N. 651 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 febbraio - 11 settembre 1995
N. 651 Ordinanza emessa il 15 febbraio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 settembre 1995) dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Landi Gianfranco Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi senza concessione (nella specie: stoccaggio di batterie al piombo) - Depenalizzazione effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche con contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione anche per la mancanza del presupposto della "necessita' ed urgenza". (D.-L. 7 gennaio 1995, n. 3, artt. 1 e segg.). (Cost., art. 77).(GU n.43 del 18-10-1995 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Landi Gianfranco, imputato: a) del reato p. e p. dagli artt. 16 e 26 del d.P.R. 915/82 per avere effettuato lo stoccaggio di n. 160 batterie al piombo senza la prescelta concessione; b) Omissis. O S S E R V A Che in materia di stoccaggio di rifiuti tossico nocivi il combinato disposto degli artt. 12, quarto comma, e 15, del d.-l. n. 3/1995 escluderebbe la punibilita' del difetto di autorizzazione in presenza di determinati presupposti, ma che trattandosi di decreto-legge (ultimo di una lunga serie) in attesa di conversione (mai quanto per i precedenti decreti in analoga materia) si pone la questione della sua legittimita' costituzionale per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione. In ordine alla rilevanza della questione, il giudizio a quo non puo' prescindere dalla valutazione delle sussistenze dei requisiti di cui all'art. 15 del predetto decreto: ove essi dovessero ritenersi integrati conseguenza sarebbe la non punibilita' del fatto. Circa i presupposti di diritto in ordine alla non manifesta infondatezza si rileva quanto segue: 1) Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione. Il principio della riserva di legge in materia penale possiede, quale primo e fondamentale significato, quello secondo cui le scelte di politica criminale sono monopolio esclusivo del parlamento e l'ammissibilita' che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti-legge o decreti-legislativi e' connessa alla circostanza che, in entrambi i casi si realizzi e sia assicurato, comunque, l'intervento del parlamento in posizione sovraordinata, ora quale organo delegante (art. 76 della Costituzione), ora quale organo cui e' rimesso il potere di conferire stabilita' e durevolezza, attraverso la legge di conversione, a disposizioni normative precarie e soggette a decadenza in caso di inutile decorso del termine di 60 giorni dettato dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione. Nella materia che ci occupa invece, con la reiterazione di vari decreti-legge mai convertiti si e' realizzata, di fatto, la sottrazione al parlamento della sua esclusiva competenza a disporre in materia penale, con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che, in materia penale, e di esclusiva competenza dell'organo assembleare rappresentativo della sovranita' popolare. Deve aggiungersi che la prassi della reiterazione dei decreti-legge in materia penale con contenuto identico ovvero, talvolta, come nella specie, con contenuto diverso, ha come conseguenza di sottrarre, di fatto, al parlamento la possibilita' prevista dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione "di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti". E' evidente che, se la reiterazione dei decreti nella stessa materia si protrae per un anno, si potranno determinare effetti definitivi quale il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria, con la conseguente gravissima compressione dei diritti dei singoli, resa ancora piu' incisiva dalla disparita' di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche, ma giudicate sotto la vigenza di un diverso decreto-legge, vengono diversamente giudicate. Va ulteriormente osservato che la reiterazione a catena, per circa un anno di diversi decreti-legge in relazione alla stessa materia, denota in modo palese, con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza dei requisiti della "necessita' ed urgenza". Requisiti che, se possono ipotizzarsi come esistenti rispetto al primo dei decreti, certamente sono venuti meno ad un anno di distanza e cioe' dopo un periodo di tempo tale da consentire la normale legiferazione del parlamento in via ordinaria. Il presente giudizio, allo stato e vigente il d.-l. n. 3/1995, non puo' essere definito in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e seguenti del predetto decreto-legge per violazione dell'art. 77 della Costituzione.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione dell'art. 77 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e seguenti del d.-l. 7 gennaio 1995, n. 3; Consegna copia all'imputato, al difensore ed al p.m.; Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Ferrara, addi' 15 febbraio 1995 Il pretore: BARONCINI 95C1255