N. 653 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 luglio 1995
N. 653 Ordinanza emessa il 25 luglio 1995 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Martinoli Sirina e la provincia autonoma di Bolzano Provincia di Bolzano - Espropriazione per pubblica utilita', aree fabbricabili - Determinazione dell'indennizzo con riferimento al valore di mercato diminuito del venticinque per cento - Conseguente inapplicabilita' dei principi stabiliti dall'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, relativi alla determinazione dell'indennita' (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato con la riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento), aventi valore di norme di riforma economico sociale e, pertanto, validi sull'intero territorio nazionale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 283/1993 e 153/1995. (Legge provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, art. 8, primo comma). (Cost., artt. 3, 5 e 42; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8).(GU n.43 del 18-10-1995 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo in data 17 gennaio 1992 al n. 21/92 r.g. promossa con atto di citazione in opposizione notificato in data 10 gennaio 1992 da Martinoli Sirina, residente in Como, via Palestro, 15, rappresentata e difesa dagli avvocati Dieter Schramm di Brunico e Stefano de Eccher di Trento, quest'ultimo domiciliatario, per delega a margine dell'atto di citazione in opposizione, attrice, opponente, contro la provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente pro-tempore della giunta provinciale, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Salghetti Drioli e Lorenza Pantozzi di Bolzano ed Elvio Fronza di Trento, quest'ultimo domiciliatario, per delega a margine della comparsa di risposta, convenuta, opposta. Oggetto: opposizione stima indennita' di esproprio. Causa ritenuta in decisione all'udienza collegiale dell'11 luglio 1995. 1. - Nel corso del procedimento amministrativo di espropriazione per p.u. finalizzato alla acquisizione del terreno necessario alla costruzione in Brunico di un centro scolastico, il presidente la giunta provinciale di Bolzano, con decreto ex art. 5 l.p. 15 aprile 1991, n. 10, datato 31 luglio 1991, n. 8222, ha determinato le rispettive indennita' spettanti ai proprietari espropriati. Martinoli Sirina, una di essi, ha proposto, avanti a questa Corte, la presente opposizione alla stima. 2. - Traesi dalla c.t.u. assunta nel corso della presente causa, che la fattispecie verte in tema, non di terreni meramente agricoli, ma di terreni fabbricabili. L'area de qua e' sita nel centro storico di Brunico, e sono presenti in loco le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Essa e' contemplata nel p.u.c. come "zona scolastica": vincolo questo di carattere "espropriativo", e non soltanto "conformativo". E' certa, infatti, la previsione che, in una zona di tal tipo, l'intervento pubblico (ergo pubblicistico) sara' esclusivo, quantomeno sara' nettissimamente prevalente su quello privato. Quindi, in questa causa di estimazione indennitaria, della riduzione del valore derivante dal vincolo, non devesi tenere alcun conto. La fattispecie trova regolamento giuridico nell'art. 8, comma 1 (cit. l.p. 15 aprile 1991, n. 10) applicato dallo stesso presidente della provincia (cfr. stima 18 luglio 1991 dell'ufficio estimo provinciale pag. 2). Tale legge locale era infatti gia' entrata in vigore sin dal 15 maggio 1991. 3. - Peraltro, devesi constatare che, ormai inutilmente trascorsi i sei mesi di cui all'art. 2 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dall'entrata in vigore in sede nazionale del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (come mod. dalla legge 8 agosto 1992, n. 359) il quale ha recato, col proprio art. 5-bis, radicale retroattiva innovazione al sistema indennitario, sorgono dubbi di costituzionalita' rispetto a detta pregressa normativa locale. 