AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Il giorno 4 del mese di luglio 1995, alle ore ...... presso la
sede dell'A.RA.N. di Roma ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per
la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
(A.RA.N.), nella persona del Presidente del Comitato direttivo e dei
suoi componenti.
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni ed Organizzazioni
Sindacali dell'Area della dirigenza del comparto Sanita':
CGIL-FP/UIL SANITA' CGIL
CISL-FISOS CISL
UIL
CIDA/SIDIRSS CIDA
CONFEDIR USPPI
USINCI/SICUS SNABI
USPPI CISNAL
RdB/CUB
CONFSAL/SANITA'
Al termine della riunione le parti convengono e sottoscrivono il
contratto l'ottemperanza della decisione del Consiglio di Stato,
Sezione IV del 12 marzo 1992, n. 274, relativa all annullamento
dell'art. 117, lett. a), b) e c) del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270,
nel testo che segue.
PREMESSO che l'art. 117 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, di
recepimento dell'accordo di lavoro relativo al triennio 1985-1987, ha
dettato norme particolari di primo inquadramento del personale
proveniente dai vari comparti della pubblica amministrazione e
confluito, per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel
Servizio Sanitario Nazionale;
CHE in particolare alle lettere a), b) e c) la predetta norma, nel
prevedere l'inquadramento per mansioni, nelle posizioni funzionali
corrispondenti ai livelli XI, X e IX del profilo dei Direttori
Amministrativi di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dei
dipendenti provenienti dai disciolti enti mutualistici, ha disposto
quanto segue:
" 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
sottoindicate figure professionali, tali in posizione di ruolo e con
l'incarico formalmente attribuito delle funzioni a fianco di ciascuna
figura indicate alla data del 20 dicembre 1979, vengono cosi'
inquadrate:
a) dirigente direttore di sede regionale o provinciale di ente
nazionale o di cassa mutua provinciale - 11 livello;
b) collaboratori coordinatori titolari di ufficio della sede
provinciale o con la titolarita' di una sezione territoriale
dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di malattia, ovvero,
titolari o reggenti di una sede o cassa mutua provinciale, se in
possesso dell'anzianita' di cui alla tabella allegato 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 761/1979 (cinque anni) - 10
livello;
c) collaboratore coordinatore cui sia stata formalmente attribuita la
titolarita' di un reparto della sede provinciale - 9 livello;"
CHE detti inquadramenti hanno avuto decorrenza dal 12 luglio 1987,
data di entrata in vigore del D.P.R. 270/1987;
TENUTO PRESENTE CHE l'art. 117, lettere a), b) e c) e' stato oggetto
di numerosi ricorsi, avendo preso in considerazione solo alcune
posizioni riferite a dipendenti provenienti dai disciolti Enti
mutualistici in servizio presso le sedi periferiche degli stessi,
escludendone altre riguardanti i dipendenti gia' in servizio presso
le medesime sedi periferiche e presso quelle centrali;
PRESO ATTO CHE i giudizi in questione, si sono conclusi con
l'annullamento delle lettere a), b) e c), dell'art. 117 del D.P.R.
270/1987, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, IV
sezione, del 12 marzo 1992, n. 274, la quale, confermando le sentenze
del giudice di primo grado in essa richiamate, ha ritenuto
sostanzialmente illegittimi i predetti criteri di inquadramento che
hanno determinato la revisione attuale di situazioni consolidate,
gia' ritenute parificabili negli enti di provenienza;
CONSIDERATO CHE il Consiglio di Stato con la citata sentenza, nel
riconoscere la fondatezza dell'impugnativa, ha affermato che
l'annullamento delle lettere a), b) e c) dell'art. 117 - valido erga
omnes - non persegue come risultato ultimo la restituzione dei
beneficiari allo statu quo ma, essendo la norma di provenienza
pattizia, determina la riapertura del negoziato sulle clausole
controverse e le ulteriori decisioni cui le parti potranno pervenire,
possono "consistere, eventualmente, nel ripristinare in tutto o in
parte la concessione dei benefici", nel rispetto:
a) delle compatibilita' finanziarie;
b) della coerenza logica del contratto;
c) dell'equilibrio di rapporti con le altre categorie, evitando la
disparita' di trattamento giudicata irrazionale ed illegittima;
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n.
