REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE PROVINCIALE 18 gennaio 1995, n. 3 

 Approvazione del piano provinciale di sviluppo e  del  coordinamento
territoriale
(GU n.41 del 14-10-1995)

      (Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 8 del 21 febbraio 1995)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  E'  approvato  ai  sensi  dell'articolo  21  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, l'allegato piano
provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale.
  2. I principi fondamentali di cui  alla  parte  seconda  del  piano
provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale costituiscono
criteri  di  indirizzo  per l'attivita' legislativa ed amministrativa
della Provincia.
  3.  La Provincia, i comprensori ed i comuni, compatibilmente con le
leggi provinciali vigenti nei singoli settori, indirizzano la propria
attivita' amministrativa verso la  realizzazione  degli  obiettivi  e
delle  misure  contenuti  nella  parte terza del piano provinciale di
sviluppo e di coordinamento territoriale.
  4. La Provincia provvedera'  all'adeguamento  di  quelle  norme  di
leggi  provinciali  contrastanti  con gli obiettivi di cui alla parte
terza  del  piano  provinciale  di  sviluppo   e   di   coordinamento
territoriale.
  5.  Il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 23 della legge
provinciale 23 giugno 1992, n. 21, si continua ad applicare fino alla
realizzazione del progetto "Individuazione delle zone strutturalmente
deboli" di cui alla parte V del piano provinciale di  sviluppo  e  di
coordinamento  territoriale  e  fino alla rideterminazione delle zone
strutturalmente deboli da effettuarsi  con  successiva  deliberazione
della Giunta provinciale.
  6. La definizione delle zone produttive di interesse provinciale e'
effettuata con delibera della Giunta provinciale.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia.
   Bolzano, 18 gennaio 1995
               Il Presidente della Giunta Provinciale
                             DURNWALDER
Visto: Il vice prefetto vicario - Pappalardo