MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 settembre 1995 

  Dilazione al 27 ottobre 1995 del versamento,  da  parte  di  alcuni
concessionari  e  commissari  governativi del servizio di riscossione
dei tributi, dei ruoli erariali in scadenza il 27 settembre 1995.
(GU n.225 del 26-9-1995)

                      Il MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  delega  4  ottobre  1986,  n.  657,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,
n.  43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre
entrate dello Stato e  di  altri  enti  pubblici,  emanato  ai  sensi
dell'art. 1 della predetta legge n. 657;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 44, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della  legge
4  ottobre  1986,  n.  657,  concernente  l'adeguamento del Consorzio
nazionale obbligatorio tra gli esattori delle  imposte  dirette  alla
nuova disciplina del servizio di riscossione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito;
  Visto l'art. 12, comma 5, del citato decreto del  Presidente  della
Repubblica  n.  602,  il quale dispone che la formazione dei ruoli e'
effettuata con sistemi meccanografici;
  Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  44,  il  quale  dispone  che  il  Consorzio nazionale
obbligatorio tra i concessionari  del  servizio  di  riscossione  dei
tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici
provvede  alla  formazione,  con mezzi e procedure automatizzati, dei
ruoli,  degli  elenchi  e  degli  altri   documenti   relativi   alla
riscossione  delle  entrate  affidata ai concessionari con il decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
  Visto l'art. 25 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, il quale stabilisce che l'esattore, non oltre
il  giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il
ruolo gli e' stato consegnato, deve  consegnare  al  contribuente  la
cartella di pagamento;
  Atteso  che  la  cartellazione  viene effettuata sulla scorta della
fornitura da  parte  del  Consorzio  nazionale  tra  i  concessionari
(C.N.C.)   degli   elementi   anagrafico-contabili  conseguenti  alla
formazione meccanografica  del  ruolo  e  che,  conseguentemente,  in
assenza   di   detti   elementi   non  e'  possibile  procedere  alla
compilazione delle cartelle di pagamento;
  Considerato che a  decorrere  dal  21  luglio  1995  e  fino  al  1
settembre  1995,  a seguito dello sciopero ininterrotto del personale
del C.N.C., l'intera attivita' della struttura e' rimasta bloccata;
  Vista la nota in data 6 settembre 1995, prot. 1506,  con  la  quale
l'Associazione   nazionale   fra  i  concessionari  del  servizio  di
riscossione dei tributi  -  Ascotributi  ha  fatto  presente  che  la
direzione  del  C.N.C.  con  nota  n.  5150 del 5 settembre 1995, nel
comunicare la cessazione  delle  agitazioni  sindacali,  iniziate  il
giorno  21  luglio  1995,  e la ripresa dell'attivita' lavorativa dal
giorno 4 c.m., ha  partecipato  di  non  aver  potuto  predisporre  i
supporti magnetici, ad eccezione di quelli relativi alla provincia di
Napoli,  contenenti  gli  elementi anagrafico-contabili da utilizzare
per la stampa delle cartelle di pagamento;
  Considerato  che la predetta associazione, nel puntualizzare che lo
sciopero  predetto  non  ha  consentito  il  rispetto   dei   termini
legislativamente  previsti  per la compilazione, stampa e conseguente
notifica ai contribuenti delle cartelle, per il relativo pagamento da
parte di questi ultimi, ha fatto  presente  che  le  sopra  descritte
circostanze,   non  imputabili  ai  concessionari,  ma  riconducibili
unicamente ad una causa di forza maggiore, porterebbero ad una totale
anticipazione dei carichi  affidati,  senza  alcuna  possibilita'  di
conseguire le corrispondenti riscossioni;
  Considerato   che   l'Associazione   medesima  ha  conseguentemente
chiesto, al fine di non  pregiudicare  il  regolare  andamento  delle
gestioni ed in considerazione dell'eccezionalita' delle circostanze e
della  ricorrenza  dei requisiti previsti in materia di dilazione dei
versamenti dall'art. 62, comma 4, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il differimento, per un periodo di
almeno trenta giorni, in favore dei concessionari, ad eccezione della
provincia  di  Napoli,  del  termine  di  versamento  previsto  al 27
settembre p.v. per i ruoli con obbligo aventi prima o unica  scadenza
in detto mese di settembre;
  Preso atto che, per i ruoli aventi prima o unica rata in scadenza a
settembre  1995  non sono stati forniti dal C.N.C. ai concessionari -
fatta eccezione per la concessione della provincia di Napoli, per  la
quale  la  consegna  dei  dati  e'  stata  effettuata precedentemente
all'inizio  dello  sciopero  -  gli   elementi   anagrafico-contabili
necessari per la compilazione delle cartelle e che, conseguentemente,
non e' stato possibile da parte dei concessionari stessi rispettare i
termini   di  cui  all'art.  25  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 per la notifica  delle  cartelle
ai contribuenti;
  Considerato  che  alla  predetta  attivita'  di notifica non potra'
farsi luogo prima di trenta giorni dal 4 settembre  1995,  giorno  in
cui  e'  ripresa  l'attivita'  lavorativa da parte dei dipendenti del
C.N.C.;
  Visto  l'art.  62,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  gennaio  1988,  n. 43, che consente la concessione di
dilazione ai concessionari per  il  versamento  di  tributi  erariali
iscritti  a  ruolo, qualora per fatti non imputabili ai concessionari
stessi e' particolarmente difficile la riscossione di tali tributi, e
sempre che il versamento dei tributi  medesimi  pregiudichi  in  modo
rilevante l'andamento della gestione;
  Ritenuto  che  la  mancata  adozione  di  un  provvedimento  atto a
consentire un temporaneo differimento del termine di  versamento  dei
decimi  della  rata  di  settembre  1995, per effetto di quanto sopra
detto esporrebbe i concessionari ad  anticipazioni,  per  fatti  agli
stessi  non imputabili, di importi di notevole entita' che potrebbero
pregiudicare in modo rilevante il regolare andamento della gestione;
  Ritenuta indifferibile la necessita' di provvedere ad assicurare il
normale svolgimento dell'attivita' di riscossione;
  Ritenuto  altresi  che  la  situazione  prospettata  rientra  nella
fattispecie  prevista  dal citato art. 62, comma 4, per l'adozione di
un provvedimento di dilazione della durata di un mese;
  Visto il conforme  parere  della  Commissione  consultiva  prevista
dall'art.  3  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, reso nell'adunanza del 19 settembre 1995,  n.  091,  che
qui si intende integralmente riportato;
                              Decreta:
  Il  versamento dei decimi dei ruoli erariali di cui alla lettera a)
dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  e  dell'art. l4-bis della legge 24 marzo 1993, n. 75,
aventi prima od unica rata in scadenza nel mese di settembre 1995, da
effettuarsi entro il 27 dello stesso mese, da parte dei concessionari
e commissari governativi del servizio di riscossione dei tributi e di
altre entrate dello stato e di altri enti  pubblici,  con  esclusione
della  concessione  della  provincia  di Napoli, e' dilazionato al 27
ottobre 1995.
  Le  direzione  regionali  delle  entrate,  a  mezzo  delle  sezioni
staccate, daranno attuazione, con appositi provvedimenti, al presente
decreto,   che   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 settembre 1995
                                                Il Ministro: FANTOZZI