Modifiche ed integrazioni al regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994. (Deliberazione n. 9452).(GU n.229 del 30-9-1995)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 3, lettera f), sub art. 1, della citata legge 7 giugno 1974, n. 216; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto in particolare, l'art. 20, commi 1 e 2, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994, e le successive modifiche ed integrazioni; Ritenuto opportuno modificare le modalita' di conclusione dei contratti nella fase di sottoscrizione, di cui all'art. 33 del regolamento n. 8221/94, prevedendo l'abbinamento automatico delle proposte al fine di agevolare l'operativita' degli operatori autorizzati; Ritenuto, altresi', opportuno prevedere nella citata fase di sottoscrizione, di cui all'art. 33 del regolamento n. 8221/94, specifiche modalita' di conclusione dei contratti per le proposte che presentano modalita' di esecuzione "Tutto o Niente"; Considerata l'opportunita' di estendere le funzioni di riscontro e rettifica giornalieri, previste nel citato regolamento n. 8221/94, anche ai contratti aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato quotati in borsa ed ivi stipulati, nonche' titoli obbligazionari quotati in borsa negoziati a contante e diritti di opzione ammessi alla negoziazione in borsa; Delibera: Il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994 e' modificato ed integrato come segue: 1. Dopo la lettera o), dell'art. 2, e' aggiunta la seguente lettera: " p) 'Liquidazione a contante non garantita' designa la liquidazione a contante dei contratti aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato quotati in borsa ed ivi stipulati, titoli obbligazionari quotati in borsa negoziati a contante e diritti di opzione ammessi alla negoziazione in borsa.". 2. L'art. 33 e' sostituito dal seguente: "Art. 33 (Fase di sottoscrizione) . - 1. Nella fase di sottoscrizione il sistema consente agli operatori autorizzati di immettere, modificare, e cancellare proposte di negoziazione sia per conto proprio sia per conto terzi. 2. Il sistema da' esecuzione alle proposte immesse dagli operatori secondo le modalita' di cui all'art. 40.". 3. La lettera b), dell'art. 34 e' sostituita dalla seguente: " b) determina, per i valori mobiliari per i quali siano stati conclusi contratti nella fase di sottoscrizione, i prezzi medi di sottoscrizione di cui all'art. 41.". 4. L'art. 36 e' sostituito dal seguente: "Art. 36 (Proposte eseguibili in fase di sottoscrizione) . - 1. Le proposte per l'esecuzione nella fase di sottoscrizione possono essere immesse esclusivamente con 'limite di prezzo' e con le eventuali ulteriori modalita' di esecuzione di cui al comma 2. 2. E' consentito specificare le seguenti modalita' di esecuzione delle proposte: a) la modalita' di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 35; b) 'tutto o niente' (TON): la proposta deve essere soddisfatta integralmente al momento della sua sottoscrizione. L'Organo di controllo di cui all'art. 62 stabilisce l'importo minimo della proposta e l'importo minimo dei relativi incrementi. La presenza del parametro TON viene evidenziata sul book da apposito indicatore. 3. Il sistema consente agli operatori autorizzati di limitare l'esposizione delle proprie proposte ad una quantita' parziale; nel caso di proposte con modalita' di esecuzione TON, sia la quantita' parziale sia la quantita' non esposta nel book devono essere comunque non inferiori all'importo minimo di cui al comma 2.". 5. L'art. 37 e' sostituito dal seguente: "Art. 37 (Modalita' di ordinamento e priorita' di esecuzione delle proposte) . - 1. Il sistema provvede, per tutte le fasi della negoziazione, ad ogni immissione, modificazione o cancellazione di proposte e alla conclusione di ciascun contratto, ad ordinare le proposte stesse su un apposito book in base al prezzo e alla priorita' temporale, in ordine di prezzo decrescente per le proposte di acquisto e crescente per le proposte di vendita. Le proposte a prezzo d'asta sono esposte prima delle proposte a prezzo limitato e ordinate, tra loro, secondo la priorita' temporale di immissione. 2. Le proposte sono eseguite dal sistema secondo le priorita' di prezzo e di tempo di immissione.". 