IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di
riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
Vista la domanda di riconoscimento di Ioannis Anifantakis
presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;
Vista l'intesa favorevole raggiunta nella conferenza di servizi del
14 settembre 1995 convocata dal Ministero della pubblica istruzione;
Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale psicologi al
caso di specie;
Ritenuto che, essendo l'interessato in possesso del titolo "Diplom
Psychologe" conseguito presso l'Universita' di Giessen (Germania)
omologato in Grecia ed essendo iscritto all'albo degli psicologi
della Grecia, egli e' in possesso di un "prodotto finito" greco,
riconoscibile ai sensi del citato decreto legislativo n. 115 del
1992;
Ritenuto pertanto che la formazione dell'interessato, comparata con
quella dello psicologo italiano, esclude l'applicabilita' di
meccanismi di compensazione ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo;
Decreta:
Il titolo di Ioannis Anifantakis, nato il 22 giugno 1963 a Iraklio
(Grecia), cittadino greco, di "Diplom-Psychologe" conseguito presso
l'Universita' di Giessen (Germania) omologato in Grecia, e
l'iscrizione all'albo degli psicologi abilitante all'esercizio della
professione di psicologo in Grecia, e' riconosciuto quale titolo
abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.
Roma, 25 settembre 1995
Il direttore generale: ROVELLO