N. 667 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 luglio 1995

                                N. 667
 Ordinanza  emessa il 12 luglio 1995 dal giudice di pace di Napoli nel
 procedimento civile vertente tra S.p.a. Aurora e D'Avino Salvatore
 Processo civile - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione a decreto
    ingiuntivo - Elevazione del termine da venti a quaranta giorni per
    effetto di modifica normativa disposta con decreto-legge - Carenza
    dei pressupposti di necessita' ed urgenza.
 Processo civile - Competenza del giudice di pace - Modificazione in
    senso riduttivo di detta competenza apportata con decreto-legge  -
    Carenza dei requisiti di necessita' ed urgenza.
 Processo civile - Competenza del pretore - Ampliamento della
    competenza  per  valore e per materia disposta con decreto-legge -
    Violazione del principio del buon  andamento  dell'amministrazione
    della giustizia.
 (D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, artt. 1, 2 e 8, n. 1).
 (Cost., artt. 77 e 97).
(GU n.43 del 18-10-1995 )
                          IL GIUDICE DI PACE
    Con  ricorso,  depositato  in  cancelleria  il  28 giugno 1995, la
 istante S.p.a. Aurora, agenzia  principale  di  Napoli,  chiedeva  al
 giudice  di  pace  di  Napoli di emettere decreto ingiuntivo, a norma
 degli artt. 633 e segg. c.p.c., in favore di essa ricorrente societa'
 ed in danno di D'Avino Salvatore per il pagamento della somma  di  L.
 681.000,  oltre  interessi  e  spese,  dovuta  quale  rata  di premio
 assicurativo scaduta il 18 luglio 1994 in  virtu'  della  polizza  n.
 920053, ramo Jll "protezione persona forma base", del 18 luglio 1992.
    L'art.  8  n.  1  del  d.-l.  n. 238/1995, entrato in vigore il 22
 giungo 1995, ha statuito che nel primo comma dell'art. 641 c.p.c.  le
 parole  "venti  giorni"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "quaranta
 giorni", per cui in tal modo il termine per l'opposizione al  decreto
 ingiuntivo,  previsto dall'art. 645 c.p.c., e' stato elevato da venti
 a quaranta giorni.
    Pertanto, in virtu' di tale nuova normativa  il  giudice  di  pace
 adito   dovrebbe   concedere   il   predetto   maggior   termine  per
 l'opposizione al decreto ingiuntivo, da lui emanato in  favore  della
 ricorrente societa' ed in danno dell'intimato D'Avino Salvatore.
                                DIRITTO
    1.  -  L'art.  77, secondo comma della Costituzione prevede che il
 Governo puo'  emettere  provvedimenti  provvisori,  aventi  forza  di
 legge, solo nei casi straordinari di necessita' e di urgenza.
    Nella  specie il Governo, al fine di emettere il predetto d.-l. n.
 238/1995, ha stabilito che sussiste il requisito della  straordinaria
 urgenza  soltanto  in  relazione  alla  necessita'  di intervenire su
 taluni aspetti della competenza civile e della fase introduttiva  del
 giudizio  ordinario  di  primo  grado. E' evidente, quindi, che in un
 simile provvedimento provvisorio  di  urgenza,  riguardante  la  fase
 introduttiva  del giudizio ordinario di primo grado, l'impugnato art.
 8 n. 1 del d.-l.    n.  238/1995  non  poteva  introdurre  una  norma
 relativa  ad  altra  fattispecie  e cioe' riguardante il procedimento
 speciale per decreto ingiuntivo, dato  che  l'atto  introduttivo  del
 normale  giudizio  di merito e' costituito dall'atto di opposizione e
 non dal ricorso introduttivo per la concessione dell'ingiunzione.
    Ne consegue che nella fattispecie mancano del tutto i  presupposti
 della straordinarieta', della necessita' e dell'urgenza richiesti dal
 citato art. 77 della Carta costituzionale per l'emissione del Governo
 di  un  decreto-legge,  per  cui il provvedimento impugnato (d.-l. n.
 238/1995)  e'  nullo  perche'  e'  stato  emesso  al di fuori di ogni
 previsione costituzionale.
