N. 513 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 giugno 1995
N. 513 Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dal tribunale di Roma, sezione per il riesame nel procedimento di riesame nei confronti di Tettoni Fabio Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attivita' necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalita' di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessita' - Incidenza sui principi di uguaglianza e di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto di difesa. (Legge 12 giugno 1990, n. 146, artt. 2, 4, 8, 12 e 13). (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 97).(GU n.39 del 20-9-1995 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza, pronunziando sull'istanza di rinvio proposta dall'avv. Ippolito Fazzari, quale difensore di Tettoni Fabio, appellante avverso l'ordinanza del g.i.p. della Pretura circondariale di Roma che ha rigettato l'istanza di revoca del sequestro, per adesione alla astensione dalle udienze proclamate dal Consiglio Nazionale Forense fino al 24 giugno 1995. O S S E R V A La legge 12 giugno 1990, n. 146, emanata in attuazione dell'art. 40 della Costituzione, all'art. 1, comma 2, lett. a) prevede come servizio pubblico essenziale, in quanto teso a garantire la liberta' e la sicurezza della persona, l'amministrazione della giustizia "con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della liberta' personale e a quelli cautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali con imputati in stato di detenzione".
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 512/1995). 95C1089