MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO  

  Contratto per l'ottemperanza della decisione del Consiglio di Stato
-   Sezione   IV   -   del   12   marzo   1992,   n.   274,  relativa
all'annullamento dell'art. 117, lettere a), b) e c) del D.P.R. 20  20
maggio 1987, n. 270, sottoscritto, a seguito della autorizzazione del
Governo,   il   4   luglio   1995   tra   l'ARAN  e le confederazioni
sindacali  CGIL, CISL, UIL, CIDA, USPPI, CONFEDIR, CISNAL, RdB/CUB  e
CONFSAL   e  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria federazione
nazionale    FP/CGIL/Sanita'/    Dirigenza,     CISL/FISOS/Dirigenti,
UIL/Sanita'/Dirigenza,   AUPI,  CIDA/SIDIRS,  USINCI/SICUS,  USPPI  e
SNABI.
(GU n.211 del 9-9-1995 - Suppl. Ordinario n. 110)

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA
   NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
       AMMINISTRAZIONI
   Il giorno 4 del mese di luglio 1995, alle  ore  ......  presso  la
sede dell'A.RA.N. di Roma ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per
la   Rappresentanza   Negoziale   delle   Pubbliche   Amministrazioni
(A.RA.N.), nella persona del Presidente del Comitato direttivo e  dei
suoi componenti.
ed  i  rappresentanti delle seguenti Confederazioni ed Organizzazioni
Sindacali dell'Area della dirigenza del comparto Sanita':
CGIL-FP/UIL SANITA'             CGIL
CISL-FISOS                      CISL
                                UIL
CIDA/SIDIRSS                    CIDA
CONFEDIR                        USPPI
USINCI/SICUS                    SNABI
USPPI                           CISNAL
                                RdB/CUB
                                CONFSAL/SANITA'
Al termine della riunione le  parti  convengono  e  sottoscrivono  il
contratto  l'ottemperanza  della  decisione  del  Consiglio di Stato,
Sezione IV del 12 marzo  1992,  n.  274,  relativa  all  annullamento
dell'art.  117,  lett. a), b) e c) del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270,
nel testo che segue.
PREMESSO che l'art. 117  del  D.P.R.  20  maggio  1987,  n.  270,  di
recepimento dell'accordo di lavoro relativo al triennio 1985-1987, ha
dettato  norme  particolari  di  primo  inquadramento  del  personale
proveniente  dai  vari  comparti  della  pubblica  amministrazione  e
confluito,  per  effetto  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, nel
Servizio Sanitario Nazionale;
CHE  in  particolare  alle lettere a), b) e c) la predetta norma, nel
prevedere l'inquadramento per mansioni,  nelle  posizioni  funzionali
corrispondenti  ai  livelli  XI,  X  e  IX  del profilo dei Direttori
Amministrativi di cui  al  D.P.R.  20  dicembre  1979,  n.  761,  dei
dipendenti  provenienti  dai disciolti enti mutualistici, ha disposto
quanto segue:
" 1. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  le
sottoindicate  figure professionali, tali in posizione di ruolo e con
l'incarico formalmente attribuito delle funzioni a fianco di ciascuna
figura indicate  alla  data  del  20  dicembre  1979,  vengono  cosi'
inquadrate:
a)  dirigente  direttore  di  sede  regionale  o  provinciale di ente
nazionale o di cassa mutua provinciale - 11 livello;
b)  collaboratori  coordinatori  titolari  di  ufficio   della   sede
provinciale   o  con  la  titolarita'  di  una  sezione  territoriale
dell'Istituto nazionale  delle  assicurazioni  di  malattia,  ovvero,
titolari  o  reggenti  di  una  sede o cassa mutua provinciale, se in
possesso dell'anzianita' di cui alla tabella allegato 2  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  761/1979  (cinque  anni) - 10
livello;
c) collaboratore coordinatore cui sia stata formalmente attribuita la
titolarita' di un reparto della sede provinciale - 9 livello;"
CHE detti inquadramenti hanno avuto decorrenza dal  12  luglio  1987,
data di entrata in vigore del D.P.R. 270/1987;
TENUTO  PRESENTE CHE l'art. 117, lettere a), b) e c) e' stato oggetto
di numerosi ricorsi,  avendo  preso  in  considerazione  solo  alcune
posizioni  riferite  a  dipendenti  provenienti  dai  disciolti  Enti
mutualistici in servizio presso le  sedi  periferiche  degli  stessi,
escludendone  altre  riguardanti i dipendenti gia' in servizio presso
le medesime sedi periferiche e presso quelle centrali;
PRESO  ATTO  CHE  i  giudizi  in  questione,  si  sono  conclusi  con
l'annullamento  delle  lettere  a), b) e c), dell'art. 117 del D.P.R.
