N. 459 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 novembre 1994- 3 luglio 1995
N. 459 Ordinanza emessa il 21 novembre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 luglio 1995) dalla commissione tributaria di primo grado di Verona sul ricorso proposto da Barbieri Giancarlo contro l'ufficio imposte dirette di Verona Contenzioso tributario - Azione giudiziaria per il rimborso dell'I.R.Pe.F. - Preclusione in mancanza di previa istanza all'intendente di finanza - Compressione del diritto alla tutela giurisdizionale. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38). (Cost., art. 24).(GU n.36 del 30-8-1995 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 721/1993 presentato il 15 marzo 1993 (avverso: Manc/Min.Rimb., Irpef, 1986) da: Barbieri Giancarlo residente a Erbe', in via don Veronese 29, contro l'ufficio inposte dirette di Verona. Con ricorso 15 marzo 1993, Barbieri Giancarlo chiede un maggior rimborso Irpef sostenendo di avere erroneamente compilato il modello 740 relativo ai redditi dell'anno 1986, avendo riportato al rigo 25, "importi ed oneri rimborsati", i rimborsi Irpef per gli anni 1981 e 1982 per importi rispettivamente di L. 380.500 e L. 1.207.000, che hanno comportato un maggiore reddito e quindi un minore rimborso nella dichiarazione. Premesso che relativamente alla suddetta dichiarazione dei redditi ha ottenuto un rimborso di L. 1.149.000 di cui L. 818.000 per imposta Irpef e L. 331.000 per interessi, chiede alla Commissione adita di voler tener conto dell'errore e di disporre la liquidazione della differenza spettante. Fa presente inoltre di essere venuto a conoscenza dell'importo liquidato a meta' del mese di febbraio al ricevimento dell'estratto conto della Cassa di risparmio relativo alle operazioni di gennaio. Con deduzioni presentate in data 30 agosto 1994, l'Ufficio Distrettuale II.DD. di Verona precisa che: l'operato dell'Ufficio risulta corretto in quanto il rimborso riscosso e' conseguente alla liquidazione ex art. 36- bis del d.P.R. n. 600/1973, corrisponde all'importo richiesto dal contribuente sul modello 740 e non vi erano sul modello stesso elementi che potessero essere considerati errori materiali e di calcolo commessi dal contribuente; il ricorrente non ha presentato entro i 18 mesi prescritti dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 apposita istanza di rimborso all'intendenza di Finanza". Chiede pertanto il rigetto del ricorso. La Commissione tributaria, con ordinanza 26 settembre 1994, si e' riservata la decisione. Osserva la Commissione che, rilevato che il contribuente ha presentato istanza di rimborso oltre il termine di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, facendo applicazione di quest'ultima disposizione, dovrebbe procedere - come richiesto dall'Ufficio - al rigetto del ricorso. La Commissione ritiene tuttavia - una volta evidenziata, sulla base di quanto sopra, la rilevanza del citato art. 38 ai fini della soluzione della presente controversia - che vada sollevata, in quanto non manifestamente infondata, un'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, per violazione dell'art. 24 della Costituzione. Come e' noto, la disposizione in questione stabilisce un termine di decadenza di diciotto mesi per la presentazione all'Intendente di finanza dell'istanza di rimborso ove si ritengano non dovute, in tutto o in parte, le imposte pagate con "versamento diretto"; solo dopo aver soddisfatto questo adempimento l'interessato ha la facolta' di proporre, contro le decisioni dell'Intendente di finanza (ovvero di silenzio-rifiuto conseguente al trascorrere di novanta giorni dalla data dell'istanza senza che sia intervenuta tale decisione), ricorso alla Commissione tributaria. Sulla base di quanto sopra, la Commissione ritiene che l'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 comprometta gravemente il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione. Non ignora la Commissione che la Corte costituzionale ha gia' sottolineato, con la sentenza n. 494 del 27 dicembre 1991, che il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione "non e' menomato dal sistema previsto dall'art. 38", con riguardo - peraltro - all'eccezione sollevata dalle ordinanze di rimessione, con la quale si lamentava la incongruita' del termine di decadenza (18 mesi) rispetto alla prescrizione decennale. Ma non e' sotto questo profilo che la Commissione ravvisa nel citato art. 38 un vizio di incostituzionalita', bensi' nel fatto che esso impone al contribuente, a pena di decadenza dal diritto di agire in giudizio, un adempimento (l'istanza di rimborso all'Intendente di finanza) che si rivela un inutile e gravoso ostacolo all'esercizio del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione. In questa diversa prospettiva la Commissione ritiene determinante il richiamo ad una piu' recente pronuncia della stessa Corte costituzionale, la quale si veda la sentenza n. 406 del 23 novembre 1993) ha dichiarato l'incostituzionalita' - per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, che impone al legislatore di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa - di una disposizione di legge che comminava la sanzione della decadenza in relazione al mancato esperimento di ricorsi amministrativi. Tanto piu' che anche nella controversia pendente davanti alla Commissione (come in quella che ha fornito alla Corte costituzionale l'occasione di pronunciare la sentenza n. 406 del 1993) si verte in materia di rimborsi su accertamenti documentali e non ricorrono esigenze di alcun tipo che inducano ad escludere l'esperibilita' dell'azione giudiziaria in mancanza della preventiva istanza di rimborso all'Intendente di Finanza.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui - imponendo, a pena di decadenza, la presentazione entro diciotto mesi dal versamento diretto dell'imposta di un'istanza di rimborso all'intendente di finanza - frappone senza ragione un pesante ostacolo all'esperibilita' dell'azione giudiziaria volta ad ottenere il rimborso di un'imposta erroneamente pagata; Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Verona il 21 novembre 1994. Il presidente: CHIMENZ 95C1028