MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.229 del 30-9-1995)

   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 22 agosto 1994 al 21 agosto 1995,  della  ditta  S.c.r.l.
Coop.  Comin,  con  sede  in Siracusa e unita' di Augusta (Siracusa),
Priolo (Siracusa) e Siracusa.
   Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.c.r.l. Coop. Comin, con sede in Siracusa e
unita' di Augusta (Siracusa), Priolo (Siracusa) e  Siracusa,  per  il
periodo dal 22 agosto 1994 al 21 febbraio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza
22 agosto 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 22
agosto  1994,  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.c.r.l. Coop. Comin, con sede in Siracusa e unita' di  Augusta
(Siracusa),  Priolo  (Siracusa)  e  Siracusa,  per  il periodo dal 22
febbraio 1995 al 21 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1995  con  decorrenza  22
febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  agosto  1994  al  31 luglio 1995, della ditta S.r.l.
Siciltecnica, con sede in  Augusta  (Siracusa)  e  unita'  di  Priolo
(Siracusa).
   Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Siciltecnica, con  sede  in  Augusta  e
unita'  di  Priolo (Siracusa), per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31
febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1994 con decorrenza 1
gennaio 1994.
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale, con effetto dal  1
agosto  1994,  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l. Siciltecnica, con sede in Augusta (Siracusa) e unita' di
Priolo (Siracusa), per il periodo dal 1 febbraio 1995  al  31  luglio
1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  23 marzo 1995 con decorrenza 1
febbraio 1995;
    5) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge
n. 223/91, relativi al periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994,
della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Catania
e Messina, con sede in Catania e unita' di Catania e Messina.
   Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore corresponsione del trattamento straodinario di integrazione
salariale  per  liquidazione  coatta,  gia'  disposta   con   decreto
ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 19 ottobre 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l.
Consorzio  agrario interprovinciale di Catania e Messina, con sede in
Catania e unita' di Catania e Messina, per il periodo dal 19  ottobre
1993 al 18 aprile 1994.
   Art. 3, comma 2, legge n. 223/91 - Decreto del 27 febbraio 1987.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dall'8  febbraio 1994 al 7 febbraio 1995, della ditta S.p.a.
Isopol, con sede in Torre Le Nocelle (Avellino) e unita' di Torre  Le
Nocelle (Avellino).
   Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Isopol, con sede in Torre Le Nocelle
(Avellino) e unita' di Torre Le Nocelle (Avellino),  per  il  periodo
dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  l'8  marzo  1994  con decorrenza 8
febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale, con effetto dall'8
febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Isopol, con sede in Torre Le Nocelle (Avellino) e unita'
di  Torre Le Nocelle (Avellino), per il periodo dall'8 agosto 1994 al
7 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 8
agosto 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 25 aprile 1994 al 24  aprile  1995,  della  ditta  S.p.a.
SI.TE.CO., con sede in Chieti Scalo e unita' di Chieti Scalo.
   Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. SI.TE.CO, con sede in  Chieti  Scalo  e
unita'  di  Chieti  Scalo,  per  il  periodo dal 25 aprile 1994 al 24
ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 24
aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    9)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 2 maggio 1994  al  1  maggio  1995,  della  ditta  S.r.l.
Co.Mec.  F.lli  Ricciardi  Di  Sabato, con sede in Napoli e unita' di
Napoli.
   Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.r.l. Co.Mec. F.lli Ricciardi Di Sabato, con
sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 2  maggio  1994
al 1 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 21 giugno 1994 con decorrenza 2
maggio 1994.
   10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale, con effetto dal  2
maggio  1994,  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l. Co.Mec. F.lli Ricciardi Di Sabato, con sede in Napoli  e
unita'  di  Napoli,  per  il periodo dal 20 dicembre 1994 al 1 maggio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1994 con decorrenza  2
novembre 1994.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/93.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, e' approvato il  programma
per  crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 10 gennaio 1994 al
9 aprile 1994, della ditta S.p.a. Sicar,  con  sede  in  Isola  delle
Femmine (Palermo) e unita' di Isola delle Femmine (Palermo).
   Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Sicar, con sede in Isola delle  Femmine
(Palermo)  e  unita' di Isola delle Femmine (Palermo), per il periodo
dal 10 gennaio 1994 al 9 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 10
gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Scev,  con  sede  in  Catania  e unita' di
Catania, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 26 ottobre 1993 al 25 aprile 1994.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta   come   sopra   e'
ulteriormente prorogata dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Farmitalia Carlo Erba, ora Pharmacia S.p.a.,
con sede in Milano e unita' di Centro ricerche di Nerviano  (Milano),
via   Bezzi  (Milano)  e  via  Imbonati  (Milano),  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 2 dicembre 1993 al 1 giugno 1994.
   La   corresponsione   del   trattamento  disposta  come  sopra  e'
ulteriormente prorogata dal 2 giugno 1994 al 1 dicembre 1994.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16  giugno  1994,  n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali  italiani,  con
sede  in  Trieste  e divisione motori diesel di Bari, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 30 settembre 1994 al 29 marzo 1995.
