Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.229 del 30-9-1995)
Con decreto ministeriale 7 agosto 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 agosto 1994 al 21 agosto 1995, della ditta S.c.r.l. Coop. Comin, con sede in Siracusa e unita' di Augusta (Siracusa), Priolo (Siracusa) e Siracusa. Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.r.l. Coop. Comin, con sede in Siracusa e unita' di Augusta (Siracusa), Priolo (Siracusa) e Siracusa, per il periodo dal 22 agosto 1994 al 21 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 22 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 22 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.r.l. Coop. Comin, con sede in Siracusa e unita' di Augusta (Siracusa), Priolo (Siracusa) e Siracusa, per il periodo dal 22 febbraio 1995 al 21 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1995 con decorrenza 22 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.r.l. Siciltecnica, con sede in Augusta (Siracusa) e unita' di Priolo (Siracusa). Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Siciltecnica, con sede in Augusta e unita' di Priolo (Siracusa), per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994. 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 1 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Siciltecnica, con sede in Augusta (Siracusa) e unita' di Priolo (Siracusa), per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1995 con decorrenza 1 febbraio 1995; 5) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Catania e Messina, con sede in Catania e unita' di Catania e Messina. Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straodinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 19 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Catania e Messina, con sede in Catania e unita' di Catania e Messina, per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994. Art. 3, comma 2, legge n. 223/91 - Decreto del 27 febbraio 1987. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Isopol, con sede in Torre Le Nocelle (Avellino) e unita' di Torre Le Nocelle (Avellino). Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Isopol, con sede in Torre Le Nocelle (Avellino) e unita' di Torre Le Nocelle (Avellino), per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994. Istanza aziendale presentata l'8 marzo 1994 con decorrenza 8 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale, con effetto dall'8 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Isopol, con sede in Torre Le Nocelle (Avellino) e unita' di Torre Le Nocelle (Avellino), per il periodo dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 8 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 25 aprile 1994 al 24 aprile 1995, della ditta S.p.a. SI.TE.CO., con sede in Chieti Scalo e unita' di Chieti Scalo. Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. SI.TE.CO, con sede in Chieti Scalo e unita' di Chieti Scalo, per il periodo dal 25 aprile 1994 al 24 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 24 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994 al 1 maggio 1995, della ditta S.r.l. Co.Mec. F.lli Ricciardi Di Sabato, con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Co.Mec. F.lli Ricciardi Di Sabato, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994. 10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Co.Mec. F.lli Ricciardi Di Sabato, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 1 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994. Art. 7, comma 1, legge n. 236/93. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 aprile 1994, della ditta S.p.a. Sicar, con sede in Isola delle Femmine (Palermo) e unita' di Isola delle Femmine (Palermo). Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sicar, con sede in Isola delle Femmine (Palermo) e unita' di Isola delle Femmine (Palermo), per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scev, con sede in Catania e unita' di Catania, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 26 ottobre 1993 al 25 aprile 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' ulteriormente prorogata dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Farmitalia Carlo Erba, ora Pharmacia S.p.a., con sede in Milano e unita' di Centro ricerche di Nerviano (Milano), via Bezzi (Milano) e via Imbonati (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 2 dicembre 1993 al 1 giugno 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' ulteriormente prorogata dal 2 giugno 1994 al 1 dicembre 1994. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e divisione motori diesel di Bari, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 30 settembre 1994 al 29 marzo 1995. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' ulteriormente prorogata dal 30 marzo 1995 al 29 settembre 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unita' di Livorno, Oarn di Genova e Taranto, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 30 settembre 1994 al 29 marzo 1995. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' ulteriormente prorogata dal 30 marzo 1995 al 29 settembre 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e divisione costruzioni militari di Muggiano (La Spezia), Riva Trigoso (Genova) e Servizio tecnico di Monfalcone (Gorizia), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 30 settembre 1994 al 29 marzo 1995. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' ulteriormente prorogata dal 30 marzo 1995 al 29 settembre 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnovar italiana, con sede in Modugno (Bari) e unita' di Bari, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 settembre 1995. La corresponsione del trattamento disposta in precedenza e' ulteriormente prorogata dal 7 settembre 1995 al 6 marzo 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linea Meat, con sede in Bari e unita' di Pignataro Maggiore (Caserta), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 settembre 1995. La corresponsione del trattamento disposta in precedenza e' ulteriormente prorogata dal 7 settembre 1995 al 6 marzo 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Caserta, con sede in S. Nicola la Strada (Caserta) e unita' di S. Nicola la Strada (Caserta), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 24 dicembre 1994 al 23 giugno 1995. La corresponsione del trattamento disposta in precedenza e' ulteriormente prorogata dal 24 giugno 1995 al 23 dicembre 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coens, con