    Ma vi e' di piu'. La normativa, prevista  dall'art.  8  n.  1  del
 citato  d.-l.  n. 238/1995, e' in netta antitesi con il principio del
 favor creditoris, cui la procedura per decreto ingiuntivo si  ispira,
 ed  e'  del tutto contraria alla logica di riduzione della durata dei
 processi e delle procedure giudiziarie, a  cui  si  ispira  la  nuova
 normativa  del  codice di procedura civile voluta dal Parlamento, per
 cui un simile provvedimento poteva  essere  emanato  solo  con  legge
 normale  e certamente non con un provvedimento proprio ed urgente del
 Governo.
    Pertanto, il d.-l. n. 238/1995 nella sua globalita' va  dichiarato
 nullo perche' anticostituzionale.
    2.   -  L'art.  1  del  citato  d.-l.  n.  238/1995,  che  prevede
 l'abolizione della competenza del giudice di pace relativamente  alle
 procedure  previste  dal  terzo  comma  e  dal  n. 4 del quarto comma
 dell'art. 17 della legge n. 374/1981  (opposizioni  alle  ingiunzioni
 previste  dalla  legge  n.  689/1981  e  quelle proposte avverso alle
 sanzioni ammininistrative erogate ex  art.  76  del  t.u.  d.P.R.  n.
 309/1990),  e'  sicuramente  in  aperto  contrasto  con  il  disposto
 dell'art. 77,  secondo  comma,  della  Costituzione  che  concede  al
 Governo  di legiferare soltanto nei casi straordinari di necessita' e
 di urgenza. Infatti, l'abolizione  di  una  competenza  per  materia,
 assegnata  dal  Parlamento  al  giudice  di  pace  al  termine di una
 lunghissima gestazione della riforma del processo  civile  e  che  e'
 stata  definitivamente  confermata  dalla  legge  n. 571/1994 (con la
 quale tale Magistrato onorario  e'  finalmente  entrato  in  vigore),
 manca  sicuramente  del  presupposto  di  una  qualsiasi  ragione  di
 necessita'  e  di  urgenza  per  provvedere  con  decreto-legge  alla
 predetta riduzione massiccia della competenza del giudice di pace.
    Con  il  predetto  art.  1  del  d.-l. n. 238/1995, infatti, viene
 sottratto a  tale  Magistrato  oltre  il  40%  dei  processi  di  sua
 competenza  e di fatto si ottiene un risultato del tutto contrastante
 con il fine stesso cui la legge di riforma  del  processo  civile  si
 ispira  e  cioe'  quello  di  rendere piu' veloce l'ottenimento di un
 provvedimento  giudiziario  civile  proprio  mediante  la   riduzione
 consistente  del  carico  di cause assegnate al Pretore nelle materie
 meno impegnative.
    E' non vi e' dubbio che le procedure, ora sottratte al giudice  di
 pace  e  ritornate  alla  competenza  pretorile, sono molto numerose;
 nella  maggior  parte  sono  di   lieve   entita';   non   richiedono
 generalmente l'intervento di legali e sono sicuramente caratterizzate
 da  un procedimento snello e spedito che ben si attaglia proprio alla
 nuova figura di tale  magistrato  onorario  anche  sotto  il  profilo
 pratico di una decisione rapida ed equitativa.
    Mancando,  quindi,  del  tutto  il presupposto della straordinaria
 necessita' di urgenza di un simile intervento  legislativo  da  parte
 del  Governo,  il  predetto d.-l. n. 238 del 1995 va dichiarato nullo
 nella sua globalita' perche' contrario al disposto dell'art. 77 della
 Costituzione.
    Ed e' evidente che una siffatta eccezione e' rilevabile ictu oculi
 e  puo'  essere  sollevata  di  ufficio  dal  giudice  di  pace  anhe
 nell'ambito  di  una  procedura monitoria ex artt. 633 e segg. c.p.c.
 proprio per tale caratteristica di evidente nullita'.
    3.  -  Il  precitato  art.  1 (commi 1 e 2) del d.-l. n. 238/1995,
 allorche' toglie una larga fetta di competenza per materia  assegnata
 al  giudice  di  pace  e  nel contempo aumenta a dismisura quella del
 pretore in sede civile contrasta in modo evidente (ictu oculi)  anche
 con   il   disposto  dell'art.  97  (primo  e  secondo  comma)  della
 Costituzione, che stabilisce per i pubblici uffici (quali sono quelli
 dei  magistrati  togati  ed  onorari)  una   organizzazione   secondo
 disposizioni di legge che ne assicurino il buon andamento, assegnando
 a ciascuno sfere di competenze ed attribuzioni idonee a tal fine.
