N. 654 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 luglio 1995

                                N. 654
 Ordinanza emessa il  28  luglio  1995  dal  pretore  di  Bologna  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  I.A.C.P.  di Bologna e Vrahulaki
 Costantia
 Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Assegnazione in
    locazione  di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica   con
    contratto  interamente  disciplinato  dalla  legge  n.  392/1978 -
    Facolta' della p.a., in  qualita'  di  locatore,  di  far  cessare
    l'assegnazione  ad  nutum  alla  scadenza  del  contratto - Omessa
    considerazione dei requisiti previsti in sede  di  assegnazione  -
    Disparita'   di   trattamento   rispetto  ad  altre  categorie  di
    assegnatari -  Mancato  rispetto  dei  doveri  di  solidarieta'  -
    Violazione del principio del buon andamento della p.a.
 (Legge 15 febbraio 1980, n. 25, art. 7, nono comma).
 (Cost., artt. 2, 3 e 97).
(GU n.43 del 18-10-1995 )
                              IL PRETORE
    Ha  emesso  la  seguente ordinanza nel procedimento civile n. 4434
 promosso  dall'Istituto  autonomo  case  popolari  di   Bologna   nei
 confronti  di  Vrahulaki Costantia avente ad oggetto lo sfratto della
 gia' conduttrice assegnataria di alloggio  di  edilizia  residenziale
 pubblica in quanto sfrattata.
    A  scioglimento della riserva che precede, letti gli atti, osserva
 quanto segue.
                               IN FATTO
    Con atto notificato il 17 ottobre 1994, l'Istituto  autonomo  case
 popolari  della  provincia  di Bologna, in persona del suo presidente
 pro-tempore premesso che Vrahulaki Costantia conduceva  in  locazione
 un   immobile   di   proprieta'   del   comune  di  Bologna,  gestito
 dall'Istituto stesso; che non intendeva  rinnovare  il  contratto  di
 locazione,  gia'  disdettato  per  la  scadenza del 7 maggio 1993, ha
 intimato  alla  conduttrice  lo  sfratto  per finita locazione e l'ha
 citata in giudizio per sentir convalidare  lo  sfratto  per  la  data
 indicata,   chiedendo,  in  caso  di  opposizione,  la  pronunzia  di
 ordinanza di rilascio immediato ex art. 665 del c.p.c.
    All'udienza si  e'  costituita  la  conduttrice  opponendosi  alla
 convalida  invocando  la  proroga legale biennale di cui all'art. 11,
 comma 2-bis della legge n. 359/1991,  facendo  comunque  presente  di
 essere  assegnataria di alloggio di edilizia residenziale pubblica ai
 sensi dell'art. 7, comma 9, della legge 15 febbraio 1980, n. 25.
    Il procuratore dell'intimante  non  si  opponeva  all'applicazione
 della  proroga  legale  del  contratto  ma  si  opponeva  invece alla
 concessione del termine massimo per il rilascio e chiedeva, comunque,
 un termine per controdedurre.
    L'ufficio,   accordato   il   termine   a   difesa   in   presenza
 dell'opposizione  dell'intimata,  invitava  le  parti  a precisare la
 natura giuridica dell'assegnazione dell'alloggio  e  a  valutare,  di
 conseguenza,   la   compatibilita'   con  i  principi  costituzionali
 dell'integrale assoggettamento del contratto di locazione  al  regime
 privatistico  di  cui alla legge n. 392/1978 (che include la facolta'
 del diniego ad nutum di rinnovazione del contratto) pur  in  presenza
 di  un  regime pubblicistico si assegnazione dell'alloggio sulla base
 di criteri predeterminati dalla legislazione in materia  di  edilizia
 residenziale pubblica.
    All'udienza successiva, precisate le posizioni delle parti come da
 verbale, il giudicante si riservava di pronunciare ordinanza.
                              IN DIRITTO
    La  questione  di  costituzionalita'  dell'art.  7, comma 9, della
 legge 15 febbraio 1980,  n.  25  e  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata.
    Sulla rilevanza.
    Quanto alla rilevanza il giudicante osserva che la norma giuridica
 richiamata   ha   consentito   all'Istituto  intimante  di  assegnare
 l'alloggio all'intimata stipulando il contratto di locazione  la  cui
 scadenza e' oggetto della controversia.
    Il  giudicante,  chiamato sia ad accertare la data di scadenza del
 contratto sia a condannare l'intimata al rilascio dell'immobile,  non
 puo'  definire  il  giudizio  senza  considerare  che  l'assegnazione
 dell'immobile (di cui si chiede la restituzione) e' avvenuta  con  il
 contratto  di  locazione  "interamente  disciplinato  dalla  legge 27
 luglio 1978, n. 392" (anziche' con un provvedimento amministrativo di
 assegnazione) proprio perche' cosi' testualmente dispone la norma  di
 legge sopra richiamata.
    Per  effetto  della  quale,  pertanto  il  contratto  di locazione
 diventa lo strumento con cui  la  pubblica  amministrazione  soddisfa
 l'interesse  pubblico  dell'assegnazione  della  casa  a  persone  in
 possesso di particolari requisiti richiesti dalla  legge  stessa  per
 concorrere  all'assegnazione  di  alloggi  dell'edilizia residenziale
 pubblica.
    Ove la disposizione di legge  fosse  dichiarata  incostituzionale,
 pertanto, il contratto oggetto del contendere perderebbe di efficacia
 essendo  essa condizionata alla vigenza della menzionata disposizione
 normativa che ne costituisce il presupposto giuridico.
    Sulla non manifesta infondatezza.
