N. 666 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 giugno 1995
N. 666 Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Como sul ricorso proposto dall'I.A.C.P. della provincia di Como contro la Direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Como Tributi in genere - I.C.I. - Assoggettamento all'imposta anche degli I.A.C.P. - Mancata previsione di un regime di esenzione o quanto meno di un trattamento differenziato dell'imposta dovuta dagli I.A.C.P. come previsto per l'I.S.I. e l'I.N.V.IM. - Irragionevolezza - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'eguale trattamento degli istituti in questione, nonostante le specifiche finalita' solidaristiche degli stessi, rispetto agli altri contribuenti - Violazione del principio della capacita' contributiva in considerazione della rigidita' delle entrate degli istituti in questione a fronte del maggior prelievo contributivo. (Legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, primo comma, lett. a), nn. 1, 2, 3, 6 e 7; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, 6 e 7). (Cost., artt. 2, 3 e 53).(GU n.43 del 18-10-1995 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dall'Istituto autonomo case popolari della provincia di Como, in persona dell'ing. Francesco Acquaro, averso S/RIF. su istanza rimborso I.C.I.; Letti gli atti; Sentite le parti; Udito il relatore dott. Guido Sica; RITENUTO IN FATTO Con ricorso ritualmente proposto l'Istituto chiedeva disporsi il rimborso, gia' vanamente richiesto in via amministrativa, dell'I.C.I. versata all'A.F. per il 1993, assumendo di non essere soggetto passivo del tributo, avuto riguardo alla sua natura di ente pubblico ed alle funzioni esercitate; in via subordinata, deduceva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, lett. a), nn. 1, 2, 3, 6 e 7 della legge n. 421/1992 e degli artt. 1 e 7 del D.Lgs. n. 504/1992 per violazione degli artt. 2, 3 e 53 Cost. L'A.F. depositava deduzioni e chiedeva respingersi la domanda. All'udienza di discussione, sentite le parti, la Commissione si riservava di decidere. Contrariamente a quanto assume, l'Istituto rientra tra i soggetti passivi dell'I.C.I. essendo proprietario di immobili; e' da ritenere tuttavia fondata la questione di legittimita' sollevata, nei limiti che vengono di seguito precisati. L'incidenza del tributo assorbe - secondo le indagini espletate - il 34% dell'importo complessivo dei canoni e supera comunque la quota normativamente destinata a coprire le spese generali, di amministrazione e per tasse ed imposte; per poter provvedere al pagamento dell'imposta e' stato necessario utilizzare per l'esercizio 1993 somme iscritte in bilancio per altri fini (v. note n. 146/S del 22 luglio 1993 e n. 9044/A del 14 ottobre 1993 del Ministero dei LL.PP.). Non e' possibile, d'altra parte, promuovere un aumento delle entrate, giacche' la misura del canone di locazione, finalizzata al soddisfacimento di esigenze di solidarieta' nei confronti dei soggetti piu' deboli, e' rigidamente predeterminata; di conseguenza, il prelievo del tributo e' tale da impedire, o comunque gravemente pregiudicare, l'ulteriore esercizio dei compiti istituzionali dell'Ente. La peculiarita' delle funzioni espletate era stata tenuta presente in passato dal legislatore nella disciplina dell'I.S.I. (art. 7) e dell'I.N.V.I.M. (art. 25, secondo comma, lett. b) d.P.R. n. 643/1972, art. 26 legge n. 141/1983); nella non disposta esenzione dell'I.C.I. o, quanto meno, nella mancata previsione di una diversa misura del tributo, e' quindi da ravvisare la violazione di molteplici disposizioni costituzionali: dell'art. 53, perche' non trovano alcuna considerazione ne' gli scopi sociali perseguiti, ne' i numerosi vincoli che influiscono nell'azione dell'Istituto, rendendo rigida l'entita' delle entrate; degli artt. 2 e 3, perche' ignorando le specifiche finalita' solidaristiche perseguite dall'istituto, non e' previsto per l'I.C.I. un trattamento esentivo (art. 7) o quantomeno differenziato (art. 6). La questione di legittimita' non appare, pertanto, manifestamente infondata. La questione di legittimita', rilevante ai fini della decisione della proposta azione di rimborso, non e', pertanto, manifestamente infondata.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 4, primo comma, lett. a) nn. 1, 2, 3, 6 e 7 della legge n. 421/1992 e degli artt. 1, 6 e 7 del d.lgs. n. 504/1992, con riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost. nella parte in cui non prevedono un regime esentivo, o quanto meno un trattamento differenziato, dell'imposta dovuta dall'I.A.C.P.; Ordina, pertanto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina, altresi', che a cura della segreteria l'ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata alle due Camere del Parlamento. Como, addi' 2 giugno 1995 Il presidente relatore: SICA 95C1270