N. 669 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 luglio 1995

                                N. 669
 Ordinanza emessa il 25 luglio 1995 dal giudice di pace di Napoli  nel
 procedimento  civile  vertente  tra Lino Francesco Maria e Montefusco
 Anna
 Processo civile - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione a decreto
    ingiuntivo - Elevazione del termine da venti a quaranta giorni per
    effetto di modifica normativa disposta con decreto-legge - Carenza
    dei requisiti di necessita' ed urgenza - Disparita' di trattamento
    tra soggetti destinatari di provvedimenti ingiuntivi -  Violazione
    del   principio  del  buon  andamento  dell'amministrazione  della
    giustizia.
 Processo civile - Modifiche normative disposte con decreto-legge -
    Ritenuta inidoneita' di tale strumento  legislativo  a  modificare
    norme  attinenti all'amministrazione della giustizia - Carenza dei
    requisiti di necessita' ed urgenza - Esautoramento dei poteri  del
    Parlamento - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del
    principio del buon andamento della p.a.
 (D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 8, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 70, 72, 76, 77, 97, 101, 102 e 108).
(GU n.43 del 18-10-1995 )
                          IL GIUDICE DI PACE
   Letto il ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato il 23 giugno 1995 da
 Francesco  Maria  Lino (avv. Giuseppe Lino) c/Montefusco Anna, avendo
 terminato la fase istruttoria  ex  art.  640  c.p.c.  ed  ottenuti  i
 chiarimenti  e  le integrazioni necessarie, ritiene di poter emettere
 il richiesto decreto di ingiunzione. A tal punto il giudice  di  pace
 si  pone  il  problema  di dover concedere all'intimato il termine di
 legge previsto per il pagamento dell'ingiunzione ovvero per  proporre
 opposizione al decreto medesimo e al riguardo osserva in
                                DIRITTO
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 668/1995).
 95C1273