N. 593 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 giugno 1995
N. 593 Ordinanza emessa l'8 giugno 1995 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di La Volpe Alberto ed altro Processo penale - Azione civile - Condanna al risarcimento del danno - Provvisoria esecuzione "a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi" - Possibilita' per il condannato di chiedere la revoca o la sospensione - Lamentata omessa previsione dell'esecutivita' ex lege delle disposizioni civili e della possibilita' di richiesta della sola sospensione della provvisoria esecuzione - Irrazionale disparita' di trattamento rispetto alla disciplina del pagamento di una provvisionale ed alla normativa della corrispondente sentenza emessa dal giudice civile (art. 282 del c.p.c.). (C.P.P. 1988, artt. 540, primo comma, e 600, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.41 del 4-10-1995 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nei confronti di La Volpe Alberto e Renzoni Daniele; Premesso che Alberto La Volpe e Daniele Renzoni hanno avanzato, in via interlocutoria, rituale richiesta di revoca e/o sospensione della provvisoria esecuzione della disposizione della sentenza del tribunale di Bologna del 20 febbraio 1995, concernente la loro condanna al risarcimento definitivo dei danni cagionati, col reato di diffamazione aggravata commesso in danno di costoro, alle costituite parti civili Aldo Romano, Alessandro Lomazzi, Maddalena Conti, Rocco Buccarello e Gabriele Vecchiettini; Considerato che, con detta istanza, si e', per un verso (quello della revoca), lamentato che i primi giudici non avessero, ancor prima che positivamente scrutinato, neanche individuato ed indicato il motivo che potesse giustificare la concessione della clausola - come, invece, avrebbero dovuto fare, vertendosi in tema di liquidazione definitiva del danno e non gia' di mera provvisionale - e, sotto altro profilo (quello della sospensione), prospettata la gravita' del pregiudizio che agli istanti, semplici lavoratori dipendenti, sarebbe derivato dall'esecuzione della sentenza sia per l'enormita' dell'esborso sia per il suo non garantito recupero; Ritenuto che contro l'individuazione, operata dai primi giudici, dell'art. 282 c.p.c. come parametro normativo di riferimento con riguardo alla provvisoria esecuzione delle disposizioni civili della sentenza penale (di condanna), milita il dato della pacifica vigenza dell'art. 540 c.p.p., di certo non abrogato dall'omologo articolo del codice di rito operante nel diverso ambito civilistico puro; Rilevato, peraltro, che la diversita' di disciplina delineata dall'art. 540 c.p.p. per la condanna definitiva rispetto alla provvisionale in punto di provvisoria esecuzione, appare del tutto ingiustificata, atteso che i due tipi di condanna si differenziano, sul piano concettuale, non gia' per un diverso livello di (apparente o reale) fondatezza della corrispondente e sottostante pretesa, ma solo per la maggiore o minore acquisizione probatoria delle componenti del danno, e che la segnalata irrazionalita' appare ancor piu' ingiustificata, poi, ove si considerino gli effetti perversi che ne derivano: per tale via, invero, si finisce con orientare la parte civile verso una richiesta di provvisionale invece che di condanna esaustiva, onde asssicurarsi una esecutivita' ex lege non resistibile e vincibile, in alcun modo, dalla controparte ne' sindacabile, nei suoi presupposti giustificativi, dal giudice d'appello, al contrario di quanto avviene per la seconda. Con conseguente rischio, tutt'altro che teorico e gia' segnalato dalla dottrina, di una moltiplicazione dei processi senza alcuna utilita'; e cio' in controtendenza col piu' recente orientamento legislativo che considera un obiettivo primario la deflazione del (carico di) contenzioso. E' noto, infatti, come la modifica del regime dell'esecutorieta', apportata col novellato art. 282 c.p.c. (legge 26 ottobre 1990, n. 353), sia stata dettata dall'intento di scoraggiare e sconsigliare dapprima resistenze e poi impugnazioni, motivate da finalita' esclusivamente o prevalentemente dilatorie. Considerato che sotto il profilo in esame la disciplina della condanna esaustiva appare ingiustificata, ed anzi irrazionale, con riferimento non solo a quella della provvisionale - per la qualcosa essa gia' va denunziata d'illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione -, ma anche alla regolamentazione della corrispondente sentenza emessa dal giudice civile munita, come e' noto, di incondizionata ed automatica provvisoria esecutorieta' (art. 282 c.p.c.); ora, e' ben vero che, come la Corte costituzionale ha piu' volte affermato (da ultimo, con sentenza del 27 luglio 1994 n. 353, ove sono indicati i numerosi precedenti), "l'inserimento dell'azione civile nel processo penale pone in essere una situazione in linea di principio differente rispetto a quella determinata dall'esercizio dell'azione civile nel processo civile, anche ove si tratti di azione di restituzione o di risarcimento dei danni derivanti da reato, e cio' in quanto tale azione assume carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicche' e' destinato a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioe' dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi": e, tuttavia, nessuno dei considerati profili appare venire in rilievo e giustificare, allorquando sia stato gia' accertato l'intero ammontare del danno in sede penale, la mancata previsione, come invece avviene in sede civile, dell'esecutivita' ex lege della sentenza che lo liquidi. Di tal che il diverso presidio, sul piano dell'effettivita' e della concretezza, offerta alla stessa azione a seconda della differente sede di esercizio, finisce col rilevarsi frutto di mera arbitrarieta', con conseguente e aperta violazione del principio di uguaglianza; Ritenuto che la rilevanza della questione discende dalla considerazione che, mentre i profili attinenti all'opportunita' della sospensione della provvisoria esecuzione (enormita' dell'esborso in relazione alla qualita' di lavoratori dipendenti degli imputati e mancanza di garanzie circa la sua ripetibilita') non sono meritevoli di accoglimento (la qualifica di lavoratore dipendente in se' e per se' non e', infatti, significativa di alcunche', data l'amplissima gamma delle posizioni che essa copre e tenuto conto, poi, che le parti civili svolgono attivita' lavorativa, il che fuga le preoccupazioni di irripetibilita' di quanto loro versato), dovrebbe, invece, essere accolto quello concernente la revoca, non avendo i primi giudici neanche indicato il giustificato motivo richiesto dall'art. 540 primo comma c.p.p. ne' potendo a cio' sopperire la Corte, in assenza perfino della necessaria allegazione delle parti civili, non disponendo essa di poteri ufficiosi a tal riguardo. L'istanza di revoca andrebbe, invece, rigettata ove dovesse essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 540 c.p.p. e del secondo comma dell'art. 600 c.p.p. nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che l'esecuzione provvisoria delle disposizioni civili venga concessa su istanza di parte e solo in presenza di ingiustificato motivo e non gia' ex lege e consente di revocare, e non solo di sospendere, la provvisoria esecuzione gia' concessa.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 dicembre 1948 n. 1 e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta d'ufficio la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 540, primo comma, c.p.p. e 600, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui, rispettivamente, non prevedono l'esecutivita' ex lege delle disposizioni civili della sentenza penale e consentono la revoca, e non solo la sospensine, della provvisoria esecuzione di dette disposizioni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente procedimento camerale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato. Bologna, addi' 8 giugno 1995 Il presidente: BAGNULO 95C1176