UNIVERSITA' DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 12 settembre 1995 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.228 del 29-9-1995)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Salerno, approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica il 18 dicembre 1968, n.
1468, e successive integrazioni e modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
maggio 1989;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  28  ottobre  1991
contenente  il  piano  di  sviluppo  dell'Universita' per il triennio
1991-93;
  Visto  il  decreto  ministeriale   31   marzo   1994,   concernente
l'ordinamento  didattico  universitario  relativamente  ai  corsi  di
diploma universitario della facolta' di ingegneria;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  del 23
gennaio 1995;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' di Salerno, approvato e modificato  con
i  decreti  indicati nella premessa, e' ulteriormente modificato come
appresso:
  Art. 52. - La facolta' di ingegneria conferisce le seguenti lauree:
   ingegneria chimica;
   ingegneria civile;
   ingegneria elettronica;
   ingegneria meccanica,
ed i seguenti diplomi universitari:
   a) nel settore civile:
    in ingegneria delle infrastrutture (sede Salerno);
    in ingegneria delle infrastrutture (sede Avellino);
   b) nel settore industriale:
    in ingegneria chimica (sede Salerno);
    in ingegneria chimica (sede Avellino);
    in ingegneria meccanica (sede Salerno);
   c) nel settore dell'informazione:
    in ingegneria elettronica (sede Salerno);
    in ingegneria informatica ed automatica (sede Salerno).
  Art. 57/A (Norme generali). -  L'iscrizione  ai  corsi  di  diploma
universitario  e'  regolata in conformita' alle leggi di accesso agli
studi  universitari.  Il  numero  degli  iscritti   sara'   stabilito
annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta'.
  Ciascun corso puo' essere articolato in orientamenti definiti dalla
facolta', su proposta dei competenti consigli di corso di diploma.
  Al  compimento degli studi viene conseguito il titolo di "diplomato
in  ingegneria  .."  con  la  specificazione  del  corso  di  diploma
universitario seguito.
                        Ordinamento didattico
  La  durata degli studi dei corsi di diploma e' fissata in tre anni.
Ciascuno dei tre anni potra' essere articolato in  periodi  didattici
piu' brevi da specificare nel regolamento didattico della facolta'.
  L'ordinamento   (Il   regolamento)   didattico   e'  formulato  con
riferimento al modulo didattico  (m.d.)  che  comprende  un'attivita'
didattica  complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratorio, ecc.) di
almeno 50 ore. Ciascun insegnamento potra' essere  costituito  da  un
singolo  modulo  o  dall'integrazione di diversi moduli o frazioni di
moduli.
  I corsi di diploma sono  articolati  in  trenta  moduli  didattici.
L'attivita'  didattica  complessiva  comprende almeno 2100 ore di cui
almeno 500 di attivita' pratiche, di laboratorio o di tirocinio.
  L'attivita' di laboratorio e  di  tirocinio  potra'  essere  svolta
all'interno  o  all'esterno dell'Universita', anche in relazione alla
preparazione di un elaborato finale, presso  qualificate  istituzioni
italiane  o  straniere  con  le  quali  si  siano  stipulate apposite
convenzioni. L'attivita' di  tirocinio  potra'  essere  ritenuta  dal
consiglio di corso di diploma equivalente al massimo a due dei trenta
moduli didattici necessari per il conseguimento del titolo.
  Il  regolamento  didattico e' formulato per contenere gli eventuali
vincoli di propedeuticita' nell'ordine del  superamento  degli  esami
secondo  le  delibere  dei competenti consigli di corso di diploma. I
consigli di corso di diploma stabiliranno altresi' nel regolamento la
natura e  le  modalita'  di  svolgimento  delle  eventuali  prove  di
selezione  per l'ammissione degli studenti che aspirino ad iscriversi
ai corsi di diploma. Nel  regolamento  saranno  inoltre  riportati  i
vincoli,  quanto  ad insegnamenti positivamente superati, perche' uno
studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.
  Gli esami di accertamento possono avere forma  orale  o  scritta  o
mista ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio; possono
comprendere  la  discussione  di  elaborati,  progetti  ed esperienze
svolti dal candidato sotto la direzione dei docenti.
  La  facolta',  nello  stabilire  le  prove  di  valutazione   degli
studenti, fara' ricorso a criteri di continuita' e di accorpamento in
modo  da  limitare  il  numero  degli esami tradizionali ad un numero
sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici.
