COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 20 settembre 1995 

  Modifiche  ed  integrazioni al regolamento per il funzionamento del
sistema telematico delle borse valori italiane approvato con delibera
n. 8221 del 12 luglio 1994. (Deliberazione n. 9452).
(GU n.229 del 30-9-1995)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche  ed
integrazioni;
  Visto in particolare l'art. 3, lettera f), sub art. 1, della citata
legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto  in particolare, l'art. 20, commi 1 e 2, della citata legge 2
gennaio 1991, n. 1;
  Visto il regolamento per il funzionamento  del  sistema  telematico
delle  borse  valori,  approvato  con  delibera n. 8221 del 12 luglio
1994, e le successive modifiche ed integrazioni;
  Ritenuto opportuno  modificare  le  modalita'  di  conclusione  dei
contratti  nella  fase  di  sottoscrizione,  di  cui  all'art. 33 del
regolamento n. 8221/94,  prevedendo  l'abbinamento  automatico  delle
proposte   al   fine  di  agevolare  l'operativita'  degli  operatori
autorizzati;
  Ritenuto,  altresi',  opportuno  prevedere  nella  citata  fase  di
sottoscrizione,  di  cui  all'art.  33  del  regolamento  n. 8221/94,
specifiche modalita' di conclusione dei contratti per le proposte che
presentano modalita' di esecuzione "Tutto o Niente";
  Considerata l'opportunita' di estendere le funzioni di riscontro  e
rettifica  giornalieri,  previste  nel citato regolamento n. 8221/94,
anche ai contratti aventi ad oggetto  titoli  di  Stato  o  garantiti
dallo  Stato  quotati  in  borsa  ed  ivi  stipulati,  nonche' titoli
obbligazionari quotati in borsa negoziati a  contante  e  diritti  di
opzione ammessi alla negoziazione in borsa;
                              Delibera:
  Il  regolamento  per  il funzionamento del sistema telematico delle
borse valori italiane approvato con delibera n. 8221  del  12  luglio
1994 e' modificato ed integrato come segue:
  1.  Dopo  la  lettera  o),  dell'art.  2,  e'  aggiunta la seguente
lettera:
   "  p)  'Liquidazione  a  contante  non   garantita'   designa   la
liquidazione  a  contante  dei  contratti aventi ad oggetto titoli di
Stato o garantiti dallo Stato quotati  in  borsa  ed  ivi  stipulati,
titoli obbligazionari quotati in borsa negoziati a contante e diritti
di opzione ammessi alla negoziazione in borsa.".
  2. L'art. 33 e' sostituito dal seguente:
  "Art.   33   (Fase   di  sottoscrizione)  .  -  1.  Nella  fase  di
sottoscrizione il sistema  consente  agli  operatori  autorizzati  di
immettere,  modificare, e cancellare proposte di negoziazione sia per
conto proprio sia per conto terzi.
   2. Il sistema da' esecuzione alle proposte immesse dagli operatori
secondo le modalita' di cui all'art. 40.".
  3. La lettera b), dell'art. 34 e' sostituita dalla seguente:
   " b) determina, per i valori mobiliari per  i  quali  siano  stati
conclusi  contratti  nella  fase  di sottoscrizione, i prezzi medi di
sottoscrizione di cui all'art. 41.".
  4. L'art. 36 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  36 (Proposte eseguibili in fase di sottoscrizione) . - 1. Le
proposte per l'esecuzione nella fase di sottoscrizione possono essere
immesse esclusivamente con 'limite di  prezzo'  e  con  le  eventuali
ulteriori modalita' di esecuzione di cui al comma 2.
   2.  E'  consentito specificare le seguenti modalita' di esecuzione
delle proposte:
    a) la modalita' di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 35;
    b) 'tutto o niente' (TON): la proposta  deve  essere  soddisfatta
integralmente al momento della sua sottoscrizione.
  L'Organo  di  controllo  di  cui  all'art.  62 stabilisce l'importo
minimo della proposta e l'importo minimo dei relativi incrementi.  La
presenza  del  parametro  TON  viene evidenziata sul book da apposito
indicatore.
   3. Il sistema consente  agli  operatori  autorizzati  di  limitare
l'esposizione  delle  proprie proposte ad una quantita' parziale; nel
caso di proposte con modalita' di esecuzione TON,  sia  la  quantita'
parziale sia la quantita' non esposta nel book devono essere comunque
non inferiori all'importo minimo di cui al comma 2.".
