Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate - Abrogazione legge regionale 3 settembre 1981, n. 40(GU n.36 del 9-9-1995)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 10 dell'8 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Le funzioni amministrative esercitate mediante l'Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate, concordata, ai sensi degli articoli 8 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte e regolate dalle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9 della regione Emilia-Romagna, 7 giugno 1980, n. 82 e 30 aprile 1982, n. 24 della regione Lombardia, 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7 della regione Veneto, 3 settembre 1981, n. 40 della regione Piemonte, sono disciplinate da apposita convenzione. 2. La convenzione di cui al comma 1 puo' ridefinire, con decorrenza dal 1 gennaio 1993, i meccanismi di riparto fra le Regioni degli oneri derivanti dalla gestione delle funzioni e delle attivita'. 3. Alla data della sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1 e' abrogata la legge regionale 3 settembre 1981, n. 40 e cessa di avere efficacia la convenzione ad essa allegata. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 1 marzo 1995 BRIZIO