ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322, concernente: "Regolamento recante norme per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa". (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 180 del 3 agosto 1995).(GU n.214 del 13-9-1995)
Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, sono da apportare le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoelencate pagine: a pag. 12, seconda colonna, all'art. 2, comma 5, il terzo periodo, che inizia con le parole "Effettuata la verifica,", costituisce continuazione immediata del secondo periodo, senza il rinvio a capo; a pag. 14, seconda colonna, all'art. 4, comma 2, il quarto periodo, che inizia con le parole "L'esemplare n. 3 di tale documento ..", costituisce continuazione immediata del terzo periodo, senza il rinvio a capo; a pag. 19, seconda colonna, nelle note all'art. 3, dove e' scritto: "- Il R.D.L. 2 novembre 1971, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367 (Disciplina della importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e carburanti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 1993.", leggasi: "- Il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367 (Disciplina della importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e carburanti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 1933."; a pag. 20, prima colonna, nelle note all'art. 16, dove e' riportato il testo dell'art. 18, dove e' scritto: "1. Ferme restando le disposizioni conenute nell'art. 2, ..", leggasi: "1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 2, .."; infine, a pag. 20, stessa colonna, sempre nelle note all'art. 16, dove e' riportato il testo dell'art. 16, dove e' scritto: " .. tra le giacenze reali e le rimanenze contabili, non superiori alla misura percentuale ..", leggasi: " .. tra le giacenze reali e le rimanenze contabili, non superiore alla misura percentuale ..".