6. L'art. 40 e' sostituito dal seguente: "Art. 40 (Esecuzione delle proposte e conclusione dei contratti nella fase di sottoscrizione) . - 1. Il sistema da' esecuzione alle proposte secondo le seguenti modalita': a) proposte con limite di prezzo: il sistema abbina automaticamente, per la quantita' disponibile, la proposta immessa o modificata con una o piu' proposte di segno contrario aventi prezzo uguale o migliore della proposta stessa e conclude automaticamente uno o piu' contratti. Per ciascuna proposta, l'eventuale quantita' insoddisfatta rimane visualizzata nel book; b) proposte con limite di prezzo e modalita' di esecuzione 'tutto o niente' (TON): il sistema consente agli operatori autorizzati di sottoscrivere, mediante applicazione, le proposte esposte nel book con modalita' di esecuzione 'TON' e conclude automaticamente per ogni proposta sottoscritta il relativo contratto; tali proposte possono essere sottoscritte solo singolarmente. La sottoscrizione avviene, a pari condizioni di quantita', rispettando l'ordinamento delle proposte secondo la priorita' di prezzo e di tempo di immissione.". 7. L'art. 41 e' sostituito dal seguente: "Art. 41 (Prezzi medi di sottoscrizione) . - 1. Nella fase di chiusura il sistema calcola separatamente il prezzo medio di sottoscrizione per abbinamento ed il prezzo medio di sottoscrizione per applicazione. 2. Il prezzo medio di sottoscrizione per abbinamento e' dato dal prezzo medio ponderato dei soli contratti derivanti dall'abbinamento automatico delle proposte a prezzo limitato. 3. Il prezzo medio di sottoscrizione per applicazione e' dato dal prezzo medio ponderato dei contratti derivanti dalla sottoscrizione, mediante applicazione, delle proposte a prezzo limitato con parametro di negoziazione TON.". 8. Il comma 2, dell'art. 43 e' sostituito dal seguente: " 2. Il sistema rende, inoltre, disponibili almeno le seguenti informazioni: ultimo prezzo valido; prezzo, quantita' e ora dell'ultimo contratto concluso mediante abbinamento automatico delle proposte; prezzo, quantita' e ora dell'ultimo contratto concluso mediante sottoscrizione per applicazione delle proposte con parametro di negoziazione TON; indicatore di eventuale sospensione del valore mobiliare; ora di elaborazione richiesta.". 9. Il comma 4 ed il comma 5, dell'art. 52 sono sostituiti dai seguenti commi: " 4. Nella fase di sottoscrizione il sistema telematico fornisce ad intervalli di tempo determinati le informazioni relative ai soli valori mobiliari ammessi in detta fase. Per ogni valore mobiliare il sistema telematico fornisce almeno le seguenti informazioni: ultimo prezzo valido; prezzo e quantita' dell'ultimo contratto concluso mediante abbinamento automatico delle proposte; prezzo e quantita' dell'ultimo contratto concluso mediante sottoscrizione per applicazione delle proposte con parametro di negoziazione TON; prezzo e quantita' della migliore proposta a prezzo limitato in acquisto ed in vendita; prezzo e quantita' della migliore proposta con parametro di negoziazione TON in acquisto ed in vendita; indicatore di eventuale sospensione del valore mobiliare; ora di aggiornamento delle informazioni fornite. 5. Nella fase di chiusura il sistema telematico fornisce per ogni valore mobiliare almeno le seguenti informazioni: prezzo ufficiale della seduta di cui all'art. 55; prezzo medio di sottoscrizione per abbinamento e relativa quantita' totale scambiata; prezzo medio di sottoscrizione per applicazione e relativa quantita' totale scambiata; prezzo e quantita' dell'ultimo contratto concluso mediante abbinamento automatico delle proposte; prezzo e quantita' dell'ultimo contratto concluso mediante sottoscrizione per applicazione delle proposte con parametro di negoziazione TON; controvalore scambiato e numero di contratti conclusi mediante abbinamento automatico delle proposte; controvalore scambiato e numero di contratti conclusi mediante sottoscrizione per applicazione delle proposte con parametro di negoziazione TON; indicatore di eventuale sospensione del valore mobiliare.". 10. L'art. 54 e' sostituito dal seguente: "Art. 54 (Listino ufficiale di borsa dei valori mobiliari negoziati sul MOT) . - 1. Il modello di listino ufficiale per i valori mobiliari negoziati mediante MOT espone per ogni titolo almeno i seguenti dati sui contratti conclusi: il prezzo ufficiale giornaliero; l'ultimo prezzo valido, di cui all'art. 2, con indicazione della data; il prezzo d'asta determinatosi nell'ultima asta definitiva o di rinvio conclusa (prezzo seduta precedente); il prezzo d'asta definitiva o di rinvio della giornata con l'indicazione della quantita' scambiata; il prezzo medio di sottoscrizione per abbinamento e relativa quantita' totale scambiata; il prezzo medio di sottoscrizione per applicazione e relativa quantita' totale scambiata. 