N. 525 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 1995
N. 525 Ordinanza emessa il 23 giugno 1995 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Razzetti Agostino e l'I.N.P.S. Pensioni - Pensioni previdenziali - Azione giudiziaria per le prestazioni pensionistiche - Termine di decadenza di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso o dalla data di scadenza stabilita per la decisione stessa - Decorrenza del termine dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei - Conseguente possibilita' per coloro che non hanno esaurito i gradi del contenzioso amministrativo di richiedere tutti i ratei del decennio precedente con la presentazione di una nuova domanda (prima amministrativa e poi, se del caso, giudiziale) - Mancata previsione, per gli assicurati o pensionati, che dopo aver presentato una domanda di prestazione all'Istituto previdenziale non l'abbiano fatta seguire dal prescritto iter amministrativo, della decorrenza dei termini di decadenza dell'azione giudiziaria dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazioni - Deteriore trattamento dei cittadini piu' diligenti nel percorrere l'iter amministrativo della domanda rispetto ai meno diligenti. (D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, secondo comma; d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, primo comma, ultimo periodo, convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166). (Cost., art. 3).(GU n.39 del 20-9-1995 )
IL PRETORE Ha pronunciato, d'ufficio, fuori udienza, la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nella causa iscritta al r.g.l. n. 2411/1995, promossa da Razzetti Agostino, assistito dall'avv. Gennaro Marino, attore, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, assistito dall'avv. Bruno Cuomo, convenuto; Letti gli atti; Udita la discussione orale dei procuratori; La parte ricorrente espone di essere titolare di due pensioni - entrambe a carico dell'I.N.P.S. - una diretta ed una di reversibilita', quest'ultima con decorrenza originaria dal 1 novembre 1983, corrisposta nella misura del 60% dell'importo "a calcolo" contributivo spettante all'originario titolare, oltre le perequazioni successive di legge. E' fatto incontroverso che, avverso tale liquidazione, parte ricorrente non ha proposto alcun ricorso amministrativo ne' alcuna azione giudiziaria, prima della presente. Con successiva domanda del 16 luglio 1994 (questa volta fatta seguire dal rituale iter amministrativo) parte ricorrente ha richiesto la riliquidazione della pensione di reversibilita' di cui e' titolare, nella misura del 60% del trattamento minimo che sarebbe spettato al coniuge, evocando poi in giudizio l'istituto previdenziale per sentirlo condannare a riconoscerle le prestazioni inutilmente richieste in sede amministrativa, a decorrere dalla data di originaria decorrenza della pensione di reversibilita' in questione. La parte convenuta, ritualmente costituendosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la decadenza dell'azione giudiziaria, quale prevista dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (come interpretato dall'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, conv. in legge 1 giugno 1991, n. 166) per essere decorsi piu' di dieci anni dalla "data di comunicazione della liquidazione contenente i dati di calcolo della pensione e la relativa decorrenza" (cfr. pag. 4 memoria costitutiva I.N.P.S.), chiedendo, quindi, dichiararsi inammissibile la domanda giudiziale, per quanto concernente il periodo anteriore alla domanda amministrativa del 16 luglio 1994 e riconoscendo, invece, il diritto dal primo giorno del mese successivo a tale ultima domanda. OSSERVAZIONI
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 524/1995). 95C1106