270/1987, per effetto della  sentenza  del  Consiglio  di  Stato,  IV
sezione, del 12 marzo 1992, n. 274, la quale, confermando le sentenze
del   giudice   di  primo  grado  in  essa  richiamate,  ha  ritenuto
sostanzialmente illegittimi i predetti criteri di  inquadramento  che
hanno  determinato  la  revisione  attuale di situazioni consolidate,
gia' ritenute parificabili negli enti di provenienza;
CONSIDERATO CHE il Consiglio di Stato con  la  citata  sentenza,  nel
riconoscere   la   fondatezza   dell'impugnativa,  ha  affermato  che
l'annullamento delle lettere a), b) e c) dell'art. 117 - valido  erga
omnes  -  non  persegue  come  risultato  ultimo  la restituzione dei
beneficiari allo statu  quo  ma,  essendo  la  norma  di  provenienza
pattizia,  determina  la  riapertura  del  negoziato  sulle  clausole
controverse e le ulteriori decisioni cui le parti potranno pervenire,
possono "consistere, eventualmente, nel ripristinare in  tutto  o  in
parte la concessione dei benefici", nel rispetto:
a) delle compatibilita' finanziarie;
b) della coerenza logica del contratto;
c)  dell'equilibrio  di  rapporti con le altre categorie, evitando la
disparita' di trattamento giudicata irrazionale ed illegittima;
VISTA la  circolare  del  Dipartimento  della  Funzione  pubblica  n.
87752/6.2.31 dell'8 aprile 1992, con la quale i Commissari di Governo
sono  stati  invitati  a  far  revocare  da  parte  delle Regioni gli
inquadramenti adottati dalle unita' sanitarie locali, ai sensi  delle
citate lettere dell'art. 117;
VISTA  la  lettera  del  21  giugno  1992  con la quale gli assessori
regionali alla sanita', nell'ambito della Conferenza  permanente  dei
rapporti  Stato  -  Regioni,  hanno  dichiarato di voler soprassedere
all'invito  formulato  dal  citato  Dipartimento  in   attesa   della
riformulazione della norma in sede negoziale;
CHE  nei  casi  in  cui le UU.SS.LL. hanno applicato la circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica, i dipendenti interessati  hanno
inoltrato   ricorsi  ai  tribunali  amministrativi,  ottenendo  nella
maggior parte dei casi, ordinanze di sospensiva dei provvedimenti  di
revoca  in  attesa della riformulazione della norma nell'ambito della
contrattazione;
ATTESO  CHE  una  parte  degli  originari  ricorrenti  ha,  altresi',
inoltrato  ricorso  per  l'ottemperanza  del  giudicato  di  cui alla
decisione n. 274/1992;
VISTA la decisione del T.A.R. Lazio, Sezione I  bis,  del  28  giugno
1994  n. 1032, con la quale il giudice amministrativo, nel confermare
l'obbligo di ottemperanza alla decisione n. 274/1992 del Consiglio di
Stato, ha richiamato il dovere di procedere "alla rivalutazione della
norma caducata  attraverso  una  riapertura  del  negoziato,  il  cui
risultato  finale  e'  rimesso  alla  discrezionalita'  dei  soggetti
contraenti   con   il   solo   vincolo,   nascente   dal   giudicato,
dell'eliminazione  dell'irrazionalita' della norma, individuata nella
circostanza  che  essa,  prendendo  in   esame   le   sole   funzioni
periferiche,  aveva  "preteso di incidere .....", a distanza di quasi
un decennio, su di un assetto posto in sede di  prima  organizzazione
dei nuovi servizi sanitari, quando ormai il personale del ruolo unico
dirigenziale  era addetto a funzioni unitarie ed aveva pari qualifica
e dignita' professionale" per effetto  degli  inquadramenti  disposti