87752/6.2.31 dell'8 aprile 1992, con la quale i Commissari di Governo
sono stati invitati a far revocare da parte delle Regioni gli
inquadramenti adottati dalle unita' sanitarie locali, ai sensi delle
citate lettere dell'art. 117;
VISTA la lettera del 21 giugno 1992 con la quale gli assessori
regionali alla sanita', nell'ambito della Conferenza permanente dei
rapporti Stato - Regioni, hanno dichiarato di voler soprassedere
all'invito formulato dal citato Dipartimento in attesa della
riformulazione della norma in sede negoziale;
CHE nei casi in cui le UU.SS.LL. hanno applicato la circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica, i dipendenti interessati hanno
inoltrato ricorsi ai tribunali amministrativi, ottenendo nella
maggior parte dei casi, ordinanze di sospensiva dei provvedimenti di
revoca in attesa della riformulazione della norma nell'ambito della
contrattazione;
ATTESO CHE una parte degli originari ricorrenti ha, altresi',
inoltrato ricorso per l'ottemperanza del giudicato di cui alla
decisione n. 274/1992;
VISTA la decisione del T.A.R. Lazio, Sezione I bis, del 28 giugno
1994 n. 1032, con la quale il giudice amministrativo, nel confermare
l'obbligo di ottemperanza alla decisione n. 274/1992 del Consiglio di
Stato, ha richiamato il dovere di procedere "alla rivalutazione della
norma caducata attraverso una riapertura del negoziato, il cui
risultato finale e' rimesso alla discrezionalita' dei soggetti
contraenti con il solo vincolo, nascente dal giudicato,
dell'eliminazione dell'irrazionalita' della norma, individuata nella
circostanza che essa, prendendo in esame le sole funzioni
periferiche, aveva "preteso di incidere .....", a distanza di quasi
un decennio, su di un assetto posto in sede di prima organizzazione
dei nuovi servizi sanitari, quando ormai il personale del ruolo unico
dirigenziale era addetto a funzioni unitarie ed aveva pari qualifica
e dignita' professionale" per effetto degli inquadramenti disposti
dal D.P.R. 761/1979, Tabella All. 2;
CHE il medesimo giudice ha affermato che la riformulazione della
norma deve avvenire sulla base di "valutazioni globali aventi
carattere anche di attualita', non ultime quelle relative ai connessi
riflessi finanziari", con il solo vincolo, nascente dal giudicato, di
eliminare la disparita' di trattamento;
CHE la predetta decisione n. 1032 del 28 giugno 1994, stabilisce che
l'organismo deputato ad esprimere la volonta' delle parti sociali in
materia di contrattazione collettiva e' quello previsto
dall'ordinamento alla data della decisione medesima, individuando
l'A.RA.N. per la parte pubblica, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 3
febbraio 1993, n. 29;
VISTA la nota n. 2844/94/25.12992 del 10 settembre 1994, con la quale
il Dipartimento per la Funzione Pubblica - Ufficio Relazioni
Sindacali - precisa che gli oneri finanziari ricadono nella
quantificazione complessiva dei costi del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del comparto della Sanita', da stipulare per
l'area dirigenziale;
RAVVISATA la necessita' di pervenire alla definizione del contenzioso
relativo all'annullamento dell'art. 117 lettere a), b) e c) del
D.P.R. 270/1987 mediante la riformulazione dei criteri di
inquadramento al fine di eliminare la disparita' di trattamento
rilevata dal giudice amministrativo;
CONSIDERATO CHE a tale scopo occorre evidenziare che i criteri posti
alla base dell'art. 117, lettere a), b) e c), nella loro originaria