  5. L'art. 37 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  37 (Modalita' di ordinamento e priorita' di esecuzione delle
proposte) . - 1.  Il  sistema  provvede,  per  tutte  le  fasi  della
negoziazione,  ad  ogni  immissione, modificazione o cancellazione di
proposte e alla conclusione di  ciascun  contratto,  ad  ordinare  le
proposte  stesse  su  un  apposito  book  in  base  al  prezzo e alla
priorita' temporale, in ordine di prezzo decrescente per le  proposte
di  acquisto  e  crescente  per le proposte di vendita. Le proposte a
prezzo d'asta sono esposte prima delle proposte a prezzo  limitato  e
ordinate, tra loro, secondo la priorita' temporale di immissione.
   2.  Le  proposte sono eseguite dal sistema secondo le priorita' di
prezzo e di tempo di immissione.".
  6. L'art. 40 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 40 (Esecuzione delle proposte  e  conclusione  dei  contratti
nella  fase  di sottoscrizione) . - 1. Il sistema da' esecuzione alle
proposte secondo le seguenti modalita':
    a) proposte con limite di prezzo:
    il sistema abbina automaticamente, per la quantita'  disponibile,
la  proposta  immessa  o  modificata con una o piu' proposte di segno
contrario aventi prezzo uguale o migliore  della  proposta  stessa  e
conclude automaticamente uno o piu' contratti. Per ciascuna proposta,
l'eventuale quantita' insoddisfatta rimane visualizzata nel book;
    b) proposte con limite di prezzo e modalita' di esecuzione 'tutto
o niente' (TON):
    il  sistema consente agli operatori autorizzati di sottoscrivere,
mediante applicazione, le proposte esposte nel book con modalita'  di
esecuzione   'TON'  e  conclude  automaticamente  per  ogni  proposta
sottoscritta il relativo  contratto;  tali  proposte  possono  essere
sottoscritte  solo  singolarmente.  La sottoscrizione avviene, a pari
condizioni di quantita',  rispettando  l'ordinamento  delle  proposte
secondo la priorita' di prezzo e di tempo di immissione.".
  7. L'art. 41 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  41  (Prezzi  medi  di  sottoscrizione)  . - 1. Nella fase di
chiusura  il  sistema  calcola  separatamente  il  prezzo  medio   di
sottoscrizione  per  abbinamento ed il prezzo medio di sottoscrizione
per applicazione.
  2.  Il  prezzo  medio di sottoscrizione per abbinamento e' dato dal
prezzo medio ponderato dei soli contratti derivanti  dall'abbinamento
automatico delle proposte a prezzo limitato.
   3.  Il prezzo medio di sottoscrizione per applicazione e' dato dal
prezzo medio ponderato dei contratti derivanti dalla  sottoscrizione,
mediante applicazione, delle proposte a prezzo limitato con parametro
di negoziazione TON.".
  8. Il comma 2, dell'art. 43 e' sostituito dal seguente:
  "  2.  Il  sistema  rende,  inoltre, disponibili almeno le seguenti
informazioni:
   ultimo prezzo valido;
   prezzo, quantita' e ora dell'ultimo  contratto  concluso  mediante
abbinamento automatico delle proposte;
   prezzo,  quantita'  e  ora dell'ultimo contratto concluso mediante
sottoscrizione per  applicazione  delle  proposte  con  parametro  di
negoziazione TON;
   indicatore di eventuale sospensione del valore mobiliare;
   ora di elaborazione richiesta.".
  9.  Il  comma  4  ed  il  comma 5, dell'art. 52 sono sostituiti dai
seguenti commi:
  " 4. Nella fase di sottoscrizione il sistema telematico fornisce ad
intervalli di tempo determinati  le  informazioni  relative  ai  soli
valori  mobiliari ammessi in detta fase. Per ogni valore mobiliare il
sistema telematico fornisce almeno le seguenti informazioni:
   ultimo prezzo valido;
   prezzo  e  quantita'  dell'ultimo  contratto   concluso   mediante
abbinamento automatico delle proposte;
   prezzo   e   quantita'  dell'ultimo  contratto  concluso  mediante
sottoscrizione per  applicazione  delle  proposte  con  parametro  di
negoziazione TON;
   prezzo  e  quantita'  della migliore proposta a prezzo limitato in
acquisto ed in vendita;
   prezzo e  quantita'  della  migliore  proposta  con  parametro  di
negoziazione TON in acquisto ed in vendita;
   indicatore di eventuale sospensione del valore mobiliare;
   ora di aggiornamento delle informazioni fornite.