4. - In punto rilevanza della odierna questione di costituzionalita', osservasi che, dalla assunta c.t.u. estimativa del terreno della opponente, risulta un valore unitario a libero mercato di L. 850.000 al mq. (valuta 31 luglio 1991). Ora, con l'abbattimento del solo 25% fissato dalla detta legge provinciale (cit. art. 8, comma 1) si perverrebbe ad un risultato di L. 637.500 al mq. (mq. ablati 5.940 x L. 637.500 = Totale L. 3.786.750.000). Invece, con gli abbattimenti fissati da detta legge statale (art. 5-bis) si perverrebbe a risultati rilevantemente diversi. Ritiensi, in base a notorio, che il reddito "dominicale" di cui al comma 1, dell'art. 5-bis sia, in loco, assai basso (in altre cause, su terreni paragonabili pure siti in Brunico, e' risultato ammontare a lire 80 al mq.). Comunque tuzioristicamente si ammetta, ad abundantiam, L. 1.000 al mq. Il calcolo sarebbe dunque il seguente: L. 850.000 al mq. + L. 1.000 al mq. = L. 851.000: 2 = L. 425.500 al mq. Quindi, se si applicasse lo statale art. 5-bis in luogo del locale art. 8, comma 1, si perverrebbe, senza applicazione della riduzione del 40%, ad una indennita' totale di L. 2.527.470.000 (mq. 5.940 x L. 425.500); invece, con applicazione della riduzione del 40%, ad una indennita' totale di L. 1.516.482.000 (2.527.470.000 - 40%). 5. - In punto a "non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita'", osservasi che, effettivamente, sul piano ontologico, le aree fabbricabili costituiscono un tipo di bene avente una specificita' del tutto singolare. Le aree fabbricabili - bene statico sul quale tipicamente non viene immesso ne' capitale ne' lavoro - raccolgono gran messe di plusvalore dall'esterno. Esse beneficiano di valenze provenienti da investimenti fatti dalla collettivita' (c.d. rendita di posizione: cfr. C. Cost. 10-16 giugno 1993, n. 283, punti 6.3, 6.6). Esse beneficiano delle valenze che provengono dai divieti urbanistici imposti, sulle altrui proprieta', dagli atti della autorita' (cioe' della comunita'), atti che determinano una rarita' formale (cioe', ribadiscesi, elargita dalla comunita') la quale e' ben diversa dalla rarita' naturale. Le limitazioni varie (verde agricolo, spazi verdi, bassi indici di fabbricabilita', ecc. ecc.) allo ius aedificandi di una moltitudine di proprietari, ne trasferiscono e ne concentrano, su pochi altri, il relativo valore economico. Se, in assurda ipotesi, non esistessero leggi e regolamenti urbanistici, la espansione edilizia sarebbe bensi' caotica, ma (specie con la moderna motorizzazione) diffusa dappertutto, cosi' che i prezzi di quelle che sono ora le formali aree fabbricabili e di quelle che ora non lo sono, tenderebbero a livellarsi tra loro: vi sarebbe sempre una notevole e talvolta grande differenza ma non ai vertiginosi livelli ai quali essa ora si colloca. In virtu' dell'art. 5-bis, la comunita', nel momento dell'espropriazione, recupera tali plusvalenze. La Corte costituzionale, con la citata sentenza 10-16 giugno 1993 n. 283, ha rilevato la legittimita' costituzionale delle restrizioni indennitarie imposte da tale norma. Poi, piu' di recente, con sentenza 5-8 maggio 1995, n. 153, ha aggiunto che l'art. 5-bis, non solo e' legittimo, ma e' di obbligatoria osservanza anche nella regione a statuto speciale Sicilia. Essa norma infatti rientra, nel presente momento storico (v. gravissimo fenomeno debito pubblico) nel novero delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, che, in base all'art. 14 dello statuto speciale per la regione siciliana, costituiscono un limite anche all'esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo (sentenza stessa punto 3.1). 6. - Cio' posto, osservasi che, per analoghe ragioni, ponesi ora, in questa provincia facente parte della regione (pure a statuto speciale) Trentino-Alto Adige, un problema di compatibilita' costituzionale afferente alla citata norma di legge provinciale (art. 8, comma 1, l.p. 1991 n. 10) la quale, come si e' visto, regge il regolamento giuridico della fattispecie. Infatti anche lo statuto di questa regione demanda alla competenza primaria del legislatore locale la materia delle espropriazioni non statali, ed anche lo statuto di questa Regione pone ad esso il limite rappresentato dalle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica" (artt. 8 e 4 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 680). 7. - E' quindi compito di questo giudice, in applicazione del disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, richiamato dal comma 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, investire della questione la competente Corte costituzionale.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 5 e 42 della Costituzione e 4 e 8 dello statuto regione Trentino-Alto Adige, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10; Sospende il presente giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonche' al presidente della giunta provinciale di Bolzano, e che sia comunicata al presidente del consiglio provinciale di Bolzano. Cosi' deciso in Trento il 25 luglio 1995. Il presidente: GIOJA Il direttore di cancelleria: DI GRAZIA 95C1257