formulazione, sono stati sostanzialmente i seguenti:
- espletamento di mansioni superiori in posti dirigenziali da parte
di personale direttivo degli enti disciolti in servizio presso le
sedi periferiche;
- svolgimento di incarichi in condizioni di autonomia con assunzione
di responsabilita' dirette e personali verso l'esterno da parte di
personale sia direttivo che dirigenziale, sempre in servizio presso
le medesime sedi;
CHE dalla decisione n. 274/1992 per l'eliminazione delle disparita'
di trattamento si desumono i seguenti principi generali:
- l'attualita' delle mansioni;
- l'equilibrio fra le categorie, comprese quelle provenienti da altri
comparti;
CHE l'attualita' delle mansioni se riferita al presente assetto
organizzativo delle UU.SS.LL. comporterebbe l'ampliamento della
revisione degli inquadramenti disposti dal D.P.R. 761/1979 per tutto
il personale confluito, poiche' in tal caso l'originaria provenienza
del personale sarebbe del tutto ininfluente. Finalita' questa certo
non perseguita dal giudice;
CHE, pertanto, l'attualita' delle funzioni prese in considerazione,
come richiesto dagli stessi ricorrenti e per rimanere nella logica
della norma impugnata, non puo' che essere riferita - ora per allora
- al momento del passaggio al nuovo ordinamento sanitario del
personale dei vari comparti - cosi' come individuati dall'art. 117
per risolvere le questioni insorte all'atto del primo inquadramento
nei ruoli nominativi regionali - tenuto contro dell'esperienza
maturata e della professionalita' acquisita a tale data dai
dipendenti interessati, integrando per alcune posizioni il rigido
criterio della qualifica formale di cui alla tabella all. 2 al D.P.R.
761/1979 con il contenuto delle mansioni svolte alla data del 20
dicembre 1979;
RAVVISATA la necessita' di non caducare l'art. 117 lett. a), b) e c)
in questione, che per la sua natura sanatoriale ha ricreato
condizioni di equilibrio tra i dipendenti del Servizio Sanitario
Nazionale dopo l'iniziale applicazione dell'art. 64 del D.P.R.
761/1979 da parte delle Regioni;
TENUTO PRESENTE CHE, nel rispetto dei principi generali evidenziati
nella sentenza 274/1992 occorre definire i nuovi criteri che
consentono di dare ottemperanza al giudicato in questione;
CONSIDERATO utile allo scopo il successivo pronunciamento del
Consiglio di Stato, medesima sezione IV, di cui alla sentenza del 23
marzo 1994 n. 284, nella quale, accertata la salvezza delle posizioni
acquisite dai ricorrenti in base al D.P.R. 761/1979, si prende atto
dello spirito dell'art. 117 sopra indicato, mettendone in rilievo i
seguenti criteri informatori:
a) valutazione degli incarichi svolti nell'ente di provenienza,
effettuata non in relazione a principi di mera equivalenza tra gli
incarichi stessi cosi come stabilita nell'ordinamento interno degli
enti disciolti, ma con riguardo alla professionalita' ed esperienza
acquisita in funzione della diversa utilizzazione dei dipendenti
interessati nel nuovo sistema sanitario rispetto all'ente di
provenienza.
b) natura degli incarichi affidati, con riguardo allo svolgimento di
mansioni dirigenziali e alla rilevanza esterna dell'attivita' con
assunzione della connessa ed autonoma responsabilita'.
c) rilevanza della struttura affidata con riguardo alla articolazione
interna prevista nell'ente di provenienza.
VISTA la lettera n. 23363 del 24 febbraio 1995, con la quale
l'Avvocatura Generale dello Stato, esprimendo il proprio parere a
proposito della portata della sentenza del Consiglio di Stato, Sez.
