Fissazione del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali.(GU n.204 del 1-9-1995)
IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-quinquies, della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali; Visto l'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni con la legge 12 luglio 1991, n. 202, con il quale per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalita' interna, e di giorni trenta, relativamente alle sovrimposte di confine, ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi; Atteso che occorre stabilire il saggio d'interesse con decorrenza 13 gennaio 1995; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, convertito con modificazioni con legge 12 luglio 1991, n. 202, i saggi d'interesse per il pagamento differito, effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalita' interna od oltre il periodo di giorni trenta relativamente alle sovrimposte di confine, ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, sono stabiliti nelle seguenti misure: dal 13 gennaio 1995 al 12 luglio 1995, 8,01 per cento annuo; dal 13 luglio 1995 al 12 gennaio 1996, 9,56 per cento annuo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 agosto 1995 Il Ministro delle finanze FANTOZZI Il Ministro del tesoro DINI