   5.  Nella fase di chiusura il sistema telematico fornisce per ogni
valore mobiliare almeno le seguenti informazioni:
   prezzo ufficiale della seduta di cui all'art. 55;
   prezzo  medio  di  sottoscrizione  per  abbinamento   e   relativa
quantita' totale scambiata;
   prezzo   medio  di  sottoscrizione  per  applicazione  e  relativa
quantita' totale scambiata;
   prezzo  e  quantita'  dell'ultimo  contratto   concluso   mediante
abbinamento automatico delle proposte;
   prezzo   e   quantita'  dell'ultimo  contratto  concluso  mediante
sottoscrizione per  applicazione  delle  proposte  con  parametro  di
negoziazione TON;
   controvalore  scambiato  e  numero  di contratti conclusi mediante
abbinamento automatico delle proposte;
   controvalore scambiato e numero  di  contratti  conclusi  mediante
sottoscrizione  per  applicazione  delle  proposte  con  parametro di
negoziazione TON;
   indicatore di eventuale sospensione del valore mobiliare.".
  10. L'art. 54 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 54 (Listino ufficiale di borsa dei valori mobiliari negoziati
sul  MOT)  .  -  1.  Il  modello  di  listino  ufficiale per i valori
mobiliari negoziati mediante MOT espone  per  ogni  titolo  almeno  i
seguenti dati sui contratti conclusi:
   il prezzo ufficiale giornaliero;
   l'ultimo  prezzo  valido, di cui all'art. 2, con indicazione della
data;
   il prezzo d'asta determinatosi nell'ultima asta  definitiva  o  di
rinvio conclusa (prezzo seduta precedente);
   il  prezzo  d'asta  definitiva  o  di  rinvio  della  giornata con
l'indicazione della quantita' scambiata;
   il prezzo medio  di  sottoscrizione  per  abbinamento  e  relativa
quantita' totale scambiata;
   il  prezzo  medio  di  sottoscrizione  per applicazione e relativa
quantita' totale scambiata.
   2. Al termine delle fasi della negoziazione il consiglio di Borsa,
tenuto  conto  delle  eventuali  rettifiche   effettuate   ai   sensi
dell'ultimo  comma dell'art. 62, dispone la pubblicazione del listino
di borsa della giornata.".
  11. L'art. 55 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 55 (Prezzo ufficiale giornaliero) . - 1. Ad ogni  effetto  di
legge,  il  prezzo  ufficiale giornaliero di ciascun titolo negoziato
sul MOT e' dato dal giornaliero di ciascun titolo negoziato  sul  MOT
e' dato dal prezzo di asta e, in mancanza di questo, dal prezzo medio
di sottoscrizione per abbinamento di cui al comma 2 dell'art. 41.".
  12. Il comma 6, dell'art. 73, e' sostituito dal seguente:
  " 6. Il sistema consente che siano dichiarate operazioni accessorie
(compensi) sino al giorno antecedente quello di liquidazione.".
  13.  La  rubrica  ed  il comma 1, dell'art. 75, sono sostituiti dai
seguenti:
  "Art.  75  (Data  di  liquidazione  dei  contratti  dichiarati   al
sistema). - 1. Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di
compravendita  quale  data di liquidazione, il quinto giorno di borsa
aperta successivo a quello della data di eseguito.  Ai  contratti  di
compravendita  aventi  ad oggetto obbligazioni convertibili stipulati
nei quattro giorni precedenti  la  data  di  ultima  conversione,  il
sistema  attribuisce  automaticamente  quale  data di liquidazione il
giorno di ultima conversione.".
  14. Il comma 2, dell'art. 76, e' sostituito dal seguente:
  " 2. Il sistema esegue il  riscontro  automatico  delle  operazioni
accessorie  dichiarate  dagli operatori autorizzati e dai committenti
di cui all'art. 69, comma 1, fino al giorno antecedente  la  data  di
liquidazione,  segnalando  le  eventuali  discordanze  rilevate nelle
dichiarazioni giornaliere per le conseguenti rettifiche.".