2. Al termine delle fasi della negoziazione il consiglio di Borsa, tenuto conto delle eventuali rettifiche effettuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 62, dispone la pubblicazione del listino di borsa della giornata.". 11. L'art. 55 e' sostituito dal seguente: "Art. 55 (Prezzo ufficiale giornaliero) . - 1. Ad ogni effetto di legge, il prezzo ufficiale giornaliero di ciascun titolo negoziato sul MOT e' dato dal giornaliero di ciascun titolo negoziato sul MOT e' dato dal prezzo di asta e, in mancanza di questo, dal prezzo medio di sottoscrizione per abbinamento di cui al comma 2 dell'art. 41.". 12. Il comma 6, dell'art. 73, e' sostituito dal seguente: " 6. Il sistema consente che siano dichiarate operazioni accessorie (compensi) sino al giorno antecedente quello di liquidazione.". 13. La rubrica ed il comma 1, dell'art. 75, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 75 (Data di liquidazione dei contratti dichiarati al sistema). - 1. Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di compravendita quale data di liquidazione, il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello della data di eseguito. Ai contratti di compravendita aventi ad oggetto obbligazioni convertibili stipulati nei quattro giorni precedenti la data di ultima conversione, il sistema attribuisce automaticamente quale data di liquidazione il giorno di ultima conversione.". 14. Il comma 2, dell'art. 76, e' sostituito dal seguente: " 2. Il sistema esegue il riscontro automatico delle operazioni accessorie dichiarate dagli operatori autorizzati e dai committenti di cui all'art. 69, comma 1, fino al giorno antecedente la data di liquidazione, segnalando le eventuali discordanze rilevate nelle dichiarazioni giornaliere per le conseguenti rettifiche.". 15. Il comma 5, dell'art. 76, e' sostituito dal seguente: " 5. I contratti conclusi con modalita' diverse dalla contrattazione continua e le operazioni accessorie riscontrati dal sistema possono essere cancellati da parte di entrambi i dichiaranti esclusivamente nello stesso giorno di comunicazione al sistema. In tal caso il sistema stesso fornisce alla Consob apposita segnalazione relativa ai contratti riscontrati e cancellati.". 16. Il comma 8, dell'art. 76, e' sostituito dal seguente: " 8. Le rettifiche di cui al comma 2 relative alle operazioni accessorie devono essere eseguite entro l'orario stabilito del giorno antecedente la data di liquidazione delle operazioni stesse.". 17. Dopo l'art. 78 e' inserito il seguente capo: "Capo III SISTEMA DI RISCONTRO E RETTIFICA GIORNALIERI DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO QUOTATI IN BORSA ED IVI STIPULATI, TITOLI OBBLIGAZIONARI QUOTATI IN BORSA NEGOZIATI A CONTANTE E LIQUIDATI NELLA LIQUIDAZIONE A CONTANTE NON GARANTITA NONCHE' DIRITTI DI OPZIONE AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE IN BORSA. Art. 78-bis (Funzioni del sistema). - 1. Il sistema consente il riscontro e la rettifica dei contratti aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato quotati in borsa ed ivi stipulati, titoli obbligazionari quotati in borsa negoziati a contante e liquidati nella liquidazione a contante non garantita nonche' diritti di opzione ammessi alla negoziazione in borsa e le relative operazioni accessorie (compensi) rispettivamente stipulati dagli operatori autorizzati e dagli altri intermediari aderenti alla liquidazione a contante non garantita. 2. Il sistema, inoltre, procede alla determinazione dei saldi bilaterali, preventivamente riscontrati, delle operazioni di cui sopra ai fini della loro presentazione, in via esclusiva, alle stanze di compensazione. 3. Limitatamente ai contratti stipulati da operatori non aderenti alla stanza di compensazione di Milano ed aventi ad oggetto valori mobiliari non depositati presso sistemi di deposito accentrato, il sistema non provvede alla loro presentazione alle stanze di compensazione dando apposita evidenza agli operatori interessati. Art. 78-ter (Dichiarazioni degli operatori autorizzati e dei committenti). - 1. I dati relativi ai contratti conclusi dagli operatori mediante il sistema telematico per la negoziazione delle obbligazioni e dei titoli di stato quotati (MOT) e, relativamente ai diritti di opzione, conclusi mediante il sistema di contrattazione continua, sono giornalmente completati con le indicazioni relative alla eventuale vendita allo scoperto, alla eventuale ricopertura di precedenti vendite allo scoperto ed alla tipologia del committente, entro l'orario stabilito del giorno di contrattazione. 