N. 507 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 1995

                                N. 507
 Ordinanza emessa il 26 giugno 1995  dalla  Corte  costituzionale  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Milio Luciano e Sindoni Vincenzo
 Roberto
 Elezioni -  Ineleggibilita'  alle  elezioni  regionali,  provinciali,
    comunali  e  circoscrizionali  di  persona  anche  solo rinviata a
    giudizio ovvero che sia stata presentata o citata a  comparire  in
    udienza  per  il  giudizio  in relazione ai delitti indicati nella
    lett. a) della legge impugnata - Irragionevolezza e disparita'  di
    trattamento di situazioni omogenee - Violazione dei principi della
    finalita' rieducativa della pena e dell'accesso dei cittadini alle
    cariche   elettive   in  condizioni  di  eguaglianza  -  Questione
    sollevata dalla Corte davanti  a  se  stessa  con  l'ordinanza  n.
    297/1995   nel   corso  del  giudizio  relativo  all'ordinanza  n.
    709/1994.
 (Legge 19 marzo  1990,  n.  55,  art.  15,  primo  comma,  lett.  e),
    sostituito dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1).
 (Cost., artt. 2, 3, 27, secondo comma, e 51, primo comma).
(GU n.39 del 20-9-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nel giudizio di legittimita'
 costituzionale dell'art. 15, comma 1,  lettera  e),  della  legge  19
 marzo  1990,  n.  55  (Nuove  disposizioni  per  la prevenzione della
 delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di  manifestazione
 di pericolosita' sociale), come sostituito dall'art. 1 della legge 18
 gennaio  1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le
 regioni e gli enti locali),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  10
 ottobre  1994 dal tribunale di Patti nel procedimento civile vertente
 tra Milio Luciano e Sindoni Vincenzo Roberto, iscritta al n. 709  del
 registro  ordinanze  1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 31 maggio 1995 il giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che, con ordinanza del 10 ottobre 1994, il  tribunale  di
 Patti ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 15,  comma  1,  lettera  e),  della  legge 19 marzo 1990, n. 55, come
 sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio  1992,  n.  16,  "nella
 parte   in   cui   riferisce   la   incandidabilita'  e,  quindi,  la
 ineleggibilita'  anche  alla  condotta  di  detenzione  di   sostanza
 stupefacente  come  regolamentata a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993,
 n. 171";
      che il giudice remittente premette che il ricorrente ha  chiesto
 l'annullamento  dell'elezione  a sindaco del comune di Capo d'Orlando
 di Sindoni Vincenzo Roberto, rinviato  a  giudizio  con  decreto  del
 giudice  per le indagini preliminari presso il tribunale di Patti del
 18 febbraio 1993 quale imputato del reato di detenzione di  g.  0,286
 di  cocaina,  previsto  dall'art.  73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del
 1990;
      che il giudice a quo rileva che, a seguito del d.P.R.  5  giugno
 1993,  n. 171 - emesso in forza del risultato positivo del referendum
 abrogativo  del  18/19  aprile  1993  -,  la  fattispecie  di   reato
 contestata  al  Sindoni continua ad assumere rilevanza penale solo in
 presenza  di  destinazione  a  terzi   della   sostanza   (e'   stata
 praticamente  depenalizzata  la  detenzione  per  uso personale): per
 altro verso, pero', essendo inibito al giudice dell'azione elettorale
 l'accertamento  anche  incidentale  della   ipotesi   di   cui   alla
 contestazione,    dovrebbe   pervenirsi   ad   una   statuizione   di
 ineleggibilita' per fatti la cui rilevanza penale e' ormai  piu'  che
 dubbia  anche  sulla  scorta  della  sola  formulazione  del  capo di
 imputazione;
      che, pertanto, si appalesa di  dubbia  legittimita'  l'art.  15,
 comma 1, lett. e), della legge citata, nella parte in cui sancisce la
 incandidabilita',  con conseguente nullita' della elezione, di coloro
 che siano stati solo rinviati a giudizio per il reato di cui all'art.