dal D.P.R. 761/1979, Tabella All. 2;
CHE  il  medesimo  giudice  ha  affermato che la riformulazione della
norma  deve  avvenire  sulla  base  di  "valutazioni  globali  aventi
carattere anche di attualita', non ultime quelle relative ai connessi
riflessi finanziari", con il solo vincolo, nascente dal giudicato, di
eliminare la disparita' di trattamento;
CHE  la predetta decisione n. 1032 del 28 giugno 1994, stabilisce che
l'organismo deputato ad esprimere la volonta' delle parti sociali  in
materia    di    contrattazione   collettiva   e'   quello   previsto
dall'ordinamento alla data  della  decisione  medesima,  individuando
l'A.RA.N.  per  la parte pubblica, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 3
febbraio 1993, n. 29;
VISTA la nota n. 2844/94/25.12992 del 10 settembre 1994, con la quale
il  Dipartimento  per  la  Funzione  Pubblica  -  Ufficio   Relazioni
Sindacali   -   precisa  che  gli  oneri  finanziari  ricadono  nella
quantificazione  complessiva  dei  costi  del  Contratto   Collettivo
Nazionale  di  Lavoro  del  comparto  della Sanita', da stipulare per
l'area dirigenziale;
RAVVISATA la necessita' di pervenire alla definizione del contenzioso
relativo all'annullamento dell'art. 117  lettere  a),  b)  e  c)  del
D.P.R.   270/1987   mediante   la   riformulazione   dei  criteri  di
inquadramento al fine  di  eliminare  la  disparita'  di  trattamento
rilevata dal giudice amministrativo;
CONSIDERATO  CHE a tale scopo occorre evidenziare che i criteri posti
alla base dell'art. 117, lettere a), b) e c), nella  loro  originaria
formulazione, sono stati sostanzialmente i seguenti:
-  espletamento  di mansioni superiori in posti dirigenziali da parte
di personale direttivo degli enti disciolti  in  servizio  presso  le
sedi periferiche;
-  svolgimento di incarichi in condizioni di autonomia con assunzione
di responsabilita' dirette e personali verso l'esterno  da  parte  di
personale  sia  direttivo che dirigenziale, sempre in servizio presso
le medesime sedi;
CHE dalla decisione n. 274/1992 per l'eliminazione  delle  disparita'
di trattamento si desumono i seguenti principi generali:
- l'attualita' delle mansioni;
- l'equilibrio fra le categorie, comprese quelle provenienti da altri
comparti;
CHE  l'attualita'  delle  mansioni  se riferita al presente   assetto
organizzativo  delle  UU.SS.LL.  comporterebbe  l'ampliamento   della
revisione  degli inquadramenti disposti dal D.P.R. 761/1979 per tutto
il personale confluito, poiche' in tal caso l'originaria  provenienza
del  personale  sarebbe del tutto ininfluente. Finalita' questa certo
non perseguita dal giudice;
CHE, pertanto, l'attualita' delle funzioni prese  in  considerazione,
come  richiesto  dagli  stessi ricorrenti e per rimanere nella logica
della norma impugnata, non puo' che essere riferita - ora per  allora
-  al  momento  del  passaggio  al  nuovo  ordinamento  sanitario del
personale dei vari comparti - cosi' come  individuati  dall'art.  117
per  risolvere  le questioni insorte all'atto del primo inquadramento
nei  ruoli  nominativi  regionali  -  tenuto  contro  dell'esperienza
maturata   e   della  professionalita'  acquisita  a  tale  data  dai
dipendenti interessati, integrando per  alcune  posizioni  il  rigido
criterio della qualifica formale di cui alla tabella all. 2 al D.P.R.
