N. 509 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 giugno 1995
N. 509 Ordinanza emessa il 1 giugno 1995 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Reinhart Giuseppe Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del diritto di difesa - Violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, della soggezione del giudice solo alla legge e dell'obbligatorieta' dell'azione penale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 114/1994. (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma). (Cost., artt. 2, 24, primo e secondo comma, 97, 101, secondo comma, e(GU n.39 del 20-9-1995 )
112). IL PRETORE Rilevato che il difensore di fiducia dell'imputato ha dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze deliberata dall'unione delle camere penali italiane il 27 maggio 1995 e dall'assemblea degli avvocati italiani il 28 maggio 1995; Rilevato che il p.m. si e' opposto al rinvio ed ha in subordine prospettato questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 486.5 del c.p.p. in relazione all'art. 97 della Costituzione.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 508/1995). 95C1085