N. 663 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 giugno 1995
N. 663 Ordinanza emessa il 3 giugno 1995 dalla commissione tributaria di primo grado di Como sul ricorso proposto da Di Cosmo Angelo contro l'Ufficio imposte dirette di Cantu' Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Trattamento speciale di disoccupazione corrisposto nell'anno successivo a quello in cui e' maturato il relativo diritto - Assoggettamento a tassazione separata - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparita' di trattamento rispetto alla retribuzione, attesa la natura retributiva dell'indennita' in questione - Incidenza sulla garanzia previdenziale. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, lett. b)). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.43 del 18-10-1995 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Di Cosmo Angelo, via Dosso Faiti, 36, Mariano Comense, avverso le cart. esatt. 911V0011355400147 dell'Ufficio imposte dirette di Cantu'. RITENUTO IN FATTO Nella dichiarazione congiunta presentata per l'esercizio 1988 era stato assoggettato a tassazione separata il trattamento speciale di disoccupazione conseguito dal coniuge per il periodo 24 febbraio-22 agosto 1987, ma corrisposto di fatto nell'anno 1988; con l'iscrizione in epigrafe l'ufficio recuperava a tassazione la maggiore imposta dovuta. Con ricorso ritualmente proposto il contribuente proponeva tempestivo ricorso; all'udienza di discussione, sentite le parti, la Commissione si riservava di decidere. L'operato dell'ufficio e' certamente corretto, giacche' l'art. 16 d.P.R. n. 917/1986 non richiama, tra i redditi assimilabili, di cui all'art. 47, il trattamento di disoccupazione di cui alla lettera e); ma e' proprio in tale omissione che la Commissione ritiene di dover ravvisare la possibile violazione di precetti costituzionali. L'omissione e' probabilmente dovuta al fatto che non e' stato neppure supposto un eventuale ritardo nella sua corresponsione, stante la funzione vitale ad esso assegnato dalla legge; e tuttavia, ove sussista, il non previsto regime di tassazione separata rileva sotto il duplice profilo della possibile violazione: a) del principio di uguaglianza di cui all'art. 3, avendo il trattamento di disoccupazione funzione sostitutivo della retribuzione e mancando pertanto di qualsiasi giustificazione e ragionevolezza un diverso regime tributario per gli emolumenti arretrati; b) del "diritto" ai "mezzi di ( ..) adeguati ( ..) in caso ( ..) di disoccupazione involontaria (art. 38, secondo comma), poiche' il cumulo dei redditi che consegue al mancato richiamo della lettera e) dell'art. 47 cit. vanifica, o quanto meno riduce gravemente, l'utilita' del trattamento previsto stante l'alta incidenza del prelievo tributario che ne deriva. L'esplicito richiamo di alcuni - soltanto - dei redditi di cui all'art. 47 cit. (lett. a e g) non consente di estendere, in via interpretativa, il regime di cui all'art. 16 all'indennita' in questione, prevista nella lett. e) dello stesso articolo. La questione di legittimita', rilevante ai fini della decisione del proposto ricorso, non e' manifestamente infondata.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, lett. b) del d.P.R. n. 917/1986, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non comprende l'indennita' di disoccupazione di cui al successivo art. 47, lett. e); Ordina, pertanto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina altresi' che a cura della segreteria l'ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata alle due Camere del Parlamento. Como, addi' 3 giugno 1995 Il presidente: SICA 95C1267