N. 667 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 luglio 1995
N. 667 Ordinanza emessa il 12 luglio 1995 dal giudice di pace di Napoli nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Aurora e D'Avino Salvatore Processo civile - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Elevazione del termine da venti a quaranta giorni per effetto di modifica normativa disposta con decreto-legge - Carenza dei pressupposti di necessita' ed urgenza. Processo civile - Competenza del giudice di pace - Modificazione in senso riduttivo di detta competenza apportata con decreto-legge - Carenza dei requisiti di necessita' ed urgenza. Processo civile - Competenza del pretore - Ampliamento della competenza per valore e per materia disposta con decreto-legge - Violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia. (D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, artt. 1, 2 e 8, n. 1). (Cost., artt. 77 e 97).(GU n.43 del 18-10-1995 )
IL GIUDICE DI PACE Con ricorso, depositato in cancelleria il 28 giugno 1995, la istante S.p.a. Aurora, agenzia principale di Napoli, chiedeva al giudice di pace di Napoli di emettere decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 633 e segg. c.p.c., in favore di essa ricorrente societa' ed in danno di D'Avino Salvatore per il pagamento della somma di L. 681.000, oltre interessi e spese, dovuta quale rata di premio assicurativo scaduta il 18 luglio 1994 in virtu' della polizza n. 920053, ramo Jll "protezione persona forma base", del 18 luglio 1992. L'art. 8 n. 1 del d.-l. n. 238/1995, entrato in vigore il 22 giungo 1995, ha statuito che nel primo comma dell'art. 641 c.p.c. le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni", per cui in tal modo il termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 645 c.p.c., e' stato elevato da venti a quaranta giorni. Pertanto, in virtu' di tale nuova normativa il giudice di pace adito dovrebbe concedere il predetto maggior termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo, da lui emanato in favore della ricorrente societa' ed in danno dell'intimato D'Avino Salvatore. DIRITTO 1. - L'art. 77, secondo comma della Costituzione prevede che il Governo puo' emettere provvedimenti provvisori, aventi forza di legge, solo nei casi straordinari di necessita' e di urgenza. Nella specie il Governo, al fine di emettere il predetto d.-l. n. 238/1995, ha stabilito che sussiste il requisito della straordinaria urgenza soltanto in relazione alla necessita' di intervenire su taluni aspetti della competenza civile e della fase introduttiva del giudizio ordinario di primo grado. E' evidente, quindi, che in un simile provvedimento provvisorio di urgenza, riguardante la fase introduttiva del giudizio ordinario di primo grado, l'impugnato art. 8 n. 1 del d.-l. n. 238/1995 non poteva introdurre una norma relativa ad altra fattispecie e cioe' riguardante il procedimento speciale per decreto ingiuntivo, dato che l'atto introduttivo del normale giudizio di merito e' costituito dall'atto di opposizione e non dal ricorso introduttivo per la concessione dell'ingiunzione. Ne consegue che nella fattispecie mancano del tutto i presupposti della straordinarieta', della necessita' e dell'urgenza richiesti dal citato art. 77 della Carta costituzionale per l'emissione del Governo di un decreto-legge, per cui il provvedimento impugnato (d.-l. n. 238/1995) e' nullo perche' e' stato emesso al di fuori di ogni previsione costituzionale. Ma vi e' di piu'. La normativa, prevista dall'art. 8 n. 1 del citato d.-l. n. 238/1995, e' in netta antitesi con il principio del favor creditoris, cui la procedura per decreto ingiuntivo si ispira, ed e' del tutto contraria alla logica di riduzione della durata dei processi e delle procedure giudiziarie, a cui si ispira la nuova normativa del codice di procedura civile voluta dal Parlamento, per cui un simile provvedimento poteva essere emanato solo con legge normale e certamente non con un provvedimento proprio ed urgente del Governo. Pertanto, il d.-l. n. 238/1995 nella sua globalita' va dichiarato nullo perche' anticostituzionale. 2. - L'art. 1 del citato d.-l. n. 238/1995, che prevede l'abolizione della competenza del giudice di pace relativamente alle procedure previste dal terzo comma e dal n. 4 del quarto comma dell'art. 17 della legge n. 374/1981 (opposizioni alle ingiunzioni previste dalla legge n. 689/1981 e quelle proposte avverso alle sanzioni ammininistrative erogate ex art. 76 del t.u. d.P.R. n. 309/1990), e' sicuramente in aperto contrasto con il disposto dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione che concede al Governo di legiferare soltanto nei casi straordinari di necessita' e di urgenza. Infatti, l'abolizione di una competenza per materia, assegnata dal Parlamento al giudice di pace al termine di una lunghissima gestazione della riforma del processo civile e che e' stata definitivamente confermata dalla legge n. 571/1994 (con la quale tale Magistrato onorario e' finalmente entrato in vigore), manca sicuramente del presupposto di una qualsiasi ragione di necessita' e di urgenza per provvedere con decreto-legge alla predetta riduzione massiccia della competenza del giudice di pace. Con il predetto art. 1 del d.