Dilazione al 27 ottobre 1995 del versamento, da parte di alcuni concessionari e commissari governativi del servizio di riscossione dei tributi, dei ruoli erariali in scadenza il 27 settembre 1995.(GU n.225 del 26-9-1995)
Il MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1 della predetta legge n. 657; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 4 ottobre 1986, n. 657, concernente l'adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito; Visto l'art. 12, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, il quale dispone che la formazione dei ruoli e' effettuata con sistemi meccanografici; Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 44, il quale dispone che il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici provvede alla formazione, con mezzi e procedure automatizzati, dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti relativi alla riscossione delle entrate affidata ai concessionari con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quale stabilisce che l'esattore, non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli e' stato consegnato, deve consegnare al contribuente la cartella di pagamento; Atteso che la cartellazione viene effettuata sulla scorta della fornitura da parte del Consorzio nazionale tra i concessionari (C.N.C.) degli elementi anagrafico-contabili conseguenti alla formazione meccanografica del ruolo e che, conseguentemente, in assenza di detti elementi non e' possibile procedere alla compilazione delle cartelle di pagamento; Considerato che a decorrere dal 21 luglio 1995 e fino al 1 settembre 1995, a seguito dello sciopero ininterrotto del personale del C.N.C., l'intera attivita' della struttura e' rimasta bloccata; Vista la nota in data 6 settembre 1995, prot. 1506, con la quale l'Associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi - Ascotributi ha fatto presente che la direzione del C.N.C. con nota n. 5150 del 5 settembre 1995, nel comunicare la cessazione delle agitazioni sindacali, iniziate il giorno 21 luglio 1995, e la ripresa dell'attivita' lavorativa dal giorno 4 c.m., ha partecipato di non aver potuto predisporre i supporti magnetici, ad eccezione di quelli relativi alla provincia di Napoli, contenenti gli elementi anagrafico-contabili da utilizzare per la stampa delle cartelle di pagamento; Considerato che la predetta associazione, nel puntualizzare che lo sciopero predetto non ha consentito il rispetto dei termini legislativamente previsti per la compilazione, stampa e conseguente notifica ai contribuenti delle cartelle, per il relativo pagamento da parte di questi ultimi, ha fatto presente che le sopra descritte circostanze, non imputabili ai concessionari, ma riconducibili unicamente ad una causa di forza maggiore, porterebbero ad una totale anticipazione dei carichi affidati, senza alcuna possibilita' di conseguire le corrispondenti riscossioni; Considerato che l'Associazione medesima ha conseguentemente chiesto, al fine di non pregiudicare il regolare andamento delle gestioni ed in considerazione dell'eccezionalita' delle circostanze e della ricorrenza dei requisiti previsti in materia di dilazione dei versamenti dall'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il differimento, per un periodo di almeno trenta giorni, in favore dei concessionari, ad eccezione della provincia di Napoli, del termine di versamento previsto al 27 settembre p.v. per i ruoli con obbligo aventi prima o unica scadenza in detto mese di settembre; Preso atto che, per i ruoli aventi prima o unica rata in scadenza a settembre 1995 non sono stati forniti dal C.N.C. ai concessionari - fatta eccezione per la concessione della provincia di Napoli, per la quale la consegna dei dati e' stata effettuata precedentemente all'inizio dello sciopero - gli elementi anagrafico-contabili necessari per la compilazione delle cartelle e che, conseguentemente, non e' stato possibile da parte dei concessionari stessi rispettare i termini di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 per la notifica delle cartelle ai contribuenti; Considerato che alla predetta attivita' di notifica non potra' farsi luogo prima di trenta giorni dal 4 settembre 1995, giorno in cui e' ripresa l'attivita' lavorativa da parte dei dipendenti del C.N.C.; Visto l'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che consente la concessione di dilazione ai concessionari per il versamento di tributi erariali iscritti a ruolo, qualora per fatti non imputabili ai concessionari stessi e' particolarmente difficile la riscossione di tali tributi, e sempre che il versamento dei tributi medesimi pregiudichi in modo rilevante l'andamento della gestione; Ritenuto che la mancata adozione di un provvedimento atto a consentire un temporaneo differimento del termine di versamento dei decimi della rata di settembre 1995, per effetto di quanto sopra detto esporrebbe i concessionari ad anticipazioni, per fatti agli stessi non imputabili, di importi di notevole entita' che potrebbero pregiudicare in modo rilevante il regolare andamento della gestione; Ritenuta indifferibile la necessita' di provvedere ad assicurare il normale svolgimento dell'attivita' di riscossione; Ritenuto altresi che la situazione prospettata rientra nella fattispecie prevista dal citato art. 62, comma 4, per l'adozione di un provvedimento di dilazione della durata di un mese; Visto il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nell'adunanza del 19 settembre 1995, n. 091, che qui si intende integralmente riportato; Decreta: Il versamento dei decimi dei ruoli erariali di cui alla lettera a) dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e dell'art. l4-bis della legge 24 marzo 1993, n. 75, aventi prima od unica rata in scadenza nel mese di settembre 1995, da effettuarsi entro il 27 dello stesso mese, da parte dei concessionari e commissari governativi del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello stato e di altri enti pubblici, con esclusione della concessione della provincia di Napoli, e' dilazionato al 27 ottobre 1995. Le direzione regionali delle entrate, a mezzo delle sezioni staccate, daranno attuazione, con appositi provvedimenti, al presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 settembre 1995 Il Ministro: FANTOZZI