N. 652 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 febbraio - 11 settembre 1995

                                N. 652
 Ordinanza  emessa  il  21  febbraio  1995   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  l'11  settembre  1995)  dal  pretore  di  Ferrara nel
 procedimento penale a carico di Atti Rino
 Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Smaltimento di rifiuti
    speciali  tossici  e  nocivi  senza  autorizzazione (nella specie:
    stoccaggio   temporaneo)   -   Depenalizzazione   effettuata   con
    decreto-legge  ripetutamente reiterato anche con contenuto diverso
    - Denunciato abuso di tale forma di  legiferazione  anche  per  la
    mancanza del presupposto della "necessita' ed urgenza".
 (D.-L. 7 gennaio 1995, n. 3, artt. 1 e segg.).
 (Cost., art. 77).
(GU n.43 del 18-10-1995 )
                              IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale a
 carico di Atti Rino, imputato del reato p. e p. dagli artt. 16  e  26
 del  d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, perche', nella citata qualita',
 in assenza della prescritta autorizzazione regionale,  effettuava  lo
 smaltimento   dei   rifiuti  speciali  e  tossico-nocivi  (stoccaggio
 temporaneo).
                             O S S E R V A
    Che risula rilevante e non manifestamente infondata  la  questione
 di  legittimita'  costituzionale degli artt. 1 e seguenti del d.-l. 7
 gennaio 1995,  n.  3  per  violazione  degli  artt.  25  e  77  della
 Costituzione.
    Circa  la  rilevanza  della  questione si rileva quanto segue: gli
 artt. 12, quarto comma, e 15 del  predetto  decreto  disciplinano  la
 materia  dello  stoccaggio  provvisorio  dei  rifiuti tossico-nocivi,
 prevedendone la non punibilita', per un  difetto  di  autorizzazione,
 ove ricorrano determinati presupposti.
    Pertanto,  allo  stato,  la  definizione  del presente giudizio e'
 dipendente  dalla  risoluzione  della   questione   di   legittimita'
 costituzionale del d.-l. n. 3/1995.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 651/1995).
 95C1256