761/1979  con  il  contenuto  delle  mansioni svolte alla data del 20
dicembre 1979;
RAVVISATA la necessita' di non caducare l'art. 117 lett. a), b) e  c)
in   questione,  che  per  la  sua  natura  sanatoriale  ha  ricreato
condizioni di equilibrio tra  i  dipendenti  del  Servizio  Sanitario
Nazionale  dopo  l'iniziale  applicazione  dell'art.  64  del  D.P.R.
761/1979 da parte delle Regioni;
TENUTO PRESENTE CHE, nel rispetto dei principi  generali  evidenziati
nella   sentenza  274/1992  occorre  definire  i  nuovi  criteri  che
consentono di dare ottemperanza al giudicato in questione;
CONSIDERATO  utile  allo  scopo  il  successivo  pronunciamento   del
Consiglio  di Stato, medesima sezione IV, di cui alla sentenza del 23
marzo 1994 n. 284, nella quale, accertata la salvezza delle posizioni
acquisite dai ricorrenti in base al D.P.R. 761/1979, si  prende  atto
dello  spirito  dell'art. 117 sopra indicato, mettendone in rilievo i
seguenti criteri informatori:
a) valutazione  degli  incarichi  svolti  nell'ente  di  provenienza,
effettuata  non  in  relazione a principi di mera equivalenza tra gli
incarichi stessi cosi come stabilita nell'ordinamento  interno  degli
enti  disciolti,  ma con riguardo alla professionalita' ed esperienza
acquisita in funzione  della  diversa  utilizzazione  dei  dipendenti
interessati   nel   nuovo  sistema  sanitario  rispetto  all'ente  di
provenienza.
b)  natura degli incarichi affidati, con riguardo allo svolgimento di
mansioni dirigenziali e alla  rilevanza  esterna  dell'attivita'  con
assunzione della connessa ed autonoma responsabilita'.
c) rilevanza della struttura affidata con riguardo alla articolazione
interna prevista nell'ente di provenienza.
VISTA  la  lettera  n.  23363  del  24  febbraio  1995,  con la quale
l'Avvocatura Generale dello Stato, esprimendo  il  proprio  parere  a
proposito  della  portata della sentenza del Consiglio di Stato, Sez.
IV, n. 688 del 7 settembre 1994, ritiene  che  l'effetto  demolitorio
conseguente  alle  pronunce  del  giudice  amministrativo concernenti
l'art. 117 del D.P.R. 270/1987 sia limitato alle lettere a), b) e  c)
senza  estendersi alle ulteriori disposizioni contenute nell'articolo
medesimo.
CHE la medesima Avvocatura  evidenzia,  comunque,  la  necessita'  di
ottemperare  al giudicato in esame, tenendo presente quanto stabilito
nella restante parte dell'art. 117, al fine di ricreare un sistema di
inquadramenti coerente ed equilibrato che dia luogo,  nel  complesso,
ad un nuovo assetto normativo armonico, congruo e completo.
CHE  i  criteri emersi dalla decisione n. 284/1994, con i quali si e'
messo in evidenza lo spirito informatore delle  lett.  a),  b)  e  c)
dell'art.   117   D.P.R.  270/1987,  sono  condivisibili  e  possono,
pertanto, costituire valido punto di riferimento per ripristinare  la
parita'  di  trattamento  nei  confronti  dei  dipendenti  estromessi
dall'originaria  formulazione   della   norma   e   ristabilirne   il
complessivo equilibrio anche con riferimento alle altre lettere.