  Per  conseguire  il  titolo  di  diplomato  occorre  aver  superato
l'accertamento,   con  esito  positivo,  relativo  agli  insegnamenti
previsti nel piano degli studi e l'esame di diploma.
  L'esame  di  diploma  consiste  in  una  discussione  tendente   ad
accertare  la  preparazione  di  base  e professionale del candidato,
eventualmente sulla base di un elaborato scritto.
                               Docenza
  La  copertura  dei  moduli  didattici  attivati  e'  affidata   dal
consiglio di facolta', nel rispetto delle leggi vigenti, a professori
di  ruolo  dello  stesso  gruppo  disciplinare  o  di gruppo ritenuto
affine, ovvero per affidamento a professore di  ruolo  o  ricercatore
confermato.  Al  fine  di  facilitare  il  ricorso  di  esperienze  e
professionalita' esterne il corso di insegnamento potra'  comprendere
moduli  da affidare a professori a contratto, come previsto dall'art.
12, ottavo comma, della legge n. 341/1990.
  Per   realizzare  un'efficace  attivita'  didattica,  con  adeguata
assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avra'  un
numero di studenti iscritti non superiore di norma alle cento unita'.
                        Manifesto degli studi
               dei diplomi universitari in ingegneria
  Nel manifesto degli studi di ciascun corso di diploma universitario
sara'  indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore
complessive di didattica e di area disciplinare di  appartenenza  dei
moduli didattici.
  Nel  piano  di  studio  sara'  individuata  la  denominazione degli
insegnamenti.  Le  denominazioni  degli  insegnamenti   sono   quelle
riportate  nelle  tabelle del decreto del Presidente della Repubblica
20 maggio 1989, di cui alla Gazzetta  Ufficiale  10  agosto  1989,  e
successive  modificazioni.  Nel  caso in cui il corso di insegnamento
sia specifico del diploma e non sia mutuato da  un  corso  di  laurea
affine,  occorre  aggiungere  alla denominazione dell'insegnamento la
sigla d.u. Le denominazioni di  insegnamenti  integrati,  con  moduli
didattici appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sara' diversa da
quelle riportate nei gruppi stessi.
                   Corsi di diploma universitario
                      e corsi ai laurea affine
 Ai   fini   del   proseguimento  degli  studi  i  corsi  di  diploma
universitario sono dichiarati mutuamente affini ed affini a  tutti  i
corsi  di laurea della facolta' di ingegneria di cui all'art. 1 della
tabella XXIX del decreto del Presidente della  Repubblica  20  maggio
1989  (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1989, n. 186). I corsi di diploma
universitario e quelli di laurea aventi identica  denominazione  sono
considerati strettamente affini.
  Nel  riconoscimento  degli insegnamenti, seguiti con esito positivo
nel corso del diploma universitario, il criterio generale  e'  quello
della loro validita' culturale nell'ottica della formazione richiesta
per  il  conseguimento  del  diploma  di  laurea. Conseguentemente il
consiglio di corso di laurea potra' riconoscere, ai soli allievi gia'
in possesso del titolo di diplomato, tutti o parte degli insegnamenti
seguiti con esito positivo nel corso di diploma, indicando le singole
corrispondenze anche parziali  con  gli  insegnamenti  del  corso  di
laurea;  il consiglio di corso di laurea indichera', inoltre, sia gli
insegnamenti integrativi, appositamente  istituiti  ed  attivati  per
completare  la  formazione  per  accedere al corso di laurea, sia gli
insegnamenti specifici del corso di laurea necessari  per  conseguire
il   diploma   di  laurea.  Gli  insegnamenti  integrativi  non  sono
necessariamente  propedeutici   agli   insegnamenti   specifici.   Il
consiglio di corso di laurea indichera', inoltre, l'anno di corso del
corso  di  laurea  cui  lo studente si potra' iscrivere; tale anno di
corso, per coloro che siano in possesso  del  diploma  universitario,
sara' al piu' il terzo.
  Nei  trasferimenti  e  passaggi degli studenti tra diversi corsi di
diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di  diploma
sempre della facolta' di ingegneria, il competente consiglio di corso
di  diploma  riconoscera'  gli insegnamenti sempre col criterio della
loro  utilita'  al  fine   della   formazione   necessaria   per   il
conseguimento  del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi da
completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente
potra'  iscriversi.  Particolare  attenzione  sara'   rivolta   dalla
facolta'  sia  agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di
laurea sia a coloro che avessero interrotto gli studi di  ingegneria,
nel  caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di
diploma. Nel caso di seconda o successiva iscrizione  si  adotteranno
gli stessi criteri normativi seguiti per i casi analoghi dei corsi di
laurea.