    Nella  specie  e'  fuor  di dubbio che il depauperamento, peraltro
 ingiustificato,  della  competenza  del  giudice  di   pace   ed   il
 contemporaneo  eccessivo  ed  insopportabile  aggravio  del carico di
 giudizi, assegnati al pretore in materia civile  nonostante  l'esiguo
 numero  di  tali  magistrati  addetti a questo settore (appena 900 in
 tutta  l'Italia),  produrra'   il   sicuro   effetto   di   affossare
 definitivamente  la  Giustizia  ed  in ultima analisi realizzera' una
 vera e propria fattispecie di denegata giustizia. Ed e' evidente  che
 tutto cio' e' palesemente contrario al disposto dell'art. 97 (primo e
 secondo  comma)  della  Costituzione  che,  invece,  prevede  che  le
 competenze  e  le  funzioni,  assegnate  ai  pubblici  uffici,  siano
 determinate  secondo disposizioni che ne assicurino il buon andamento
 e non certamente la definitiva paralisi.
    E si badi che gia' con le precedenti competenze pretorili (fino  a
 lire  5 milioni prima e fino a 20 milioni dopo) il carico dei Pretori
 in materia civile era insopportabile e  non  poteva,  quindi,  essere
 ulteriormente   aumentato   senza   gravi  conseguenze  per  il  buon
 funzionamento della Giustizia  e  neppure  potra'  in  futuro  essere
 vieppiu' aumentato a discapito della competenza del giudice di pace.
    All'uopo  va ricordato che l'eccessiva durata dei processi davanti
 ai Pretori in  materia  civile  ha  spesso  determinato  la  condanna
 dell'Italia al risarcimento dei danni nei confronti dei cittadini che
 hanno  adito  la  Corte  di  Strasburgo  per  la  difesa dei "diritti
 dell'uomo" e che cio' produce purtroppo all'immagine ed alla  finanza
 dello Stato italiano grave ed insopportabile nocumento.
    Non  vi  e'  dubbio,  quindi,  che anche per tale ultimo motivo il
 d.-l. n. 238/1995 e' contrario  alle  predette  norme  costituzionali
 (artt.  77  e  97) e va dichiarato, nella sua globalita', come per le
 singole norme impugnate, incostituzionale.
    E tale rilievo e' senzaltro ammissibile e puo' essere sollevato di
 ufficio dal giudice di  pace  nell'ambito  dell'attuale  procedimento
 monitorio,  dato  che, in caso contrario, egli dovrebbe applicare una
 norma (art. 8 n. 1 del citato d.-l.  n.  238/1995)  contenuta  in  un
 provvedimento  legislativo provvisorio che il Governo ha emesso al di
 fuori delle sue competenze.
    Del resto e' stato piu' volte affermato dalla Corte costituzionale
 che l'emissione e la reiterazione di  decreti-legge,  divenuta  ormai
 norma   ordinaria   nell'attivita'   dei   vari   Governi,   non   e'
 costituzionale e va sicuramente dismessa.
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n.
 87;
    Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  e  solleva
 d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8  n.
 1  del  d.-l.  n.  238/1995  in relazione all'art. 77, secondo comma,
 della  Costituzione;  nonche'  dell'art.  1  dello  stesso  d.-l.  n.
 238/1995  in relazione all'art. 77, secondo comma, della Costituzione
 ed infine degli artt. 1  e  2  del  medisimo  d.-l.  n.  238/1995  in
 relazione all'art. 97 (primo e secondo comma) della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  della  procedura  monitoria n. 1699/1995
 pendente davanti al giudice di pace di Napoli  tra  Aurora  S.p.a.  e
 D'Avino  Salvatore  e  nel  contempo  ordina l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone, infine, che la presente ordinanza  venga,  a  cura  della
 cancelleria,  notificata  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed
 alle parti costituite, e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
      Napoli, addi' 12 luglio 1995
                    Il giudice di pace: PELLEGRINO
 
 95C1271