N. 513 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 giugno 1995

                                N. 513
 Ordinanza  emessa il 2 giugno 1995 dal tribunale di Roma, sezione per
 il riesame nel procedimento di riesame nei confronti di Tettoni Fabio
 Sciopero e serrata - Disciplina del diritto  di  sciopero  -  Mancata
    previsione  della  regolamentazione dell'astensione degli avvocati
    dalle attivita' necessarie al  funzionamento  dell'amministrazione
    della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che,
    pur  avendo  la finalita' di regolamentare lo sciopero nei servizi
    pubblici essenziali non ha previsto  l'applicazione  della  stessa
    agli  avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessita' -
    Incidenza sui principi di uguaglianza e di  imparzialita'  e  buon
    andamento della p.a. - Lesione del diritto di difesa.
 (Legge 12 giugno 1990, n. 146, artt. 2, 4, 8, 12 e 13).
 (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 97).
(GU n.39 del 20-9-1995 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza, pronunziando sull'istanza di
 rinvio  proposta  dall'avv.  Ippolito  Fazzari,  quale  difensore  di
 Tettoni  Fabio,  appellante  avverso  l'ordinanza  del  g.i.p.  della
 Pretura  circondariale  di  Roma che ha rigettato l'istanza di revoca
 del sequestro, per adesione alla astensione dalle udienze  proclamate
 dal Consiglio Nazionale Forense fino al 24 giugno 1995.
                             O S S E R V A
    La  legge  12 giugno 1990, n. 146, emanata in attuazione dell'art.
 40 della Costituzione, all'art. 1, comma 2,  lett.  a)  prevede  come
 servizio  pubblico essenziale, in quanto teso a garantire la liberta'
 e la sicurezza della persona, l'amministrazione della giustizia  "con
 particolare  riferimento  ai provvedimenti restrittivi della liberta'
 personale e a quelli cautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali
 con imputati in stato di detenzione".
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 512/1995).
 95C1089