  Art.   57/B  (D.U.  ingegneria  delle  infrastrutture).  -  Per  il
conseguimento del diploma in  ingegneria  delle  infrastrutture  sono
obbligatori  i  seguenti  23  moduli didattici, previsti nel rispetto
delle tabelle XXIX-bis riportate nel decreto ministeriale 18 dicembre
1991, indicati per  raggruppamento  disciplinare  o  per  insiemi  di
raggruppamenti disciplinari:
    a) i seguenti 9 moduli secondo la tabella A:
n. 4 nei raggr. A011 Algebra e logica matematica
                A012 Geometria
                A021 Analisi matematica
                A022 Calcolo delle probabilita'
                A030 Fisica matematica
                A041 Analisi numerica e matematica applicata
                P041 Statistica
n. 2 nei raggr. B011 Fisica generale
                B030 Struttura della materia
n. 1 nel raggr. C060 Chimica
n. 1 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nei raggr. H150 Estimo
                I270 Ingegneria economico-gestionale
    b) i seguenti 6 moduli secondo la tabella B1:
n. 1 nel raggr. H110 Disegno
n. 1 nei raggr. H011 Idraulica
                H012 Costruzioni idrauliche e marittime
n. 1 nei raggr. D022 Geologia applicata
                H060 Geotecnica
n. 1 nel raggr. H071 Scienza delle costruzioni
n. 1 nel raggr. H072 Tecnica delle costruzioni
n. 1 nel raggr. I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei
                       materiali
    c) i seguenti 8 moduli secondo la tabella C1.1:
n. 1 nei raggr. H011 Idraulica
                H012 Costruzioni idrauliche e marittime
n. 1 nel raggr. H020 Ingegneria sanitaria ambientale
n. 1 nel raggr. H030 Strade, ferrovie ed aeroporti
n. 1 nel raggr. H040 Trasporti
n. 1 nei raggr. H050 Topografia e cartografia
n. 1 nei raggr. I042 Macchine e sistemi energetici
n. 1 nel raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine
n. 1 nel raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
                I180 Macchine ed azionamenti elettrici
  I  rimanenti  7 moduli verranno definiti dalla facolta' su proposta
del competente consiglio di  corso  di  diploma.  I  contenuti  degli
insegnamenti  terranno  conto delle istanze culturali e professionali
provenienti dal territorio e dei profili culturali derivabili,  anche
in  forma  integrata,  dai raggruppamenti gia' presenti nello statuto
della facolta' di ingegneria.
  Art. 57/C (D.U. ingeqneria eiettronica). - Per il conseguimento del
diploma  in  ingegneria  elettronica  sono  obbligatori i seguenti 23
moduli  didattici  previsti  nel  rispetto  delle  tabelle   XXIX-bis
riportate  nel  decreto  ministeriale  18 dicembre 1991, indicati per
raggruppamento  disciplinare  o   per   insiemi   di   raggruppamenti
disciplinari:
    a) i seguenti 9 moduli secondo la tabella A:
n. 4 nei raggr. A011 Algebra e logica matematica
                A012 Geometria
                A021 Analisi matematica
                A022 Calcolo delle probabilita'
                A030 Fisica matematica
                A041 Analisi numerica e matematica applicata
                P041 Statistica
n. 2 nei raggr. B011 Fisica generale
                B030 Struttura della materia
n. 1 nel raggr. C060 Chimica
n. 1 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nei raggr. I150 Estimo
                I270 Ingegneria economico-gestionale
    2) i seguenti 6 moduli secondo la tabella B.2:
n. 1 nel raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 1 nel raggr. I210 Elettronica
n. 1 nei raggr. I220 Campi elettromagnetici
                I230 Telecomunicazioni
n. 1 nel raggr. I240 Automatica
n. 2 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nel raggr. H050 Topografia e cartografia
n. 1 nel raggr. I042 Macchine e sistemi energetici
n. 1 nel raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine
n. 1 nei raggr. I170 Elettromeccanica e tecnologie elettriche
                I180 Macchine ed azionamenti elettrici
  I  rimanenti  7 moduli verranno definiti dalla facolta' su proposta
del competente consiglio di  corso  di  diploma.  I  contenuti  degli
insegnamenti  terranno  conto delle istanze culturali e professionali
provenienti dal territorio e dei profili culturali derivabili,  anche
in  forma  integrata,  dai raggruppamenti gia' presenti nello statuto
della facolta' di ingegneria.