  15. Il comma 5, dell'art. 76, e' sostituito dal seguente:
  "  5.  I   contratti   conclusi   con   modalita'   diverse   dalla
contrattazione  continua  e  le operazioni accessorie riscontrati dal
sistema possono essere cancellati da parte di entrambi i  dichiaranti
esclusivamente  nello  stesso  giorno di comunicazione al sistema. In
tal caso il sistema stesso fornisce alla Consob apposita segnalazione
relativa ai contratti riscontrati e cancellati.".
  16. Il comma 8, dell'art. 76, e' sostituito dal seguente:
  "  8.  Le  rettifiche  di  cui  al comma 2 relative alle operazioni
accessorie devono essere eseguite entro l'orario stabilito del giorno
antecedente la data di liquidazione delle operazioni stesse.".
  17. Dopo l'art. 78 e' inserito il seguente capo:
                              "Capo III
SISTEMA DI RISCONTRO E RETTIFICA GIORNALIERI DEI CONTRATTI AVENTI AD
   OGGETTO TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO QUOTATI  IN  BORSA
   ED IVI STIPULATI, TITOLI OBBLIGAZIONARI QUOTATI IN BORSA NEGOZIATI
   A CONTANTE E LIQUIDATI NELLA LIQUIDAZIONE A CONTANTE NON GARANTITA
   NONCHE' DIRITTI DI OPZIONE AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE IN BORSA.
  Art.  78-bis  (Funzioni  del  sistema). - 1. Il sistema consente il
riscontro e la rettifica dei contratti aventi ad  oggetto  titoli  di
Stato  o  garantiti  dallo  Stato  quotati in borsa ed ivi stipulati,
titoli  obbligazionari  quotati  in  borsa  negoziati  a  contante  e
liquidati nella liquidazione a contante non garantita nonche' diritti
di   opzione  ammessi  alla  negoziazione  in  borsa  e  le  relative
operazioni  accessorie  (compensi)  rispettivamente  stipulati  dagli
operatori  autorizzati  e  dagli  altri  intermediari  aderenti  alla
liquidazione a contante non garantita.
  2. Il sistema,  inoltre,  procede  alla  determinazione  dei  saldi
bilaterali,  preventivamente  riscontrati,  delle  operazioni  di cui
sopra ai fini della loro presentazione, in via esclusiva, alle stanze
di compensazione.
  3. Limitatamente ai contratti stipulati da operatori  non  aderenti
alla  stanza  di  compensazione di Milano ed aventi ad oggetto valori
mobiliari non depositati presso sistemi di  deposito  accentrato,  il
sistema   non   provvede  alla  loro  presentazione  alle  stanze  di
compensazione dando apposita evidenza agli operatori interessati.
  Art.  78-ter  (Dichiarazioni  degli  operatori  autorizzati  e  dei
committenti).  -  1.  I  dati  relativi  ai  contratti conclusi dagli
operatori mediante il sistema telematico per  la  negoziazione  delle
obbligazioni  e dei titoli di stato quotati (MOT) e, relativamente ai
diritti di opzione, conclusi mediante il  sistema  di  contrattazione
continua,  sono  giornalmente  completati con le indicazioni relative
alla eventuale vendita allo scoperto, alla eventuale  ricopertura  di
precedenti  vendite  allo scoperto ed alla tipologia del committente,
entro l'orario stabilito del giorno di contrattazione.
  2.  I  dati  relativi  ai   contratti   che   hanno   per   oggetto
rispettivamente  titoli  obbligazionari diversi dai titoli di Stato o
garantiti dallo Stato, quotati in borsa e diritti di opzione che sono
stati  conclusi  dagli  operatori   con   modalita'   diverse   dalla
negoziazione   nel   MOT   e   dalla  contrattazione  continua,  sono
giornalmente  dichiarati  dagli   operatori   medesimi   al   sistema
telematico  entro l'orario stabilito del giorno di contrattazione. Le
dichiarazioni  relative  ai  contratti  contengono   le   indicazioni
necessarie  al  riscontro  del  contratto  stesso e sono giornalmente
completate con le indicazioni di cui al comma 1 e  con  l'indicazione
del mercato di negoziazione.
  3.  Il  sistema  consente, altresi', che siano dichiarati contratti
aventi  data  di  eseguito  il  giorno   precedente   a   quello   di
dichiarazione al sistema. Le relative dichiarazioni sono inserite nel
sistema entro l'orario stabilito e sono completate con le indicazioni
di cui al comma 1 e con l'indicazione del mercato di negoziazione.