                      Alla luce di quanto sopra
                              LE PARTI
al  fine  di dare ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato,
Sez. IV, del 12 marzo 1992, n. 274, eliminando dall'art. 117, lettere
a), b) e c), in particolare, le disparita' di trattamento riscontrate
nei confronti del personale  direttivo  e  dirigenziale  in  servizio
presso le sedi centrali dei disciolti enti mutualistici,
                      CONCORDANO QUANTO SEGUE:
1.  I  criteri  previsti  dalle lettere a), b) e c) dell'art. 117 del
D.P.R.  270/1987  per  l'inquadramento  del  personale  direttivo   e
dirigenziale  in  servizio  presso  le sedi periferiche dei disciolti
enti  mutualistici,  in  quanto   trovano   pieno   riscontro   nelle
valutazioni  della  sentenza  n.  284/1994  citata  in premessa, sono
confermati con la precisazione, per quanto attiene alla  lettera  b),
che  l'anzianita'  di cinque anni richiesta alla data del 20 dicembre
1979 deve essere svolta nell'incarico e che gli incarichi contemplati
dalla medesima disposizione possono essere cumulati tra  di  loro  ai
fini   del   computo   dell'anzianita'   richiesta.   I   conseguenti
inquadramenti sono confermati o riadottati se oggetto di revoca. Essi
decorrono dalla data del 12 luglio 1987.
2. I medesimi criteri,  salvo  quanto  previsto  dal  punto  3,  sono
ritenuti  esaustivi  ai sensi della decisione del Consiglio di Stato,
Sez.  IV,  n.  284/1994,  circa  l'individuazione   delle   posizioni
ricoperte dal restante personale direttivo e dirigenziale in servizio
presso  le  sedi  periferiche, non rinvenendosi negli altri possibili
incarichi, legati alla qualifica formale posseduta dagli interessati,
il verificarsi delle condizioni di mansioni superiori e di  autonomia
e  responsabilita'  verso  l'esterno  pari a quelle individuate nello
svolgimento delle mansioni del personale di cui alle lettere a), b) e
c) dell'art. 117,  ancorche'  detti  incarichi,  avessero  avuto  nel
passato,  e  cioe'  prima  dell'inquadramento  nei  ruoli  nominativi
regionali, uguale valenza ai fini della carriera interna  negli  enti
disciolti;
3.  E' fatto salvo il riesame della posizione del personale direttivo
o dirigenziale in servizio  presso  le  sedi  periferiche  che  abbia
inoltrato direttamente ricorso avverso l'art. 117, lettere citate del
D.P.R.  270/1987  (ma  non  verso gli atti applicativi della norma da
parte delle UU.SS.LL.) e per il quale  occorre  verificare  se  nello
svolgimento  degli  incarichi  affidati  dagli  enti  di  provenienza
ricorrano le condizioni ed  i  requisiti  di  cui  alla  sentenza  n.
284/1994,  eventualmente  non  contemplati  dalle lettere a), b) e c)
dell'art. 117.
