N. 459 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 novembre 1994- 3 luglio 1995

                                N. 459
 Ordinanza  emessa  il  21  novembre  1994   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  3  luglio  1995)  dalla commissione tributaria di
 primo grado di Verona sul  ricorso  proposto  da  Barbieri  Giancarlo
 contro l'ufficio imposte dirette di Verona
 Contenzioso tributario - Azione giudiziaria per il rimborso
    dell'I.R.Pe.F.   -  Preclusione  in  mancanza  di  previa  istanza
    all'intendente di finanza - Compressione del diritto  alla  tutela
    giurisdizionale.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38).
 (Cost., art. 24).
(GU n.36 del 30-8-1995 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 721/1993 presentato
 il  15 marzo 1993 (avverso: Manc/Min.Rimb., Irpef, 1986) da: Barbieri
 Giancarlo residente a Erbe', in via don Veronese 29, contro l'ufficio
 inposte dirette di Verona.
    Con ricorso 15 marzo 1993, Barbieri Giancarlo  chiede  un  maggior
 rimborso  Irpef sostenendo di avere erroneamente compilato il modello
 740 relativo ai redditi dell'anno 1986, avendo riportato al rigo  25,
 "importi  ed  oneri rimborsati", i rimborsi Irpef per gli anni 1981 e
 1982 per importi rispettivamente di L. 380.500 e  L.  1.207.000,  che
 hanno  comportato  un  maggiore  reddito  e quindi un minore rimborso
 nella dichiarazione.
    Premesso che relativamente alla suddetta dichiarazione dei redditi
 ha ottenuto un rimborso di L. 1.149.000 di cui L. 818.000 per imposta
 Irpef e L. 331.000 per interessi, chiede alla  Commissione  adita  di
 voler  tener  conto  dell'errore  e di disporre la liquidazione della
 differenza spettante.
    Fa presente inoltre di essere  venuto  a  conoscenza  dell'importo
 liquidato  a  meta' del mese di febbraio al ricevimento dell'estratto
 conto della Cassa di risparmio relativo alle operazioni di gennaio.
    Con  deduzioni  presentate  in  data  30  agosto  1994,  l'Ufficio
 Distrettuale II.DD. di Verona precisa che:
      l'operato  dell'Ufficio  risulta  corretto in quanto il rimborso
 riscosso e' conseguente alla liquidazione ex
 art.  36-  bis  del  d.P.R.  n.  600/1973,  corrisponde   all'importo
 richiesto dal contribuente sul modello 740 e non vi erano sul modello
 stesso  elementi  che potessero essere considerati errori materiali e
 di calcolo commessi dal contribuente;
      il  ricorrente  non  ha  presentato  entro  i 18 mesi prescritti
 dall'art. 38 del d.P.R. n.  602/1973  apposita  istanza  di  rimborso
 all'intendenza di Finanza".
    Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
    La  Commissione tributaria, con ordinanza 26 settembre 1994, si e'
 riservata la decisione.
    Osserva la  Commissione  che,  rilevato  che  il  contribuente  ha
 presentato  istanza  di  rimborso oltre il termine di cui all'art. 38
 del d.P.R. n. 602 del  1973,  facendo  applicazione  di  quest'ultima
 disposizione,  dovrebbe  procedere - come richiesto dall'Ufficio - al
 rigetto del ricorso.
    La Commissione ritiene tuttavia -  una  volta  evidenziata,  sulla
 base  di  quanto sopra, la rilevanza del citato art. 38 ai fini della
 soluzione della presente controversia - che vada sollevata, in quanto
 non manifestamente  infondata,  un'eccezione  di  incostituzionalita'
 dell'art.  38 del d.P.R. n. 602 del 1973, per violazione dell'art. 24
 della Costituzione.
    Come e' noto, la disposizione in questione stabilisce  un  termine
 di  decadenza di diciotto mesi per la presentazione all'Intendente di
 finanza dell'istanza di rimborso ove  si  ritengano  non  dovute,  in
 tutto  o  in  parte, le imposte pagate con "versamento diretto"; solo
 dopo aver soddisfatto questo adempimento l'interessato ha la facolta'
 di proporre, contro le decisioni dell'Intendente di  finanza  (ovvero
 di  silenzio-rifiuto  conseguente  al  trascorrere  di novanta giorni
 dalla data dell'istanza senza che sia  intervenuta  tale  decisione),
 ricorso  alla  Commissione tributaria. Sulla base di quanto sopra, la
 Commissione ritiene  che  l'art.  38  del  d.P.R.  n.  602  del  1973
 comprometta  gravemente  il  diritto di difesa garantito dall'art. 24
 della Costituzione.
    Non ignora la Commissione che  la  Corte  costituzionale  ha  gia'
 sottolineato,  con  la  sentenza  n. 494 del 27 dicembre 1991, che il
 diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della  Costituzione  "non  e'
 menomato  dal sistema previsto dall'art. 38", con riguardo - peraltro
 - all'eccezione sollevata dalle ordinanze di rimessione, con la quale
 si lamentava la incongruita'  del  termine  di  decadenza  (18  mesi)
 rispetto alla prescrizione decennale.
    Ma  non  e'  sotto  questo  profilo che la Commissione ravvisa nel
 citato art. 38 un vizio di incostituzionalita', bensi' nel fatto  che
 esso impone al contribuente, a pena di decadenza dal diritto di agire
 in  giudizio, un adempimento (l'istanza di rimborso all'Intendente di
 finanza) che si rivela un inutile e  gravoso  ostacolo  all'esercizio
 del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione.
    In  questa diversa prospettiva la Commissione ritiene determinante
 il  richiamo  ad  una  piu'  recente  pronuncia  della  stessa  Corte
 costituzionale,  la  quale si veda la sentenza n. 406 del 23 novembre
 1993) ha dichiarato l'incostituzionalita' - per contrasto con  l'art.
 24  della  Costituzione,  che impone al legislatore di non rendere la
 tutela  giurisdizionale  eccessivamente   difficoltosa   -   di   una
 disposizione  di  legge  che comminava la sanzione della decadenza in
 relazione al mancato esperimento  di  ricorsi  amministrativi.  Tanto
 piu'  che  anche nella controversia pendente davanti alla Commissione
 (come in quella che ha fornito alla Corte costituzionale  l'occasione
 di  pronunciare  la  sentenza n. 406 del 1993) si verte in materia di
 rimborsi su accertamenti documentali  e  non  ricorrono  esigenze  di
 alcun  tipo  che  inducano  ad  escludere l'esperibilita' dell'azione
 giudiziaria   in   mancanza  della  preventiva  istanza  di  rimborso
 all'Intendente di Finanza.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta la rilevanza e la non  infondatezza  della  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  per  contrasto  con  l'art.  24  della
 Costituzione, dell'art. 38 del d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  602,
 nella parte in cui - imponendo, a pena di decadenza, la presentazione
 entro diciotto mesi dal versamento diretto dell'imposta di un'istanza
 di  rimborso  all'intendente  di  finanza - frappone senza ragione un
 pesante ostacolo all'esperibilita' dell'azione giudiziaria  volta  ad
 ottenere il rimborso di un'imposta erroneamente pagata;
    Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza, a cura della segreteria, sia
 notificata alle parti in causa nonche' al  Presidente  del  Consiglio
 dei  Ministri,  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  dei  due rami del
 Parlamento.
    Cosi' deciso in Verona il 21 novembre 1994.
                        Il presidente: CHIMENZ
 
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