N. 525 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 1995

                                N. 525
 Ordinanza  emessa  il  23  giugno  1995  dal  pretore  di  Torino nel
 procedimento civile vertente tra Razzetti Agostino e l'I.N.P.S.
 Pensioni  -  Pensioni  previdenziali  -  Azione  giudiziaria  per  le
    prestazioni  pensionistiche  -  Termine di decadenza di dieci anni
    dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso
    o dalla data di scadenza  stabilita  per  la  decisione  stessa  -
    Decorrenza  del  termine  dall'insorgenza  del  diritto ai singoli
    ratei - Conseguente possibilita' per coloro che non hanno esaurito
    i gradi del contenzioso amministrativo di richiedere tutti i ratei
    del decennio precedente con la presentazione di una nuova  domanda
    (prima  amministrativa  e  poi, se del caso, giudiziale) - Mancata
    previsione,  per  gli  assicurati  o  pensionati,  che  dopo  aver
    presentato  una  domanda di prestazione all'Istituto previdenziale
    non l'abbiano fatta seguire dal  prescritto  iter  amministrativo,
    della  decorrenza dei termini di decadenza dell'azione giudiziaria
    dalla data di scadenza dei termini  prescritti  per  l'esaurimento
    del  procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data
    di  presentazione  della  richiesta  di  prestazioni  -  Deteriore
    trattamento  dei  cittadini  piu'  diligenti nel percorrere l'iter
    amministrativo della domanda rispetto ai meno diligenti.
 (D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art.  47,  secondo  comma;  d.-l.  29
    marzo   1991,  n.  103,  art.  6,  primo  comma,  ultimo  periodo,
    convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166).
 (Cost., art. 3).
(GU n.39 del 20-9-1995 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato, d'ufficio, fuori udienza, la seguente ordinanza di
 rimessione degli atti alla Corte costituzionale nella causa  iscritta
 al  r.g.l.  n.  2411/1995,  promossa  da Razzetti Agostino, assistito
 dall'avv. Gennaro Marino, attore, contro l'Istituto  nazionale  della
 previdenza sociale, assistito dall'avv. Bruno Cuomo, convenuto;
    Letti gli atti;
    Udita la discussione orale dei procuratori;
    La  parte  ricorrente  espone di essere titolare di due pensioni -
 entrambe  a  carico  dell'I.N.P.S.  -   una   diretta   ed   una   di
 reversibilita', quest'ultima con decorrenza originaria dal 1 novembre
 1983,  corrisposta  nella  misura  del  60%  dell'importo "a calcolo"
 contributivo spettante all'originario titolare, oltre le perequazioni
 successive di legge.
    E' fatto  incontroverso  che,  avverso  tale  liquidazione,  parte
 ricorrente  non  ha  proposto alcun ricorso amministrativo ne' alcuna
 azione giudiziaria, prima della presente.
    Con successiva domanda del 16  luglio  1994  (questa  volta  fatta
 seguire   dal   rituale  iter  amministrativo)  parte  ricorrente  ha
 richiesto la riliquidazione della pensione di reversibilita'  di  cui
 e'  titolare, nella misura del 60% del trattamento minimo che sarebbe
 spettato  al   coniuge,   evocando   poi   in   giudizio   l'istituto
 previdenziale  per  sentirlo condannare a riconoscerle le prestazioni
 inutilmente richieste in sede amministrativa, a decorrere dalla  data
 di   originaria   decorrenza  della  pensione  di  reversibilita'  in
 questione.
    La parte convenuta,  ritualmente  costituendosi  in  giudizio,  ha
 preliminarmente  eccepito la decadenza dell'azione giudiziaria, quale
 prevista dall'art. 47  del  d.P.R.  30  aprile  1970,  n.  639  (come
 interpretato  dall'art.  6  del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, conv. in
 legge 1 giugno 1991, n. 166) per essere decorsi piu'  di  dieci  anni
 dalla  "data di comunicazione della liquidazione contenente i dati di
 calcolo della pensione e la relativa decorrenza" (cfr. pag. 4 memoria
 costitutiva I.N.P.S.), chiedendo, quindi,  dichiararsi  inammissibile
 la  domanda  giudiziale,  per quanto concernente il periodo anteriore
 alla domanda  amministrativa  del  16  luglio  1994  e  riconoscendo,
 invece, il diritto dal primo giorno del mese successivo a tale ultima
 domanda.
                             OSSERVAZIONI
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 524/1995).
 95C1106