    Ad avviso del giudicante l'integrale assoggettamento del contratto
 di  locazione  de  quo  alla disciplina di cui alla legge n. 392/1978
 costituisce scelta ragionevole, contraddittoria e ingiustificatamente
 discriminatrice da parte del legislatore.
    Come  gia'  anticipato,  infatti,  non  e'  conciliabile  con   le
 finalita'  pubblicistiche  perseguite  dalla normativa che disciplina
 l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale  pubblica  (cui
 va  ricondotta  anche  l'assegnazione  dell'alloggio in questione) la
 liberta' del locatore di decidere di non rinnovare  il  contratto  di
 locazione di immobile ad uso abitativo alla sua scadenza che, invece,
 caratterizza il regime della legge n. 392/1978.
    In   assenza   di  qualsiasi  mutamento  dei  requisiti  (in  capo
 all'assegnatario)richiesti per  procedere  all'assegnazione  (reddito
 inferiore  ad  un certo livello e impossidenza di altri alloggi), non
 si vede come sia possibile giustificare sul piano  del  principio  di
 uguaglianza,  il  rifiuto  da  parte  dell'Istituto  di  rinnovare il
 contratto e di mantenere conseguentemente in vita  quell'assegnazione
 dell'allogio  oginariamente  operata  sulla  scorta  di  requisiti di
 necessita' abitativa che continuano a ricorrere.
    La disposizione della cui costituzionalita' il giudicante  dubita,
 infatti,   crea   ingiustificatamente,   per   alcune   categorie  di
 assegnatari di alloggi destinati all'edilizia residenziale  pubblica,
 un  regime  di assegnazione ben diverso e piu' penalizzante di quello
 previsto  per  i  restanti  altri  (caratterizzato,  il  primo  dalla
 possibilita'  di  diniego  ad  nutum  del  rinnovo  del  contratto di
 locazione), in violazione del  principio  di  cui  all'art.  3  della
 Costituzione.
    Inotre  la  norma,  concedendo  alla  pubblica amministrazione che
 procede all'assegnazione di un bene sociale quale la casa la facolta'
 di porre discrezionalmente termine alla stessa una volta  scaduto  il
 contratto  di locazione, senza necessita' di alcuna motivazione della
 propria volonta' e, soprattutto, senza alcun obbligo  di  considerare
 se   persistano  o  meno  le  condizioni  che  originariamente  hanno
 giustificato l'assegnazione, pone in contrasto con il dovere, imposto
 dall'art. 3, secondo  comma,  della  Costituzione  di  rimuovere  gli
 ostacoli  di ordine economico che impediscono il pieno sviluppo della
 persona umana, venendo meno, anche, al dovere di solidarieta' imposto
 dall'art. 2 della Costituzione.
    Tale scelta, infine, appare in contrasto con  i  canoni  di  "buon
 andamento"  e di "razionalita'" imposti alla pubblica amministrazione
 dall'art. 97 della Costituzione dal momento che consente alla  stessa
 di  sfrattare  persone  cui  la casa di proprieta' pubblica era stata
 assegnata,  in  base  alla  legge,  proprio  in  considerazione,  tra
 l'altro,  del  fatto  che  erano state sfrattate da altro alloggio di
 proprieta' privata.
    Non sembra, dunque, compatibile con tali  principi  una  norma  di
 legge che consenta alla pubblica amministrazione di venir meno, a sua
 discrezione, ai fini per i quali sia stata istituita.
    Alla luce delle suesposte considerazioni si deve pertanto ritenere
 rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt.
 2,  3 e 97, la questione di costituzionalita' sollevata nei confronti
 dell'art. 7, comma 9, della legge 15  febbraio  1980,  n.  25,  nella
 parte  in  cui  tale  norma consente alla pubblica amministrazione di
 procedere  all'assegnazione  di  alloggi  di  edilizia   residenziale
 pubblica  a  mezzo  di  "  ..contratto interamente disciplinato dalla
 legge 27 luglio 1978, n. 392" con conseguente facolta' di far cessare
 l'assegnazione dell'alloggio ad nutum del locatore alla scadenza  del
 contratto  di  locazione,  senza  tenere  in alcuna considerazione il
 possesso dei requisiti  che,  in  base  alla  stessa  legge,  debbono
 sussistere ai fini dell'asssegnazione.
    Il  procedimento  va,  dunque,  sospeso e gli atti vanno trasmessi
 alla Corte costituzionale come da dispositivo.
                                P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente  infondata,  per  contrasto
 con  gli  artt.  2,  3  e  97  della  Costituzione  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 7,  comma  9,  della  legge  15
 febbraio  1980,  n.  25,  nella parte in cui tale norma consente alla
 pubblica amministrazione di procedere all'assegnazione di alloggi  di
 edilizia  residenziale  pubblica a mezzo di " ..contratto interamente
 disciplinato dalla legge 27 luglio  1978,  n.  392"  con  conseguente
 facolta'  di  far  cessare  l'assegnazione dell'alloggio ad nutum del
 locatore  alla  scadenza  del  contratto,  senza  tenere  in   alcuna
 considerazione  il  possesso  dei  requisiti che, in base alla stessa
 legge, debbono sussistere ai fini dell'assegnazione;
    Ordina conseguentemente la  sospensione  del  giudizio  in  corso,
 disponendo   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Dispone, infine, che la presente  ordinanza  sia  notificata  alle
 parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata, a cura
 della  cancelleria,  ai  Presidenti  della  Camera dei deputati e del
 Senato della Repubblica.
      Bologna, addi' 28 luglio 1995
                         Il pretore: SCHIESARO
 
 95C1258