N. 653 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 luglio 1995

                                N. 653
 Ordinanza emessa il 25 luglio 1995 dalla Corte  d'appello  di  Trento
 nel  procedimento civile vertente tra Martinoli Sirina e la provincia
 autonoma di Bolzano
 Provincia di Bolzano - Espropriazione per pubblica utilita', aree
    fabbricabili - Determinazione dell'indennizzo con  riferimento  al
    valore   di   mercato   diminuito  del  venticinque  per  cento  -
    Conseguente  inapplicabilita'  dei  principi  stabiliti  dall'art.
    5-bis   della   legge   8  agosto  1992,  n.  359,  relativi  alla
    determinazione dell'indennita' (media tra il valore dei terreni ed
    il reddito dominicale rivalutato  con  la  riduzione  dell'importo
    cosi'  determinato del quaranta per cento), aventi valore di norme
    di riforma  economico  sociale  e,  pertanto,  validi  sull'intero
    territorio  nazionale  -  Riferimenti  alle  sentenze  della Corte
    costituzionale nn. 283/1993 e 153/1995.
 (Legge provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, art. 8, primo
    comma).
 (Cost., artt. 3, 5 e 42; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8).
(GU n.43 del 18-10-1995 )
                          LA CORTE DI APPELLO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile  in  primo
 grado  iscritta  a  ruolo  in  data  17 gennaio 1992 al n. 21/92 r.g.
 promossa con atto di citazione in opposizione notificato in  data  10
 gennaio  1992  da  Martinoli Sirina, residente in Como, via Palestro,
 15, rappresentata e difesa dagli avvocati Dieter Schramm di Brunico e
 Stefano  de Eccher di Trento, quest'ultimo domiciliatario, per delega
 a margine dell'atto di citazione in opposizione, attrice,  opponente,
 contro  la  provincia  autonoma di Bolzano, in persona del presidente
 pro-tempore della giunta provinciale, rappresentata  e  difesa  dagli
 avvocati  Giovanni  Salghetti Drioli e Lorenza Pantozzi di Bolzano ed
 Elvio Fronza di Trento, quest'ultimo  domiciliatario,  per  delega  a
 margine della comparsa di risposta, convenuta, opposta.
    Oggetto: opposizione stima indennita' di esproprio. Causa ritenuta
 in decisione all'udienza collegiale dell'11 luglio 1995.
    1.  -  Nel corso del procedimento amministrativo di espropriazione
 per p.u. finalizzato alla acquisizione del  terreno  necessario  alla
 costruzione  in  Brunico  di  un  centro scolastico, il presidente la
 giunta provinciale di Bolzano, con decreto ex art. 5 l.p.  15  aprile
 1991,  n.  10,  datato  31  luglio  1991,  n. 8222, ha determinato le
 rispettive indennita' spettanti ai proprietari espropriati.
    Martinoli Sirina, una di essi, ha proposto, avanti a questa Corte,
 la presente opposizione alla stima.
    2. - Traesi dalla c.t.u. assunta nel corso della  presente  causa,
 che  la fattispecie verte in tema, non di terreni meramente agricoli,
 ma di terreni fabbricabili. L'area de qua e' sita nel centro  storico
 di  Brunico,  e  sono  presenti  in  loco  le opere di urbanizzazione
 primaria e secondaria. Essa e'  contemplata  nel  p.u.c.  come  "zona
 scolastica":  vincolo  questo  di  carattere  "espropriativo",  e non
 soltanto "conformativo". E' certa, infatti, la previsione che, in una
 zona di tal tipo, l'intervento pubblico  (ergo  pubblicistico)  sara'
 esclusivo,  quantomeno  sara'  nettissimamente  prevalente  su quello
 privato. Quindi, in questa causa di estimazione  indennitaria,  della
 riduzione  del  valore derivante dal vincolo, non devesi tenere alcun
 conto.
    La fattispecie trova regolamento giuridico nell'art.  8,  comma  1
 (cit.  l.p.  15 aprile 1991, n. 10) applicato dallo stesso presidente
 della provincia  (cfr.  stima  18  luglio  1991  dell'ufficio  estimo
 provinciale  pag.  2).  Tale legge locale era infatti gia' entrata in
 vigore sin dal 15 maggio 1991.
    3. - Peraltro, devesi constatare che, ormai inutilmente  trascorsi
 i  sei  mesi  di  cui  all'art.  2  d.lgs.  16  marzo  1992,  n. 266,
 dall'entrata in vigore in sede nazionale del d.-l. 11 luglio 1992, n.
 333 (come mod. dalla legge 8 agosto 1992, n. 359) il quale ha recato,
 col proprio art. 5-bis, radicale retroattiva innovazione  al  sistema
 indennitario,  sorgono  dubbi  di  costituzionalita' rispetto a detta
 pregressa normativa locale.
    4.   -   In   punto   rilevanza   della   odierna   questione   di
 costituzionalita', osservasi che, dalla assunta c.t.u. estimativa del
 terreno  della opponente, risulta un valore unitario a libero mercato
 di L. 850.000 al mq. (valuta 31 luglio 1991).