  Art. 57/C (D.U. ingegneria elettronica). - Per il conseguimento del
diploma di ingegneria elettronica  sono  obbligatori  i  seguenti  23
moduli  didattici,  previsti  nel  rispetto  delle  tabelle  XXIX-bis
riportate nel decreto ministeriale 18  dicembre  1991,  indicati  per
raggruppamento   disciplinare   o   per   insiemi  di  raggruppamenti
disciplinari:
    a) i seguenti 9 moduli secondo la tabella A:
n. 4 nei raggr. A011 Algebra e logica matematica
                A012 Geometria
                A021 Analisi matematica
                A022 Calcolo delle probabilita'
                A030 Fisica matematica
                A041 Analisi numerica e matematica applicata
                P041 Statistica
n. 2 nei raggr. B011 Fisica generale
                B030 Struttura della materia
n. 1 nel raggr. C060 Chimica
n. 1 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nei raggr. H150 Estimo
                I270 Ingegneria economico-gestionale
    b) i seguenti 6 moduli secondo la tabella B.2:
n. 1 nel raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 1 nel raggr. I210 Elettronica
n. 1 nei raggr. I220 Campi elettromagnetici
                I230 Telecomunicazioni
n. 1 nel raggr. I240 Automatica
n. 2 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
    c) i seguenti 8 moduli secondo la tabella C.2.2:
n. 4 nel raggr. I210 Elettronica
n. 1 nel raggr. I200 Misure elettriche ed elettroniche
n. 1 nel raggr. I220 Campi elettromagnetici
n. 1 nel raggr. I230 Telecomunicazioni
n. 1 nei raggr. I240 Automatica
                I220 Campi elettromagnetici
                I230 Telecomunicazioni
  I  rimanenti  7 moduli verranno definiti dalla facolta' su proposta
del competente consiglio di  corso  di  diploma.  I  contenuti  degli
insegnamenti  terranno  conto delle istanze culturali e professionali
provenienti dal territorio e dei profili culturali derivabili,  anche
in  forma  integrata,  dai raggruppamenti gia' presenti nello statuto
della facolta' di ingegneria.
  Art. 57/D (D.U. ingegneria informatica ed  automatica).  -  Per  il
conseguimento  del  diploma  di  ingegneria informatica ed automatica
sono  obbligatori  i  seguenti  23  moduli  didattici,  previsti  nel
rispetto delle tabelle XXIX-bis riportate nel decreto ministeriale 18
dicembre 1991, indicati per raggruppamento disciplinare o per insiemi
di raggruppamenti disciplinari:
    a) i seguenti 9 moduli secondo la tabella A:
n. 4 nei raggr. A011 Algebra e logica matematica
                A012 Geometria
                A021 Analisi matematica
                A022 Calcolo delle probabilita'
                A030 Fisica matematica
                A041 Analisi numerica e matematica applicata
                P041 Statistica
n. 2 nei raggr. B011 Fisica generale
                B030 Struttura della materia
n. 1 nel raggr. C060 Chimica
n. 1 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nei raggr. H150 Estimo
                I270 Ingegneria economico-gestionale
    b) i seguenti 6 moduli secondo la tabella B.2:
n. 1 nel raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 1 nel raggr. I210 Elettronica
n. 1 nei raggr. I220 Campi elettromagnetici
                I230 Telecomunicazioni
n. 1 nel raggr. I240 Automatica
n. 2 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
    c) i seguenti 8 moduli secondo la tabella C.2.3:
n. 2 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nel raggr. A042 Ricerca operativa
n. 1 nel raggr. I240 Automatica
n. 4 nei raggr. I240 Automatica
                I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
  I  rimanenti  7 moduli verranno definiti dalla facolta' su proposta
del competente consiglio di  corso  di  diploma.  I  contenuti  degli
insegnamenti  terranno  conto delle istanze culturali e professionali
provenienti dal territorio e dei profili culturali derivabili,  anche
in  forma  integrata,  dai raggruppamenti gia' presenti nello statuto
della facolta' di ingegneria.
