N. 509 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 giugno 1995

                                N. 509
 Ordinanza  emessa  il  1  giugno  1995  dal  pretore  di  Padova  nel
 procedimento penale a carico di Reinhart Giuseppe
 Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per
    sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale
    e sull'amministrazione  della  giustizia  -  Lesione  del  diritto
    inviolabile  dell'uomo  ad essere giudicato in tempo ragionevole e
    del diritto di difesa - Violazione dei principi di buon  andamento
    dell'amministrazione della giustizia, della soggezione del giudice
    solo  alla  legge  e  dell'obbligatorieta'  dell'azione  penale  -
    Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 114/1994.
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).
 (Cost., artt. 2, 24, primo e secondo comma, 97, 101, secondo comma, e
(GU n.39 del 20-9-1995 )
    112).
                              IL PRETORE
    Rilevato  che  il difensore di fiducia dell'imputato ha dichiarato
 di aderire all'astensione dalle udienze deliberata dall'unione  delle
 camere  penali  italiane  il  27  maggio  1995 e dall'assemblea degli
 avvocati italiani il 28 maggio 1995;
    Rilevato che il p.m. si e' opposto al rinvio ed  ha  in  subordine
 prospettato  questione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.
 486.5 del c.p.p. in relazione all'art. 97 della Costituzione.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 508/1995).
 95C1085