   La   corresponsione   del   trattamento  disposta  come  sopra  e'
ulteriormente prorogata dal 30 marzo 1995 al 29 settembre 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16  giugno  1994,  n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali  italiani,  con
sede  in  Trieste  e  unita' di Livorno, Oarn di Genova e Taranto, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi'  concesso,  per  il  periodo  dal 30 settembre 1994 al 29 marzo
1995.
   La   corresponsione   del   trattamento  disposta  come  sopra  e'
ulteriormente prorogata dal 30 marzo 1995 al 29 settembre 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16  giugno  1994,  n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali  italiani,  con
sede  in  Trieste  e  divisione  costruzioni militari di Muggiano (La
Spezia), Riva Trigoso  (Genova)  e  Servizio  tecnico  di  Monfalcone
(Gorizia),   e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione   salariale  cosi'  concesso,  per  il  periodo  dal  30
settembre 1994 al 29 marzo 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta   come   sopra   e'
ulteriormente prorogata dal 30 marzo 1995 al 29 settembre 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Tecnovar italiana, con sede in Modugno (Bari)
e  unita'  di  Bari,  e'  prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale  cosi'  concesso,  per il periodo dal 7 marzo
1995 al 6 settembre 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  in  precedenza  e'
ulteriormente prorogata dal 7 settembre 1995 al 6 marzo 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Linea  Meat,  con sede in Bari e unita' di
Pignataro Maggiore (Caserta),  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
7 marzo 1995 al 6 settembre 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  in  precedenza  e'
ulteriormente prorogata dal 7 settembre 1995 al 6 marzo 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16  giugno  1994,  n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.  Consorzio  agrario  provinciale  di
Caserta,  con  sede  in  S. Nicola la Strada (Caserta) e unita' di S.
Nicola la  Strada  (Caserta),  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
24 dicembre 1994 al 23 giugno 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  in  precedenza  e'
ulteriormente prorogata dal 24 giugno 1995 al 23 dicembre 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16  giugno  1994,  n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Coens, con sede in Catania e  unita'  di
Catania, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione della durata del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi'  concesso,  per  il  periodo  dal 15 novembre 1994 al 14 maggio
1995.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  in  precedenza  e'
ulteriormente prorogata dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa e unita'
in zona industriale di Siracusa, e' prorogata la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  in  precedenza  e'
ulteriormente prorogata dal 7 agosto 1994 al 6 febbraio 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16  giugno  1994,  n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa  e  unita'
di   Catania,   e'   prorogata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 settembre
1994 al 28 febbraio 1995.
   La  proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5  e  6  dell'art.  5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299,
convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Imatessile, con sede in Napoli e unita' in
Casandrino (Napoli), e' prorogata la corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 21 febbraio
1995 al 20 agosto 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  in  precedenza  e'
ulteriormente prorogata dal 21 agosto 1995 al 20 febbraio 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con
sede in Trieste e  unita'  in  divisione  costruzioni  mercantili  di
Ancona,  Atsm  Trieste,  Castellammare  di  Stabia (Napoli), Marghera
(Venezia),  Monfalcone  (Gorizia)  e   Palermo,   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 30 settembre 1994 al 29 marzo 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  in  precedenza  e'
ulteriormente prorogata dal 30 marzo 1995 al 29 settembre 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Sweda Italia, con sede in Pomezia (Roma) e
unita' in Pomezia  (Roma),  Milano,  Bologna,  Napoli  e  Torino,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 13  giugno  1995  al  12  dicembre
1995.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  in  precedenza  e'
ulteriormente prorogata dal 13 dicembre 1995 al 12 giugno 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16  giugno  1994,  n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Ila Valdadige  solai,  con  sede  in  Bari  e
unita' in Siggiano e Venusio (Matera), e' prorogata la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, con pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
20 novembre 1994 al 19 maggio 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  in  precedenza  e'
ulteriormente prorogata dal 20 maggio 1995 al 19 novembre 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Calcestruzzi  d'Italia, con sede in Tufino
(Napoli) e unita' in Tufino (Napoli), e' prorogata la  corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, con pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
28 febbraio 1995 al 27 agosto 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  in  precedenza  e'
ulteriormente prorogata dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16  giugno  1994,  n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  7  agosto  1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, e' prorogata, in favore dei
lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Mr. Fop, con  sede  in
Napoli  e  unita' in Nola c/o C.I.S. di Nola (Napoli), per il periodo
dal 14  dicembre  1994  al  13  giugno  1995  la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  in  precedenza  e'
ulteriormente prorogata dal 14 giugno 1995 al 13 dicembre 1995.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n.  56/1994,  i  quali,  alla  data  di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  7  agosto  1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, e' prorogata, in favore dei
lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Lamitel, con  sede  in
Palermo  e  unita'  in Pisticci Scalo (Matera), per il periodo dal 18
novembre 1994 al 17 maggio 1995  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  con pari riduzione della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  in  precedenza  e'
ulteriormente prorogata dal 18 maggio 1995 al 17 novembre 1995.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 7 agosto  1995,  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, e' prorogata, in favore dei
lavoratori  interessati  dipendenti dalla S.p.a. Oma sud, con sede in
Napoli e unita' in Capua (Caserta), per il periodo dal 13 aprile 1995
al 12 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  con  pari  riduzione   della   durata   del
trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  in  precedenza  e'
ulteriormente prorogata dal 13 ottobre 1995 al 12 aprile 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 7 agosto  1995,  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, e' prorogata, in favore dei
lavoratori   interessati   dipendenti  dalla  S.p.a.  Giem  -  Gruppo
industriale Ercole Marelli, con sede in Milano e unita' in  Sesto  S.
