REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1 marzo 1995, n. 28 

 Intesa  interregionale  per  la  navigazione  interna sul fiume Po e
idrovie collegate - Abrogazione legge regionale 3 settembre 1981,  n.
40
(GU n.36 del 9-9-1995)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 10
                         dell'8 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.   Le   funzioni   amministrative  esercitate  mediante  l'Intesa
interregionale per la navigazione interna  sul  fiume  Po  e  idrovie
collegate, concordata, ai sensi degli articoli 8 e 98 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, tra le regioni
Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte e regolate  dalle  leggi
regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9 della regione
Emilia-Romagna,  7  giugno  1980, n. 82 e 30 aprile 1982, n. 24 della
regione Lombardia, 10 agosto 1979, n. 50 e  28  gennaio  1982,  n.  7
della regione Veneto, 3 settembre 1981, n. 40 della regione Piemonte,
sono disciplinate da apposita convenzione.
  2. La convenzione di cui al comma 1 puo' ridefinire, con decorrenza
dal  1  gennaio  1993,  i  meccanismi di riparto fra le Regioni degli
oneri derivanti dalla gestione delle funzioni e delle attivita'.
  3. Alla data della sottoscrizione della convenzione di cui al comma
1 e' abrogata la legge regionale 3 settembre 1981, n. 40 e  cessa  di
avere efficacia la convenzione ad essa allegata.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della regione Piemonte.
   Torino, 1 marzo 1995
                               BRIZIO