    Ora, con l'abbattimento del solo 25%  fissato  dalla  detta  legge
 provinciale  (cit. art. 8, comma 1) si perverrebbe ad un risultato di
 L. 637.500 al mq.  (mq.  ablati  5.940  x  L.  637.500  =  Totale  L.
 3.786.750.000).  Invece,  con gli abbattimenti fissati da detta legge
 statale  (art.  5-bis)  si  perverrebbe  a  risultati  rilevantemente
 diversi.  Ritiensi, in base a notorio, che il reddito "dominicale" di
 cui al comma 1, dell'art.  5-bis sia, in loco, assai basso (in  altre
 cause,  su  terreni  paragonabili  pure siti in Brunico, e' risultato
 ammontare a lire 80 al mq.). Comunque tuzioristicamente  si  ammetta,
 ad  abundantiam,  L.  1.000  al  mq.  Il  calcolo  sarebbe  dunque il
 seguente: L. 850.000 al mq. + L. 1.000 al mq. = L. 851.000:  2  =  L.
 425.500  al  mq.  Quindi,  se  si applicasse lo statale art. 5-bis in
 luogo del locale art. 8, comma 1, si perverrebbe, senza  applicazione
 della riduzione del 40%, ad una indennita' totale di L. 2.527.470.000
 (mq.  5.940  x  L. 425.500); invece, con applicazione della riduzione
 del 40%, ad una indennita' totale di L. 1.516.482.000  (2.527.470.000
 - 40%).
    5.  -  In  punto  a "non manifesta infondatezza della questione di
 costituzionalita'",  osservasi   che,   effettivamente,   sul   piano
 ontologico, le aree fabbricabili costituiscono un tipo di bene avente
 una  specificita'  del  tutto  singolare. Le aree fabbricabili - bene
 statico sul quale tipicamente non  viene  immesso  ne'  capitale  ne'
 lavoro  -  raccolgono  gran  messe  di  plusvalore dall'esterno. Esse
 beneficiano  di  valenze  provenienti  da  investimenti  fatti  dalla
 collettivita'  (c.d. rendita di posizione: cfr. C. Cost. 10-16 giugno
 1993, n. 283, punti 6.3, 6.6). Esse  beneficiano  delle  valenze  che
 provengono  dai divieti urbanistici imposti, sulle altrui proprieta',
 dagli  atti  della  autorita'  (cioe'  della  comunita'),  atti   che
 determinano  una  rarita' formale (cioe', ribadiscesi, elargita dalla
 comunita') la  quale  e'  ben  diversa  dalla  rarita'  naturale.  Le
 limitazioni  varie  (verde  agricolo,  spazi  verdi,  bassi indici di
 fabbricabilita', ecc. ecc.) allo ius aedificandi di  una  moltitudine
 di proprietari, ne trasferiscono e ne concentrano, su pochi altri, il
 relativo  valore  economico.  Se, in assurda ipotesi, non esistessero
 leggi e  regolamenti  urbanistici,  la  espansione  edilizia  sarebbe
 bensi'  caotica,  ma  (specie  con la moderna motorizzazione) diffusa
 dappertutto, cosi' che i prezzi di quelle che  sono  ora  le  formali
 aree  fabbricabili  e  di  quelle che ora non lo sono, tenderebbero a
 livellarsi tra loro: vi sarebbe sempre una notevole e talvolta grande
 differenza ma non  ai  vertiginosi  livelli  ai  quali  essa  ora  si
 colloca.
    In   virtu'   dell'art.   5-bis,   la   comunita',   nel   momento
 dell'espropriazione, recupera tali plusvalenze.
    La Corte costituzionale, con la citata sentenza 10-16 giugno  1993
 n.  283, ha rilevato la legittimita' costituzionale delle restrizioni
 indennitarie imposte  da  tale  norma.  Poi,  piu'  di  recente,  con
 sentenza  5-8  maggio 1995, n. 153, ha aggiunto che l'art. 5-bis, non
 solo e' legittimo, ma  e'  di  obbligatoria  osservanza  anche  nella
 regione  a  statuto speciale Sicilia. Essa norma infatti rientra, nel
 presente momento storico (v. gravissimo fenomeno debito pubblico) nel
 novero delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, che,
 in base all'art. 14 dello statuto speciale per la regione  siciliana,
 costituiscono   un   limite   anche  all'esercizio  delle  competenze
 legislative di tipo esclusivo (sentenza stessa
 punto 3.1).
    6. - Cio' posto, osservasi che, per analoghe ragioni, ponesi  ora,
 in  questa  provincia  facente  parte  della  regione (pure a statuto
 speciale)  Trentino-Alto  Adige,  un   problema   di   compatibilita'
 costituzionale afferente alla citata norma di legge provinciale (art.
 8,  comma  1,  l.p.  1991 n. 10) la quale, come si e' visto, regge il
 regolamento giuridico della fattispecie. Infatti anche lo statuto  di
 questa  regione  demanda  alla  competenza  primaria  del legislatore
 locale la materia delle  espropriazioni  non  statali,  ed  anche  lo
 statuto  di questa Regione pone ad esso il limite rappresentato dalle
 "norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica"
 (artt. 8 e 4 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 680).
    7. - E' quindi compito di  questo  giudice,  in  applicazione  del
 disposto  dell'art.  23  della legge 11 marzo 1953, n. 87, richiamato
 dal comma 2 del  d.lgs.  16  marzo  1992,  n.  266,  investire  della
 questione la competente Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
 agli artt. 3, 5 e 42 della Costituzione e 4 e 8 dello statuto regione
 Trentino-Alto Adige,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  8,  comma  1,  della  legge  della provincia di Bolzano 15
 aprile 1991, n. 10;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
 notificata alle parti, nonche' al presidente della giunta provinciale
 di  Bolzano,  e  che  sia  comunicata  al  presidente  del  consiglio
 provinciale di Bolzano.
    Cosi' deciso in Trento il 25 luglio 1995.
                         Il presidente: GIOJA
                                Il direttore di cancelleria: DI GRAZIA
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