sede in Catania e unita' di Catania, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995. La corresponsione del trattamento disposta in precedenza e' ulteriormente prorogata dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa e unita' in zona industriale di Siracusa, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994. La corresponsione del trattamento disposta in precedenza e' ulteriormente prorogata dal 7 agosto 1994 al 6 febbraio 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa e unita' di Catania, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imatessile, con sede in Napoli e unita' in Casandrino (Napoli), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 20 agosto 1995. La corresponsione del trattamento disposta in precedenza e' ulteriormente prorogata dal 21 agosto 1995 al 20 febbraio 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unita' in divisione costruzioni mercantili di Ancona, Atsm Trieste, Castellammare di Stabia (Napoli), Marghera (Venezia), Monfalcone (Gorizia) e Palermo, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 30 settembre 1994 al 29 marzo 1995. La corresponsione del trattamento disposta in precedenza e' ulteriormente prorogata dal 30 marzo 1995 al 29 settembre 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sweda Italia, con sede in Pomezia (Roma) e unita' in Pomezia (Roma), Milano, Bologna, Napoli e Torino, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 13 giugno 1995 al 12 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento disposta in precedenza e' ulteriormente prorogata dal 13 dicembre 1995 al 12 giugno 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ila Valdadige solai, con sede in Bari e unita' in Siggiano e Venusio (Matera), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 20 novembre 1994 al 19 maggio 1995. La corresponsione del trattamento disposta in precedenza e' ulteriormente prorogata dal 20 maggio 1995 al 19 novembre 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calcestruzzi d'Italia, con sede in Tufino (Napoli) e unita' in Tufino (Napoli), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 28 febbraio 1995 al 27 agosto 1995. La corresponsione del trattamento disposta in precedenza e' ulteriormente prorogata dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Mr. Fop, con sede in Napoli e unita' in Nola c/o C.I.S. di Nola (Napoli), per il periodo dal 14 dicembre 1994 al 13 giugno 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta in precedenza e' ulteriormente prorogata dal 14 giugno 1995 al 13 dicembre 1995. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Lamitel, con sede in Palermo e unita' in Pisticci Scalo (Matera), per il periodo dal 18 novembre 1994 al 17 maggio 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta in precedenza e' ulteriormente prorogata dal 18 maggio 1995 al 17 novembre 1995. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Oma sud, con sede in Napoli e unita' in Capua (Caserta), per il periodo dal 13 aprile 1995 al 12 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta in precedenza e' ulteriormente prorogata dal 13 ottobre 1995 al 12 aprile 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Giem - Gruppo industriale Ercole Marelli, con sede in Milano e unita' in Sesto S. Giovanni (Milano) e filiali nazionali, per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta in precedenza e' ulteriormente prorogata dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Teplamed, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unita' in S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dal 14 luglio 1994 al 13 gennaio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta in precedenza e' ulteriormente prorogata dal 14 gennaio 1996 al 13 luglio 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori interessati gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Petit Pierre sud, con sede in Bari e unita' in Bari, Foggia, Grottaminarda (Avellino) e Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 5 dicembre 1994 al 4 giugno 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta in precedenza e' ulteriormente prorogata dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unita' in S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dal 19 marzo 1995 al 18 settembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta in precedenza e' ulteriormente prorogata dal 19 settembre 1995 al 18 marzo 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.a.s. Aprile Giovanni, con sede in Augusta (Siracusa) e unita' in Augusta (Siracusa), per il periodo dal 3 novembre 1994 al 2 maggio 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta in precedenza e' ulteriormente prorogata dal 3 maggio 1995 al 2 novembre 1995. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, e' prorogata, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scev, con sede in Catania e unita' in Catania, per il periodo dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta in precedenza e' ulteriormente prorogata dal 26 aprile 1995 al 25 ottobre 1995. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Farmitalia Carlo Erba, ora Pharmacia S.p.a., con sede in Milano e unita' in centro ricerche di Nerviano (Milano), via Bezzi, Milano e via Imbonati Milano, per il periodo dal 2 dicembre 1994 al 1 giugno 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta in precedenza e' ulteriormente prorogata dal 2 giugno 1995 al 1 dicembre 1995. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1z994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, e' esteso il decreto ministeriale emanato in data 19 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15, del 19 gennaio 1995, in favore degli ottantadue dipendenti della S.p.a. Rambaudi con sede ed unita' in Rivoli (Torino) di cui al verbale di accordo collettivo del 20 marzo 1995. A seguito dell'estensione sopra prevista in favore degli ottantadue lavoratori interessati della Rambaudi, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale limitatamente al periodo dal 2 maggio 1994 al 5 ottobre 1994. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 6 ottobre 1994 al 5 aprile 1995. Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.M.I., con sede in Cagliari e unita' in Portovesme (Cagliari), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 febbraio 1994 al 15 agosto 1994. La corresponsione del trattamento disposta in precedenza e' ulteriormente prorogata dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.