N. 651 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 febbraio - 11 settembre 1995

                                N. 651
 Ordinanza   emessa   il   15  febbraio  1995  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale l'11  settembre  1995)  dal  pretore  di  Ferrara  nel
 procedimento penale a carico di Landi Gianfranco
 Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Smaltimento di rifiuti
    tossici  e  nocivi  senza concessione (nella specie: stoccaggio di
    batterie   al   piombo)   -   Depenalizzazione   effettuata    con
    decreto-legge  ripetutamente reiterato anche con contenuto diverso
    - Denunciato abuso di tale forma di  legiferazione  anche  per  la
    mancanza del presupposto della "necessita' ed urgenza".
 (D.-L. 7 gennaio 1995, n. 3, artt. 1 e segg.).
 (Cost., art. 77).
(GU n.43 del 18-10-1995 )
                              IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale a
 carico di Landi Gianfranco, imputato:
      a) del reato p. e p. dagli artt. 16 e 26 del d.P.R.  915/82  per
 avere  effettuato lo stoccaggio di n. 160 batterie al piombo senza la
 prescelta concessione;
      b) Omissis.
                             O S S E R V A
    Che  in  materia  di  stoccaggio  di  rifiuti  tossico  nocivi  il
 combinato  disposto  degli artt. 12, quarto comma, e 15, del d.-l. n.
 3/1995 escluderebbe la punibilita' del difetto di  autorizzazione  in
 presenza   di   determinati   presupposti,   ma  che  trattandosi  di
 decreto-legge (ultimo di una lunga serie) in  attesa  di  conversione
 (mai  quanto  per i precedenti decreti in analoga materia) si pone la
 questione della sua legittimita' costituzionale per violazione  degli
 artt. 25 e 77 della Costituzione.
    In  ordine  alla  rilevanza della questione, il giudizio a quo non
 puo' prescindere dalla valutazione delle sussistenze dei requisiti di
 cui all'art. 15 del predetto decreto: ove  essi  dovessero  ritenersi
 integrati conseguenza sarebbe la non punibilita' del fatto.
    Circa  i  presupposti  di  diritto  in  ordine  alla non manifesta
 infondatezza si rileva quanto segue:
    1) Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione.
    Il principio della riserva di legge in  materia  penale  possiede,
 quale  primo e fondamentale significato, quello secondo cui le scelte
 di politica criminale  sono  monopolio  esclusivo  del  parlamento  e
 l'ammissibilita'  che  nuove norme di diritto penale siano introdotte
 attraverso  decreti-legge  o  decreti-legislativi  e'  connessa  alla
 circostanza  che,  in  entrambi  i casi si realizzi e sia assicurato,
 comunque, l'intervento del parlamento in posizione sovraordinata, ora
 quale organo delegante (art. 76 della Costituzione), ora quale organo
 cui e' rimesso il  potere  di  conferire  stabilita'  e  durevolezza,
 attraverso la legge di conversione, a disposizioni normative precarie
 e  soggette  a decadenza in caso di inutile decorso del termine di 60
 giorni dettato dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione.
    Nella materia che ci occupa invece, con la  reiterazione  di  vari
 decreti-legge   mai   convertiti  si  e'  realizzata,  di  fatto,  la
 sottrazione al parlamento della sua esclusiva competenza  a  disporre
 in   materia   penale,   con   l'inammissibile  assunzione  da  parte
 dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di  valutazione
 degli  interessi  che,  in  materia penale, e di esclusiva competenza
 dell'organo assembleare rappresentativo della sovranita' popolare.
    Deve  aggiungersi   che   la   prassi   della   reiterazione   dei
 decreti-legge  in  materia  penale  con  contenuto  identico  ovvero,
 talvolta,  come  nella  specie,  con  contenuto  diverso,   ha   come
 conseguenza  di  sottrarre,  di  fatto, al parlamento la possibilita'
 prevista dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione "di  regolare
 con  legge  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla base dei decreti non
 convertiti".
    E' evidente che, se  la  reiterazione  dei  decreti  nella  stessa
 materia  si  protrae  per  un  anno,  si potranno determinare effetti
 definitivi quale il giudicato, non modificabili in sede  giudiziaria,
 con  la  conseguente gravissima compressione dei diritti dei singoli,
 resa  ancora  piu'  incisiva  dalla  disparita'  di  trattamento  che
 potrebbe  verificarsi  ove  due  fattispecie  identiche, ma giudicate
 sotto la vigenza di un diverso  decreto-legge,  vengono  diversamente
 giudicate.
    Va ulteriormente osservato che la reiterazione a catena, per circa
 un  anno  di  diversi decreti-legge in relazione alla stessa materia,
 denota in modo  palese,  con  specifico  riferimento  all'ultimo  dei
 decreti  emanati,  la  carenza  dei  requisiti  della  "necessita' ed
 urgenza".  Requisiti  che,  se  possono  ipotizzarsi  come  esistenti
 rispetto al primo dei decreti, certamente sono venuti meno ad un anno
 di  distanza  e  cioe' dopo un periodo di tempo tale da consentire la
 normale legiferazione del parlamento in via ordinaria.
    Il presente giudizio, allo stato e vigente il d.-l. n. 3/1995, non
 puo' essere definito in modo  indipendente  dalla  risoluzione  della
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e seguenti del
 predetto    decreto-legge   per   violazione   dell'art.   77   della
 Costituzione.
                               P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per  violazione
 dell'art.   77  della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 1 e seguenti del d.-l. 7 gennaio 1995,  n.
 3;
    Consegna copia all'imputato, al difensore ed al p.m.;
    Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  al
 Presidente  della  Camera  dei  deputati  ed al Presidente del Senato
 della Repubblica.
      Ferrara, addi' 15 febbraio 1995
                         Il pretore: BARONCINI
 
 95C1255