4. Per il personale direttivo e dirigenziale in  servizio  presso  le
sedi   centrali  dei  disciolti  enti  mutualistici,  la  parita'  di
condizioni con il personale delle sedi  periferiche  nella  revisione
del  primo  inquadramento  e'  ripristinata  sulla  base  dei criteri
analoghi a quelli applicati nelle lettere a), b) e c)  dell'art.  117
del D.P.R. 270/1987, tenuto contro alla data del 20 dicembre 1979:
- per il personale direttivo della reggenza, formalmente attribuita e
documentata  di  un ufficio dirigenziale presso la sede centrale. Nel
caso di applicabilita' della lettera b)  dell'art.  117  citato  sono
richiesti  cinque  anni di anzianita' nell'incarico, cumulabili anche
con gli analoghi incarichi svolti  nelle  sedi  periferiche  previsti
dallo stesso art. 117;
- per il dirigenti, della titolarita' di uffici o incarichi presso la
sede  centrale,  formalmente  attribuiti  e documentati, che, in base
agli   ordinamenti   degli   enti   disciolti,   avendo   avuto    le
caratteristiche di autonomia e responsabilita' verso l'esterno ovvero
di  coordinamento  o  di  funzioni  ispettive delle sedi periferiche,
siano assimilabili a quelli presi in considerazione dalle  confermate
lettere a) e b) dell'art. 117;
5.  Ai  sensi  dell'art.  64  del  D.P.R.  20  dicembre 1979, n. 761,
l'applicazione  dei  suddetti  criteri  di  inquadramento  nei  ruoli
nominativi  regionali,  nei  livelli  XI, X e IX del personale di cui
trattasi, deve essere disposta dalle Regioni interessate, sulla  base
dell'equipollenza  con i criteri di cui all'art. 117 lettere a), b) e
c), indicati nella premessa, su proposta delle aziende  ed  enti  del
comparto,  cui  compete  l'accertamento  documentale  per la verifica
della sussistenza delle condizioni e requisiti richiesti ai punti 3 e
4;
6. La decorrenza dei nuovi inquadramenti nei confronti del  personale
rientrante  nei  benefici  del presente contratto e' fissata nel modo
seguente:
a) per i ricorrenti, ancorche' nel frattempo cessati dal servizio, (i
quali sono individuati dalle decisioni del  Consiglio  di  Stato  nn.
274/1992  e seguenti o dalle sentenze di primo grado, qualora non ap-
pellate, emanate contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri), la
decorrenza giuridica  e'  determinata  dal  12  luglio  1987;  quella
economica  dalla  data  di  stipulazione  del  presente contratto, se
ancora in servizio;
b) per i non ricorrenti gli effetti giuridici ed economici  decorrono
dalla  data  di  stipulazione del presente contratto, senza titolo ad
arretrati se tuttora in servizio.
7.  Per  gli  inquadramenti  confermati  con  il  punto 1, qualora il
provvedimento sia stato revocato o il pagamento delle competenze  sia
stato  momentaneamente  sospeso  in attesa della riformulazione della
norma, la decorrenza economica e'  del  pari  riattivata  dalla  data
della stipulazione del presente contratto, con titolo alle competenze
arretrate sospese.
8.   Per   il   pagamento   delle   competenze  arretrate,  derivanti
dall'applicazione dei punti 6, lett. a) e 7,  si  applica  l'art.  66
comma  1  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. A tal fine,
le regioni interessate, entro  tre  mesi  dall'attuazione  dei  nuovi
inquadramenti  di  cui  al  punto  6,  lett. a) e dalla riconferma di
quelli sospesi di cui al punto 7, inviano una  documentata  relazione
al  Ministero  del  Tesoro  contenente  anche  la quantificazione dei
relativi oneri, allo scopo di  consentire  la  predisposizione  della
relazione  al  Parlamento  ed il finanziamento delle spese aggiuntive
per arretrati, non coperte dal presente contratto, nonche' dal D.P.R.
270/1987. In caso di personale ricorrente di cui al punto 6, lett. a)
nel frattempo cessato dal servizio, la ricostruzione del  trattamento
economico e' effettuata sino alla data di risoluzione del rapporto di
lavoro.
9.  Gli  oneri  derivanti  dai nuovi inquadramenti, quantificabili in
1.537 milioni  di  lire  gravano  sui  costi  contrattuali  dell'area
dirigenziale valida per il biennio 1994 - 1995 nella seguente misura:
a) differenze retributive 1.335 milioni di lire;
b) oneri riflessi 202 milioni di lire.
10.  Gli  oneri  derivanti  dalla  riconferma  di  cui  al  punto  1,
finanziati dal DPR n. 270/87, costituiscono  spese  gia'  consolidate
nel bilancio delle aziende e degli enti del comparto.