  4.  Il  sistema consente che siano dichiarate operazioni accessorie
(compensi) sino al giorno antecedente quello di liquidazione.
  5. I committenti che provvedono alla liquidazione dei contratti nei
confronti degli operatori autorizzati, anche  per  conto  della  loro
clientela, dichiarano al sistema telematico i contratti conclusi e le
operazioni  accessorie secondo le modalita' e nei termini previsti ai
commi 2, 3 e 4.
  Art. 78-quater (Data di liquidazione dei  contratti  dichiarati  al
sistema). - 1. E' Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti
di  compravendita  aventi  ad oggetto titoli di Stato garantiti dallo
Stato ed obbligazioni quotate in borsa, quale data  di  liquidazione,
il  terzo  giorno  di  borsa aperta successivo a quello della data di
eseguito ed ai contratti aventi ad  oggetto  diritti  di  opzione  il
giorno di liquidazione stabilito dall'apposito calendario determinato
dal Consiglio di Borsa.
  Art.  78-quinquies  (Riscontro  dei  contratti  conclusi).  - 1. Il
sistema esegue il riscontro automatico dei contratti dichiarati dagli
operatori autorizzati e dai committenti di cui all'art. 78-ter, comma
5, entro il  giorno  successivo  a  quello  della  data  di  eseguito
segnalando  le  eventuali  discordanze  rilevate  nelle dichiarazioni
giornaliere per le conseguenti rettifiche.
  2. Il sistema  esegue  il  riscontro  automatico  delle  operazioni
accessorie  dichiarate  dagli operatori autorizzati e dai committenti
di cui all'art. 78-ter, comma 5, fino al giorno antecedente  la  data
di  liquidazione  segnalando  le eventuali discordanze rilevate nelle
dichiarazioni giornaliere per le conseguenti rettifiche.
  3. I contratti e le operazioni accessorie riscontrati  dal  sistema
non sono piu' modificabili da parte dei dichiaranti.
  4.  I contratti conclusi per il tramite del MOT e, relativamente ai
contratti aventi ad oggetto  diritti  di  opzione,  conclusi  per  il
tramite  del sistema di contrattazione continua, sono automaticamente
riscontrati dal sistema e possono  essere  cancellati  esclusivamente
dalla Consob secondo le modalita' previste all'art. 62, comma 4.
  5.  I contratti conclusi con modalita' diverse dalla contrattazione
nel MOT e dalla contrattazione continua e  le  operazioni  accessorie
riscontrati  dal  sistema  possono  essere  cancellati  da  parte  di
entrambi  i  dichiaranti  esclusivamente  nello  stesso   giorno   di
comunicazione al sistema. In tal caso il sistema stesso fornisce alla
Consob  apposita  segnalazione  relativa  ai  contratti riscontrati e
cancellati.
  6.  Le  rettifiche  di  cui  al  comma  1,  relative  ai  contratti
dichiarati,  debbono  essere  eseguite  entro  l'orario stabilito del
giorno successivo alla data di eseguito del  contratto.  In  caso  di
mancata   rettifica   nei   termini   stabiliti,  il  sistema  storna
automaticamente i contratti segnalati dandone apposita  comunicazione
alla Consob ed ai dichiaranti dei contratti stornati.
  7.  Le  rettifiche  di  cui  al  comma  2  relative alle operazioni
accessorie devono essere eseguite entro l'orario stabilito del giorno
antecedente la data di liquidazione delle operazioni stesse. In  caso
di  mancata  rettifica  nei  termini  stabiliti,  il  sistema  storna
automaticamente  le  operazioni  accessorie  segnalate   e   ne   da'
comunicazione ai dichiaranti stessi.".
  18.  La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel  Bollettino  della  Consob;  sara',  altresi',
inviata  al  Consiglio di Borsa che ne curera' la diffusione nei modi
d'uso.
  I  punti  da  2 a 11 della presente delibera entreranno in vigore a
partire dal 30 ottobre 1995.
  I punti 1 e 12, 13,  14,  15,  16  e  17  della  presente  delibera
entreranno in vigore dal 1 dicembre 1995.
   Milano, 20 settembre 1995
                                              Il presidente: BERLANDA