 73  del  d.P.R.  n.  309  del  1990,  ben  potendosi  configurare una
 situazione sostanziale di detenzione  per  uso  personale  -  percio'
 depenalizzata - non accertabile dal giudice dell'azione elettorale;
      che,  in particolare, ad avviso del remittente, la norma si pone
 in contrasto: a)  con  l'art.  3  della  Costituzione,  venendosi  ad
 equiparare,  in  difetto  di  un  effettivo  potere  di  valutazione,
 posizioni  molto  diverse,  quali  quella  dello  spacciatore  e  del
 detentore  ad  uso  personale,  il  quale  abbia  subito  l'esercizio
 dell'azione penale sulla scorta della normativa previgente (e  quindi
 una  condotta penalmente rilevante ed una che non lo e' piu'); b) con
 l'art.  51  della  Costituzione,  in  quanto  nel  caso   di   specie
 l'applicazione  della  norma porterebbe a statuire la ineleggibilita'
 anche in ipotesi di assenza di una preclusione  legislativa,  assenza
 che  sarebbe  certamente  tale  ove  il  giudice penale ritenesse (in
 mancanza di elementi indiziari a supporto della destinazione a terzi)
 l'avvenuta depenalizzazione del fatto;
      che e' intervenuto in giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  il  tribunale di Patti dubita della legittimita'
 costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 della  Costituzione,
 dell'art.  15, comma 1, lettera e), della legge 19 marzo 1990, n. 55,
 come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella
 parte in  cui  sancisce  la  "non  candidabilita'"  (con  conseguente
 nullita' dell'eventuale elezione) ad una serie di cariche elettive di
 coloro  che  siano  stati  rinviati  a  giudizio  per  il  delitto di
 detenzione di sostanza stupefacente (previsto dall'art. 73 del  testo
 unico  approvato  con  d.P.R  9  ottobre  1990,  n. 309), pur potendo
 trattarsi, nella fattispecie, di  detenzione  per  uso  personale,  e
 cioe'  di  una condotta che, successivamente al rinvio a giudizio, e'
 stata depenalizzata ad opera del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, ma  il
 cui accertamento e' riservato al giudice penale;
      che  tale  disciplina  viola,  ad  avviso  del  remittente,  gli
 indicati  parametri  costituzionali,  in   quanto   irragionevolmente
 equipara,  in  materia  di elettorato passivo, due posizioni - quella
 del detentore per uso personale e quella dello spacciatore -  di  cui
 la  prima  non  e'  piu' penalmente rilevante e potrebbe, in ipotesi,
 essere quella ricorrente nel caso di specie;
      che,  rispetto  alla  decisione   in   ordine   alla   questione
 particolare   sollevata   dal  remittente,  si  rivela  pregiudiziale
 valutare  la  legittimita'  costituzionale  della  norma   la   quale
 stabilisce  in generale la "non candidabilita'" a cariche elettive di
 coloro per i quali sia stato disposto  il  giudizio  per  determinati
 delitti;
      che   il  dubbio  di  legittimita'  costituzionale  della  norma
 anzidetta va posto in riferimento all'art. 27, secondo  comma,  della
 Costituzione,  secondo  cui  l'imputato  non e' considerato colpevole
 sino alla condanna definitiva, nonche' agli artt. 2, 3  e  51,  primo
 comma,   della  Costituzione,  in  base  ai  quali  e'  demandata  al
 legislatore la disciplina, nel rispetto del principio di  eguaglianza
 e di ragionevolezza, del diritto fondamentale di accesso alle cariche
 elettive;
      che, in conclusione, e' necessario sollevare incidentalmente, in
 riferimento  agli  artt.  2, 3, 27, secondo comma, e 51, primo comma,
 della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  15,  comma 1, lettera e), della legge n. 55 del 1990, come
 sostituito dall'art. 1 della legge n. 16 del 1992, nella parte in cui
 prevede la "non candidabilita'" alle elezioni regionali, provinciali,
 comunali e circoscrizionali di coloro per i quali,  in  relazione  ai
 delitti  indicati  nella  precedente lettera a), e' stato disposto il
 giudizio, ovvero che sono stati presentati o citati  a  comparire  in
 udienza per il giudizio.
                               P. Q. M.
    Dispone   la   trattazione   innanzi  a  se'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e),  della
 legge  19  marzo  1990,  n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione
 della  delinquenza  di  tipo  mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di
 manifestazione di pericolosita' sociale), come sostituito dall'art. 1
 della  legge  18  gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e
 nomine presso le regioni e gli  enti  locali),  nella  parte  in  cui
 prevede la "non candidabilita'" alle elezioni regionali, provinciali,
 comunali  e  circoscrizionali  di coloro per i quali, in relazione ai
 delitti indicati nella precedente lettera a), e'  stato  disposto  il
 giudizio,  ovvero  che  sono stati presentati o citati a comparire in
 udienza per il giudizio, in riferimento agli artt. 2, 3, 27,  secondo
 comma, e 51, primo comma, della Costituzione;
    Ordina  il  rinvio  del  presente  giudizio, per poter trattare la
 questione relativa congiuntamente a quella di cui al capo precedente;
    Ordina che la Cancelleria provveda agli adempimenti di legge;
    Ordina che la presente ordinanza  sia  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica.
      Cosi'  deciso  in  Roma,  nella sede della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1993.
                      Il presidente: BALDASSARRE
    Il redattore: FERRI
                                             Il cancelliere: FRUSCELLA
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