N. 666 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 giugno 1995

                                N. 666
 Ordinanza  emessa  il  2  giugno 1995 dalla Commissione tributaria di
 primo grado  di  Como  sul  ricorso  proposto  dall'I.A.C.P.    della
 provincia  di Como contro la Direzione regionale delle entrate per la
 Lombardia, sezione staccata di Como
 Tributi in genere - I.C.I. - Assoggettamento all'imposta anche degli
    I.A.C.P. - Mancata previsione di un regime di esenzione  o  quanto
    meno  di  un  trattamento  differenziato dell'imposta dovuta dagli
    I.A.C.P.   come   previsto   per   l'I.S.I.   e   l'I.N.V.IM.    -
    Irragionevolezza  -  Violazione del principio di uguaglianza sotto
    il profilo dell'eguale trattamento degli  istituti  in  questione,
    nonostante  le  specifiche  finalita' solidaristiche degli stessi,
    rispetto agli altri contribuenti - Violazione del principio  della
    capacita'  contributiva  in  considerazione  della rigidita' delle
    entrate degli istituti in questione a fronte del maggior  prelievo
    contributivo.
 (Legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, primo comma, lett. a), nn. 1,
    2, 3, 6 e 7; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1,
 6 e 7).
 (Cost., artt. 2, 3 e 53).
(GU n.43 del 18-10-1995 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dall'Istituto
 autonomo  case popolari della provincia di Como, in persona dell'ing.
 Francesco Acquaro, averso S/RIF. su istanza rimborso I.C.I.;
    Letti gli atti;
    Sentite le parti;
    Udito il relatore dott. Guido Sica;
                           RITENUTO IN FATTO
    Con ricorso ritualmente proposto l'Istituto chiedeva  disporsi  il
 rimborso, gia' vanamente richiesto in via amministrativa, dell'I.C.I.
 versata  all'A.F.  per  il  1993,  assumendo  di  non essere soggetto
 passivo del tributo, avuto riguardo alla sua natura di ente  pubblico
 ed   alle   funzioni   esercitate;   in   via  subordinata,  deduceva
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma,  lett.  a),
 nn.  1,  2,  3, 6 e 7 della legge n. 421/1992 e degli artt. 1 e 7 del
 D.Lgs. n. 504/1992 per violazione degli artt. 2, 3 e 53 Cost.
    L'A.F. depositava deduzioni e chiedeva respingersi la domanda.
    All'udienza di discussione, sentite le parti,  la  Commissione  si
 riservava di decidere.
    Contrariamente  a quanto assume, l'Istituto rientra tra i soggetti
 passivi dell'I.C.I. essendo proprietario di immobili; e' da  ritenere
 tuttavia  fondata  la questione di legittimita' sollevata, nei limiti
 che vengono di seguito precisati.
    L'incidenza del tributo assorbe - secondo le indagini espletate  -
 il 34% dell'importo complessivo dei canoni e supera comunque la quota
 normativamente   destinata   a   coprire   le   spese   generali,  di
 amministrazione e per tasse  ed  imposte;  per  poter  provvedere  al
 pagamento dell'imposta e' stato necessario utilizzare per l'esercizio
 1993  somme iscritte in bilancio per altri fini (v. note n. 146/S del
 22 luglio 1993 e n. 9044/A del 14  ottobre  1993  del  Ministero  dei
 LL.PP.).
    Non  e'  possibile,  d'altra  parte,  promuovere  un aumento delle
 entrate, giacche' la misura del canone di locazione,  finalizzata  al
 soddisfacimento   di  esigenze  di  solidarieta'  nei  confronti  dei
 soggetti piu' deboli, e' rigidamente predeterminata; di  conseguenza,
 il  prelievo  del  tributo e' tale da impedire, o comunque gravemente
 pregiudicare,  l'ulteriore  esercizio   dei   compiti   istituzionali
 dell'Ente.
    La peculiarita' delle funzioni espletate era stata tenuta presente
 in  passato  dal  legislatore nella disciplina dell'I.S.I. (art. 7) e
 dell'I.N.V.I.M. (art. 25, secondo comma, lett. b) d.P.R. n. 643/1972,
 art. 26 legge n. 141/1983); nella non disposta esenzione  dell'I.C.I.
 o,  quanto  meno,  nella mancata previsione di una diversa misura del
 tributo,  e'  quindi  da  ravvisare  la  violazione   di   molteplici
 disposizioni costituzionali: dell'art. 53, perche' non trovano alcuna
 considerazione  ne'  gli  scopi  sociali  perseguiti,  ne' i numerosi
 vincoli che influiscono nell'azione  dell'Istituto,  rendendo  rigida
 l'entita'  delle  entrate;  degli  artt.  2 e 3, perche' ignorando le
 specifiche finalita' solidaristiche perseguite dall'istituto, non  e'
 previsto  per  l'I.C.I. un trattamento esentivo (art. 7) o quantomeno
 differenziato (art. 6).
    La questione di legittimita' non appare, pertanto,  manifestamente
 infondata.
    La  questione  di  legittimita', rilevante ai fini della decisione
 della proposta azione di rimborso, non e',  pertanto,  manifestamente
 infondata.
                                P. Q. M.
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  delle  norme di cui all'art. 4, primo comma, lett. a)
 nn. 1, 2, 3, 6 e 7 della legge n. 421/1992 e degli artt. 1, 6 e 7 del
 d.lgs. n. 504/1992, con riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost.  nella
 parte  in  cui  non  prevedono  un  regime esentivo, o quanto meno un
 trattamento differenziato, dell'imposta dovuta dall'I.A.C.P.;
    Ordina, pertanto, l'immediata trasmissione degli atti  alla  Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina,  altresi',  che  a  cura  della segreteria l'ordinanza sia
 notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e comunicata alle due Camere del Parlamento.
      Como, addi' 2 giugno 1995
                     Il presidente relatore: SICA
 
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