 del 6-13 febbralo 1995, il principio  di  tassativita'
 che  presiede  alla  formulazione  tecnica  della  legge  penale deve
 ritenersi violato ogniqualvolta non sia consentito all'interprete "di
 esprimere un giudizio di corrispondenza, sorretto  da  un  fondamento
 controllabile,  nella  operazione  ermeneutica  di riconduzione della
 fattispecie concreta alla previsione normativa" per la  "mancanza  di
 precisi  parametri oggettivi di riferimento diversi da mere sinonimie
 lessicali",   rimanendo   l'applicazione   della    norma    affidata
 all'arbitrio del giudice.
    D'altra  parte,  la  mancanza  di un nucleo stabile di sufficiente
 chiarezza  ed  invariabilita'  nei  concetti  normativi   utilizzati,
 comporta,  a  sua  volta,  la  lesione del principio dell'eguaglianza
 giuridica dei cittadini davanti alla legge, esponendo  gli  stessi  a
 differenti esiti processuali a parita' di condotte tenute.
                                P. Q. M.
    Visto  l'art. 23, comma terzo e quarto, della legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata all'imputato, ai  difensori,  al  pubblico  ministero,  al
 presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Caltanissetta, addi' 28 marzo 1995
                    Il pretore: (firma illeggibile)
 
 95C1025