  Art. 57/E (D.U. ingegneria chimica). -  Per  il  conseguimento  del
diploma  in  ingegneria chimica sono obbligatori i seguenti 23 moduli
didattici, previsti nel rispetto delle tabelle XXIX-bis riportate nel
decreto ministeriale 18 dicembre 1991,  indicati  per  raggruppamento
disciplinare o per insiemi di raggruppamenti disciplinari:
    a) i seguenti 9 moduli secondo la tabella A:
n. 4 nei raggr. A011 Algebra e logica matematica
                A012 Geometria
                A021 Analisi matematica
                A022 Calcolo delle probabilita'
                A030 Fisica matematica
                A041 Analisi numerica e matematica applicata
                P041 Statistica
n. 2 nei raggr. B011 Fisica generale
                B030 Struttura della materia
n. 1 nel raggr. C060 Chimica
n. 1 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nei raggr. I150 Estimo
                I270 Ingegneria economico-gestionale
    b) i seguenti 6 moduli secondo la tabella B.3:
n. 1 nei raggr. H071 Scienza delle costruzioni
                I080 Progettazione meccanica e costruzione di
                      macchine
n. 1 nei raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine
                I090 Disegno industriale
n. 1 nei raggr. I050 Fisica tecnica
                I030 Fluidodinamica
                I152 Principi di ingegneria chimica
n. 1 nel raggr. I070 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 1 nel raggr. I042 Macchine e sistemi energetici
n. 1 nei raggr. I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione
                I130 Metallurgia
                I140 Chimica applicata, scienza e
                        tecnologia dei materiali
                I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
    c) i seguenti 8 moduli secondo la tabella C.3.2:
n. 1 nel raggr. C050 Chimica organica
n. 2 nel raggr. I153 Impianti chimici
n. 1 nel raggr. I154 Teoria dello sviluppo dei processi chimici
n. 2 nel raggr. I155 Chimica industriale
  I  rimanenti  7 moduli verranno definiti dalla facolta' su proposta
del competente consiglio di  corso  di  diploma.  I  contenuti  degli
insegnamenti  terranno  conto delle istanze culturali e professionali
provenienti dal territorio e dei profili culturali derivabili,  anche
in  forma  integrata,  dai raggruppamenti gia' presenti nello statuto
della facolta' di ingegneria.
  Art.  57/F  (D.U. ingegneria meccanica). - Per il conseguimento del
diploma in ingegneria meccanica sono obbligatori i seguenti 23 moduli
didattici previsti nel rispetto delle tabelle XXIX-bis riportate  del
decreto  ministeriale  18  dicembre 1991, indicati per raggruppamento
disciplinare o per insiemi di raggruppamenti disciplinari:
    a) i seguenti 9 moduli secondo la tabella A:
n. 4 nei raggr. A011 Algebra e logica matematica
                A012 Geometria
                A021 Analisi matematica
                A022 Calcolo delle probabilita'
                A030 Fisica matematica
                A041 Analisi numerica e matematica applicata
                P041 Statistica
n. 2 nei raggr. B011 Fisica generale
                B030 Struttura della materia
n. 1 nel raggr. C060 Chimica
n. 1 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nei raggr. H150 Estimo
                I270 Ingegneria economico-gestionale
    b) i seguenti 6 moduli secondo la tabella B.3:
n. 1 nei raggr. H071 Scienza delle costruzioni
                I080 Progettazione meccanica e costruzione
                di macchine
n. 1 nei raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine
                I090 Disegno industriale
n. 1 nei raggr. I050 Fisica tecnica
                I030 Fluidodinamica
                I152 Principi di ingegneria chimica
n. 1 nel raggr. I070 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 1 nel raggr. I042 Macchine e sistemi energetici
n. 1 nei raggr. I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione
                I130 Metallurgia
                I140 Chimica applicata, scienza e
                      tecnologia dei materiali
                I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
    c) i seguenti 8 moduli secondo la tabella C.3.4:
n. 1 nei raggr. H011 Idraulica
                I030 Fluidodinamica
n. 1 nel raggr. I050 Fisica tecnica
n. 1 nel raggr. I042 Macchine e sistemi energetici
n. 1 nel raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine
n. 1 nel raggr. I080 Progettazione meccanica e costruzione di
                      macchine
n. 1 nel raggr. I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione
n. 1 nel raggr. I110 Impianti industriali meccanici
n. 1 nel raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
                I180 Macchine ed azionamenti elettrici
  I rimanenti 7 moduli verranno definiti dalla facolta'  su  proposta
del  competente  consiglio  di  corso  di  diploma. I contenuti degli
insegnamenti terranno conto delle istanze culturali  e  professionali
provenienti  dal territorio e dei profili culturali derivabili, anche
in forma integrata, dai raggruppamenti gia'  presenti  nello  statuto
della facolta' di ingegneria.
   Fisciano, 12 settembre 1995
                                                   Il rettore: DONSI'