2. I dati relativi ai contratti che hanno per oggetto rispettivamente titoli obbligazionari diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati in borsa e diritti di opzione che sono stati conclusi dagli operatori con modalita' diverse dalla negoziazione nel MOT e dalla contrattazione continua, sono giornalmente dichiarati dagli operatori medesimi al sistema telematico entro l'orario stabilito del giorno di contrattazione. Le dichiarazioni relative ai contratti contengono le indicazioni necessarie al riscontro del contratto stesso e sono giornalmente completate con le indicazioni di cui al comma 1 e con l'indicazione del mercato di negoziazione. 3. Il sistema consente, altresi', che siano dichiarati contratti aventi data di eseguito il giorno precedente a quello di dichiarazione al sistema. Le relative dichiarazioni sono inserite nel sistema entro l'orario stabilito e sono completate con le indicazioni di cui al comma 1 e con l'indicazione del mercato di negoziazione. 4. Il sistema consente che siano dichiarate operazioni accessorie (compensi) sino al giorno antecedente quello di liquidazione. 5. I committenti che provvedono alla liquidazione dei contratti nei confronti degli operatori autorizzati, anche per conto della loro clientela, dichiarano al sistema telematico i contratti conclusi e le operazioni accessorie secondo le modalita' e nei termini previsti ai commi 2, 3 e 4. Art. 78-quater (Data di liquidazione dei contratti dichiarati al sistema). - 1. E' Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di compravendita aventi ad oggetto titoli di Stato garantiti dallo Stato ed obbligazioni quotate in borsa, quale data di liquidazione, il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello della data di eseguito ed ai contratti aventi ad oggetto diritti di opzione il giorno di liquidazione stabilito dall'apposito calendario determinato dal Consiglio di Borsa. Art. 78-quinquies (Riscontro dei contratti conclusi). - 1. Il sistema esegue il riscontro automatico dei contratti dichiarati dagli operatori autorizzati e dai committenti di cui all'art. 78-ter, comma 5, entro il giorno successivo a quello della data di eseguito segnalando le eventuali discordanze rilevate nelle dichiarazioni giornaliere per le conseguenti rettifiche. 2. Il sistema esegue il riscontro automatico delle operazioni accessorie dichiarate dagli operatori autorizzati e dai committenti di cui all'art. 78-ter, comma 5, fino al giorno antecedente la data di liquidazione segnalando le eventuali discordanze rilevate nelle dichiarazioni giornaliere per le conseguenti rettifiche. 3. I contratti e le operazioni accessorie riscontrati dal sistema non sono piu' modificabili da parte dei dichiaranti. 4. I contratti conclusi per il tramite del MOT e, relativamente ai contratti aventi ad oggetto diritti di opzione, conclusi per il tramite del sistema di contrattazione continua, sono automaticamente riscontrati dal sistema e possono essere cancellati esclusivamente dalla Consob secondo le modalita' previste all'art. 62, comma 4. 5. I contratti conclusi con modalita' diverse dalla contrattazione nel MOT e dalla contrattazione continua e le operazioni accessorie riscontrati dal sistema possono essere cancellati da parte di entrambi i dichiaranti esclusivamente nello stesso giorno di comunicazione al sistema. In tal caso il sistema stesso fornisce alla Consob apposita segnalazione relativa ai contratti riscontrati e cancellati. 6. Le rettifiche di cui al comma 1, relative ai contratti dichiarati, debbono essere eseguite entro l'orario stabilito del giorno successivo alla data di eseguito del contratto. In caso di mancata rettifica nei termini stabiliti, il sistema storna automaticamente i contratti segnalati dandone apposita comunicazione alla Consob ed ai dichiaranti dei contratti stornati. 7. Le rettifiche di cui al comma 2 relative alle operazioni accessorie devono essere eseguite entro l'orario stabilito del giorno antecedente la data di liquidazione delle operazioni stesse. In caso di mancata rettifica nei termini stabiliti, il sistema storna automaticamente le operazioni accessorie segnalate e ne da' comunicazione ai dichiaranti stessi.". 18. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob; sara', altresi', inviata al Consiglio di Borsa che ne curera' la diffusione nei modi d'uso. I punti da 2 a 11 della presente delibera entreranno in vigore a partire dal 30 ottobre 1995. I punti 1 e 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della presente delibera entreranno in vigore dal 1 dicembre 1995. Milano, 20 settembre 1995 Il presidente: BERLANDA