Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.(GU n.212 del 11-9-1995)
IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Maria Esther Rivas Cabero presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo; Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento; Rilevato che l'interessata e' in possesso di un titolo de licenciado en Derecho rilasciato dall'universita' di Salamanca; Rilevato che l'interessata non ha documentato di avere esercitato la professione di procuratore (o professione corrispondente) per almeno sei anni o di avere superato un esame per la abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ex articoli 27 e 28 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578; Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992; Decreta: Il titolo di Maria Esther Rivas Cabero nata a Salamanca (Espana) il 2 agosto 1965, cittadina spagnola, de licenciado en Derecho, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, davanti alla commissione costituita con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994. La prova consistera' in un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. Per essere ammessa all'esame l'interessata presentera' al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento. La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non piu' di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione: diritto del lavoro; diritto processuale civile; diritto amministrativo; diritto costituzionale; diritto civile; diritto commerciale; diritto penale; diritto processuale penale; diritto tributario; ordinamento forense e diritti e doveri dell'avvocato. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporra' di dieci punti di merito. L'esame si intendera' superato se il candidato avra' conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascera' immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo. Roma, 31 agosto 1995 Il direttore generale: ROVELLO