IV, n. 688 del 7 settembre 1994, ritiene che l'effetto demolitorio
conseguente alle pronunce del giudice amministrativo concernenti
l'art. 117 del D.P.R. 270/1987 sia limitato alle lettere a), b) e c)
senza estendersi alle ulteriori disposizioni contenute nell'articolo
medesimo.
CHE la medesima Avvocatura evidenzia, comunque, la necessita' di
ottemperare al giudicato in esame, tenendo presente quanto stabilito
nella restante parte dell'art. 117, al fine di ricreare un sistema di
inquadramenti coerente ed equilibrato che dia luogo, nel complesso,
ad un nuovo assetto normativo armonico, congruo e completo.
CHE i criteri emersi dalla decisione n. 284/1994, con i quali si e'
messo in evidenza lo spirito informatore delle lett. a), b) e c)
dell'art. 117 D.P.R. 270/1987, sono condivisibili e possono,
pertanto, costituire valido punto di riferimento per ripristinare la
parita' di trattamento nei confronti dei dipendenti estromessi
dall'originaria formulazione della norma e ristabilirne il
complessivo equilibrio anche con riferimento alle altre lettere.
Alla luce di quanto sopra
LE PARTI
al fine di dare ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato,
Sez. IV, del 12 marzo 1992, n. 274, eliminando dall'art. 117, lettere
a), b) e c), in particolare, le disparita' di trattamento riscontrate
nei confronti del personale direttivo e dirigenziale in servizio
presso le sedi centrali dei disciolti enti mutualistici,
CONCORDANO QUANTO SEGUE:
1. I criteri previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 117 del
D.P.R. 270/1987 per l'inquadramento del personale direttivo e
dirigenziale in servizio presso le sedi periferiche dei disciolti
enti mutualistici, in quanto trovano pieno riscontro nelle
valutazioni della sentenza n. 284/1994 citata in premessa, sono
confermati con la precisazione, per quanto attiene alla lettera b),
che l'anzianita' di cinque anni richiesta alla data del 20 dicembre
1979 deve essere svolta nell'incarico e che gli incarichi contemplati
dalla medesima disposizione possono essere cumulati tra di loro ai
fini del computo dell'anzianita' richiesta. I conseguenti
inquadramenti sono confermati o riadottati se oggetto di revoca. Essi
decorrono dalla data del 12 luglio 1987.
2. I medesimi criteri, salvo quanto previsto dal punto 3, sono
ritenuti esaustivi ai sensi della decisione del Consiglio di Stato,
Sez. IV, n. 284/1994, circa l'individuazione delle posizioni
ricoperte dal restante personale direttivo e dirigenziale in servizio
presso le sedi periferiche, non rinvenendosi negli altri possibili
incarichi, legati alla qualifica formale posseduta dagli interessati,
il verificarsi delle condizioni di mansioni superiori e di autonomia
e responsabilita' verso l'esterno pari a quelle individuate nello
svolgimento delle mansioni del personale di cui alle lettere a), b) e
c) dell'art. 117, ancorche' detti incarichi, avessero avuto nel
passato, e cioe' prima dell'inquadramento nei ruoli nominativi
regionali, uguale valenza ai fini della carriera interna negli enti
disciolti;
3. E' fatto salvo il riesame della posizione del personale direttivo
o dirigenziale in servizio presso le sedi periferiche che abbia
inoltrato direttamente ricorso avverso l'art. 117, lettere citate del
D.P.R. 270/1987 (ma non verso gli atti applicativi della norma da
parte delle UU.SS.LL.) e per il quale occorre verificare se nello
svolgimento degli incarichi affidati dagli enti di provenienza
ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui alla sentenza n.
284/1994, eventualmente non contemplati dalle lettere a), b) e c)
dell'art. 117.