-l. n. 238/1995, infatti, viene sottratto a tale Magistrato oltre il 40% dei processi di sua competenza e di fatto si ottiene un risultato del tutto contrastante con il fine stesso cui la legge di riforma del processo civile si ispira e cioe' quello di rendere piu' veloce l'ottenimento di un provvedimento giudiziario civile proprio mediante la riduzione consistente del carico di cause assegnate al Pretore nelle materie meno impegnative. E' non vi e' dubbio che le procedure, ora sottratte al giudice di pace e ritornate alla competenza pretorile, sono molto numerose; nella maggior parte sono di lieve entita'; non richiedono generalmente l'intervento di legali e sono sicuramente caratterizzate da un procedimento snello e spedito che ben si attaglia proprio alla nuova figura di tale magistrato onorario anche sotto il profilo pratico di una decisione rapida ed equitativa. Mancando, quindi, del tutto il presupposto della straordinaria necessita' di urgenza di un simile intervento legislativo da parte del Governo, il predetto d.-l. n. 238 del 1995 va dichiarato nullo nella sua globalita' perche' contrario al disposto dell'art. 77 della Costituzione. Ed e' evidente che una siffatta eccezione e' rilevabile ictu oculi e puo' essere sollevata di ufficio dal giudice di pace anhe nell'ambito di una procedura monitoria ex artt. 633 e segg. c.p.c. proprio per tale caratteristica di evidente nullita'. 3. - Il precitato art. 1 (commi 1 e 2) del d.-l. n. 238/1995, allorche' toglie una larga fetta di competenza per materia assegnata al giudice di pace e nel contempo aumenta a dismisura quella del pretore in sede civile contrasta in modo evidente (ictu oculi) anche con il disposto dell'art. 97 (primo e secondo comma) della Costituzione, che stabilisce per i pubblici uffici (quali sono quelli dei magistrati togati ed onorari) una organizzazione secondo disposizioni di legge che ne assicurino il buon andamento, assegnando a ciascuno sfere di competenze ed attribuzioni idonee a tal fine. Nella specie e' fuor di dubbio che il depauperamento, peraltro ingiustificato, della competenza del giudice di pace ed il contemporaneo eccessivo ed insopportabile aggravio del carico di giudizi, assegnati al pretore in materia civile nonostante l'esiguo numero di tali magistrati addetti a questo settore (appena 900 in tutta l'Italia), produrra' il sicuro effetto di affossare definitivamente la Giustizia ed in ultima analisi realizzera' una vera e propria fattispecie di denegata giustizia. Ed e' evidente che tutto cio' e' palesemente contrario al disposto dell'art. 97 (primo e secondo comma) della Costituzione che, invece, prevede che le competenze e le funzioni, assegnate ai pubblici uffici, siano determinate secondo disposizioni che ne assicurino il buon andamento e non certamente la definitiva paralisi. E si badi che gia' con le precedenti competenze pretorili (fino a lire 5 milioni prima e fino a 20 milioni dopo) il carico dei Pretori in materia civile era insopportabile e non poteva, quindi, essere ulteriormente aumentato senza gravi conseguenze per il buon funzionamento della Giustizia e neppure potra' in futuro essere vieppiu' aumentato a discapito della competenza del giudice di pace. All'uopo va ricordato che l'eccessiva durata dei processi davanti ai Pretori in materia civile ha spesso determinato la condanna dell'Italia al risarcimento dei danni nei confronti dei cittadini che hanno adito la Corte di Strasburgo per la difesa dei "diritti dell'uomo" e che cio' produce purtroppo all'immagine ed alla finanza dello Stato italiano grave ed insopportabile nocumento. Non vi e' dubbio, quindi, che anche per tale ultimo motivo il d.-l. n. 238/1995 e' contrario alle predette norme costituzionali (artt. 77 e 97) e va dichiarato, nella sua globalita', come per le singole norme impugnate, incostituzionale. E tale rilievo e' senzaltro ammissibile e puo' essere sollevato di ufficio dal giudice di pace nell'ambito dell'attuale procedimento monitorio, dato che, in caso contrario, egli dovrebbe applicare una norma (art. 8 n. 1 del citato d.-l. n. 238/1995) contenuta in un provvedimento legislativo provvisorio che il Governo ha emesso al di fuori delle sue competenze. Del resto e' stato piu' volte affermato dalla Corte costituzionale che l'emissione e la reiterazione di decreti-legge, divenuta ormai norma ordinaria nell'attivita' dei vari Governi, non e' costituzionale e va sicuramente dismessa.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata e solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 n. 1 del d.-l. n. 238/1995 in relazione all'art. 77, secondo comma, della Costituzione; nonche' dell'art. 1 dello stesso d.-l. n. 238/1995 in relazione all'art. 77, secondo comma, della Costituzione ed infine degli artt. 1 e 2 del medisimo d.-l. n. 238/1995 in relazione all'art. 97 (primo e secondo comma) della Costituzione; Dispone la sospensione della procedura monitoria n. 1699/1995 pendente davanti al giudice di pace di Napoli tra Aurora S.p.a. e D'Avino Salvatore e nel contempo ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone, infine, che la presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti costituite, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Napoli, addi' 12 luglio 1995 Il giudice di pace: PELLEGRINO 95C1271