Giovanni  (Milano) e filiali nazionali, per il periodo dal 1 dicembre
1994  al  31  maggio   1995   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  con pari riduzione della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  in  precedenza  e'
ulteriormente prorogata dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n.  56/1994,  i  quali,  alla  data  di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con  decreto  ministeriale  7  agosto  1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, e' prorogata, in favore dei
lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Teplamed, con sede  in
S.  Gregorio  (Reggio  Calabria)  e  unita'  in  S.  Gregorio (Reggio
Calabria), per il periodo dal 14 luglio 1994 al 13  gennaio  1996  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con pari riduzione della durata del trattamento  economico
di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  in  precedenza  e'
ulteriormente prorogata dal 14 gennaio 1996 al 13 luglio 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori  interessati gia' interessati dalle disposizioni dell'art.
1,  commi  1  e  1-bis,  della  legge n. 56/94, i quali, alla data di
scadenza, abbiano ancora diritto  ad  usufruire  del  trattamento  di
mobilita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   Con decreto ministeriale 7 agosto  1995,  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, e' prorogata, in favore dei
lavoratori  interessati dipendenti dalla S.p.a. Petit Pierre sud, con
sede in Bari e unita' in Bari,  Foggia,  Grottaminarda  (Avellino)  e
Pomigliano  d'Arco  (Napoli), per il periodo dal 5 dicembre 1994 al 4
giugno  1995  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione   salariale,   con   pari  riduzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  in  precedenza  e'
ulteriormente prorogata dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n.  56/1994,  i  quali,  alla  data  di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con  decreto  ministeriale  7  agosto  1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, e' prorogata, in favore dei
lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in
S. Gregorio  (Reggio  Calabria)  e  unita'  in  S.  Gregorio  (Reggio
Calabria),  per  il periodo dal 19 marzo 1995 al 18 settembre 1995 la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  con pari riduzione della durata del trattamento economico
di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  in  precedenza  e'
ulteriormente prorogata dal 19 settembre 1995 al 18 marzo 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n.  56/1994,  i  quali,  alla  data  di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   Con decreto ministeriale 7 agosto  1995,  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, e' prorogata, in favore dei
lavoratori  interessati  dipendenti dalla S.a.s. Aprile Giovanni, con
sede in Augusta (Siracusa) e unita' in  Augusta  (Siracusa),  per  il
periodo  dal  3  novembre 1994 al 2 maggio 1995 la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  in  precedenza  e'
ulteriormente prorogata dal 3 maggio 1995 al 2 novembre 1995.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 7 agosto  1995,  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, e' prorogata, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scev, con sede in Catania e unita'
in  Catania,  per il periodo dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995 la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  con pari riduzione della durata del trattamento economico
di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  in  precedenza  e'
ulteriormente prorogata dal 26 aprile 1995 al 25 ottobre 1995.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n.  56/1994,  i  quali,  alla  data  di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con  decreto  ministeriale  7  agosto  1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, e' prorogata, in favore dei
lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Farmitalia Carlo Erba,
ora Pharmacia S.p.a., con sede in Milano e unita' in centro  ricerche
di Nerviano (Milano), via Bezzi, Milano e via Imbonati Milano, per il
periodo  dal  2  dicembre 1994 al 1 giugno 1995 la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  in  precedenza  e'
ulteriormente prorogata dal 2 giugno 1995 al 1 dicembre 1995.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1z994,  i  quali, alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
  Con decreto ministeriale  7  agosto  1995,  e'  esteso  il  decreto
ministeriale  emanato  in  data  19  dicembre  1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 15,  del  19  gennaio  1995,  in  favore  degli
ottantadue  dipendenti  della  S.p.a.  Rambaudi con sede ed unita' in
Rivoli (Torino) di cui al verbale di accordo collettivo del 20  marzo
1995.
   A   seguito   dell'estensione   sopra  prevista  in  favore  degli
ottantadue lavoratori interessati della Rambaudi, e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale limitatamente al periodo dal 2 maggio  1994  al  5  ottobre
1994.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente
prorogata dal 6 ottobre 1994 al 5 aprile 1995.
   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. S.I.C.M.I., con sede in Cagliari e unita' in
Portovesme (Cagliari), e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 febbraio
1994 al 15 agosto 1994.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  in  precedenza  e'
ulteriormente prorogata dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16  giugno  1994,  n.
299,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.
451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.