N. 669 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 luglio 1995
N. 669 Ordinanza emessa il 25 luglio 1995 dal giudice di pace di Napoli nel procedimento civile vertente tra Lino Francesco Maria e Montefusco Anna Processo civile - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Elevazione del termine da venti a quaranta giorni per effetto di modifica normativa disposta con decreto-legge - Carenza dei requisiti di necessita' ed urgenza - Disparita' di trattamento tra soggetti destinatari di provvedimenti ingiuntivi - Violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Processo civile - Modifiche normative disposte con decreto-legge - Ritenuta inidoneita' di tale strumento legislativo a modificare norme attinenti all'amministrazione della giustizia - Carenza dei requisiti di necessita' ed urgenza - Esautoramento dei poteri del Parlamento - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio del buon andamento della p.a. (D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 8, primo comma). (Cost., artt. 3, 70, 72, 76, 77, 97, 101, 102 e 108).(GU n.43 del 18-10-1995 )
IL GIUDICE DI PACE Letto il ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato il 23 giugno 1995 da Francesco Maria Lino (avv. Giuseppe Lino) c/Montefusco Anna, avendo terminato la fase istruttoria ex art. 640 c.p.c. ed ottenuti i chiarimenti e le integrazioni necessarie, ritiene di poter emettere il richiesto decreto di ingiunzione. A tal punto il giudice di pace si pone il problema di dover concedere all'intimato il termine di legge previsto per il pagamento dell'ingiunzione ovvero per proporre opposizione al decreto medesimo e al riguardo osserva in DIRITTO
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 668/1995). 95C1273