4. Per il personale direttivo e dirigenziale in servizio presso le
sedi centrali dei disciolti enti mutualistici, la parita' di
condizioni con il personale delle sedi periferiche nella revisione
del primo inquadramento e' ripristinata sulla base dei criteri
analoghi a quelli applicati nelle lettere a), b) e c) dell'art. 117
del D.P.R. 270/1987, tenuto contro alla data del 20 dicembre 1979:
- per il personale direttivo della reggenza, formalmente attribuita e
documentata di un ufficio dirigenziale presso la sede centrale. Nel
caso di applicabilita' della lettera b) dell'art. 117 citato sono
richiesti cinque anni di anzianita' nell'incarico, cumulabili anche
con gli analoghi incarichi svolti nelle sedi periferiche previsti
dallo stesso art. 117;
- per il dirigenti, della titolarita' di uffici o incarichi presso la
sede centrale, formalmente attribuiti e documentati, che, in base
agli ordinamenti degli enti disciolti, avendo avuto le
caratteristiche di autonomia e responsabilita' verso l'esterno ovvero
di coordinamento o di funzioni ispettive delle sedi periferiche,
siano assimilabili a quelli presi in considerazione dalle confermate
lettere a) e b) dell'art. 117;
5. Ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,
l'applicazione dei suddetti criteri di inquadramento nei ruoli
nominativi regionali, nei livelli XI, X e IX del personale di cui
trattasi, deve essere disposta dalle Regioni interessate, sulla base
dell'equipollenza con i criteri di cui all'art. 117 lettere a), b) e
c), indicati nella premessa, su proposta delle aziende ed enti del
comparto, cui compete l'accertamento documentale per la verifica
della sussistenza delle condizioni e requisiti richiesti ai punti 3 e
4;
6. La decorrenza dei nuovi inquadramenti nei confronti del personale
rientrante nei benefici del presente contratto e' fissata nel modo
seguente:
a) per i ricorrenti, ancorche' nel frattempo cessati dal servizio, (i
quali sono individuati dalle decisioni del Consiglio di Stato nn.
274/1992 e seguenti o dalle sentenze di primo grado, qualora non ap-
pellate, emanate contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri), la
decorrenza giuridica e' determinata dal 12 luglio 1987; quella
economica dalla data di stipulazione del presente contratto, se
ancora in servizio;
b) per i non ricorrenti gli effetti giuridici ed economici decorrono
dalla data di stipulazione del presente contratto, senza titolo ad
arretrati se tuttora in servizio.
7. Per gli inquadramenti confermati con il punto 1, qualora il
provvedimento sia stato revocato o il pagamento delle competenze sia
stato momentaneamente sospeso in attesa della riformulazione della
norma, la decorrenza economica e' del pari riattivata dalla data
della stipulazione del presente contratto, con titolo alle competenze
arretrate sospese.
8. Per il pagamento delle competenze arretrate, derivanti
dall'applicazione dei punti 6, lett. a) e 7, si applica l'art. 66
comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. A tal fine,
le regioni interessate, entro tre mesi dall'attuazione dei nuovi
inquadramenti di cui al punto 6, lett. a) e dalla riconferma di
quelli sospesi di cui al punto 7, inviano una documentata relazione
al Ministero del Tesoro contenente anche la quantificazione dei
relativi oneri, allo scopo di consentire la predisposizione della
relazione al Parlamento ed il finanziamento delle spese aggiuntive
per arretrati, non coperte dal presente contratto, nonche' dal D.P.R.
270/1987. In caso di personale ricorrente di cui al punto 6, lett. a)
nel frattempo cessato dal servizio, la ricostruzione del trattamento
economico e' effettuata sino alla data di risoluzione del rapporto di
lavoro.
9. Gli oneri derivanti dai nuovi inquadramenti, quantificabili in
1.537 milioni di lire gravano sui costi contrattuali dell'area
dirigenziale valida per il biennio 1994 - 1995 nella seguente misura:
a) differenze retributive 1.335 milioni di lire;
b) oneri riflessi 202 milioni di lire.
10. Gli oneri derivanti dalla riconferma di cui al punto 1,
finanziati dal DPR n. 270/87, costituiscono spese gia' consolidate
nel bilancio delle aziende e degli enti del comparto.