N. 672 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 marzo 1995

                                N. 672
 Ordinanza emessa  il  30  marzo  1995  dal  pretore  di  Ferrara  nel
 procedimento penale a carico di Dalmonte Ugo ed altra
 Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarico di insediamento
    produttivo in pubblica fognatura con parametri superiori ai limiti
    di accettabilita' previsti dalla tabella C) allegata alla legge n.
    319/1976  - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o
    meno  in  pubbliche   fognature   effettuata   con   decreto-legge
    ripetutamente  reiterato  anche  di contenuto diverso - Denunciato
    abuso  di  tale  forma  di  legiferazione  per  la  mancanza   del
    presupposto   della   "necessita'   ed   urgenza"   -  Conseguente
    sottrazione alle assemblee parlamentari della loro  competenza  in
    materia  penale  - Violazione del principio della riserva di legge
    in materia penale.
 (D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 1 e segg.).
 (Cost., artt. 25 e 77).
(GU n.43 del 18-10-1995 )
                              IL PRETORE
   Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di
 Dalmonte Ugo, nato ad Argenta il 2 maggio 1944, residente in Argenta,
 via  W.  Tobagi n. 5, e Pasi Maria, nata a Ravenna il 17 aprile 1919,
 residente in Argenta, via W. Tobagi n. 7, imputati del reato  di  cui
 all'art.  21,  comma  3,  legge  n.  319/1976  per  avere, nella loro
 qualita'  di  rappresentante  legale  e  responsabile   della   ditta
 "Lavanderia  Dalta", in quanto soci accomandatari, effettuato scarico
 in pubblica fognatura di acque provenienti dal ciclo  di  lavorazione
 contenenti cloruri in quantita' superiore ai limiti di accettabilita'
 di cui alla tabella c) allegata alla legge.
    Accertato in Argenta il 25 marzo 1992.
                             O S S E R V A
    Che  il  p.m.  d'udienza  dott.  Valentina  Tecilla  ha  richiesto
 pronuncia di questo Pretore in ordine all'ipotesi  di  non  manifesta
 infondatezza    e   rilevanza   della   questione   di   legittimita'
 costituzionale degli artt. 1 e segg. d.-l. n. 79/1995 per  violazione
 degli  artt.  25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale.
    Osserva il pretore che la richiesta e' fondata e ritiene  pertanto
 di  dover  dichiarare  rilevante  e non manifestamente infondata, per
 violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione,  la  questione  di
 legittimita' costituzionale del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79.
    Circa  i  presupposti  di  diritto  in  ordine  alla non manifesta
 infondatezza si rileva quanto segue:
    Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione.
    Il principio della riserva di legge in  materia  penale  possiede,
 quale  primo e fondamentale significato, quello secondo cui le scelte
 di politica criminale  sono  monopolio  esclusivo  del  parlamento  e
 l'ammissibilita'  che  nuove norme di diritto penale siano introdotte
 attraverso  decreti-legge  o  decreti  legislativi  e  connessa  alla
 circostanza  che,  in  entrambi  i casi si realizzi e sia assicurato,
 comunque, l'intervento del parlamento in posizione straordinaria, ora
 quale organo delegante (art. 76 della Costituzione), ora quale organo
 cui e' rimesso il  potere  di  conferire  stabilita'  e  durevolezza,
 attraverso la legge di conversione, a disposizioni normative precarie
 e  soggette  a  decadenza  in  caso di inutile decorso del termine di
 sessanta  giorni  dettato   dall'art.   77,   ultimo   comma,   della
 Costituzione.
    Nella  materia  che  ci occupa invece, con la reiterazione di vari
 decreti-legge  mai  convertiti  si  e'  realizzata,  di   fatto,   la
 sottrazione  al  parlamento della sua esclusiva competenza a disporre
 in  materia  penale,  con   l'inammissibile   assunzione   da   parte
 dell'esecutivo  del relativo potere di bilanciamento e di valutazione
 degli interessi che in materia  penale  e'  di  esclusiva  competenza
 dell'organo assembleare rappresentativo della sovranita' popolare.
    Deve   aggiungersi   che   la   prassi   della   reiterazione  dei
 decreti-legge  in  materia  penale  con  contenuto  identico  ovvero,
 talvolta,   come   nella  specie,  con  contenuto  diverso,  ha  come
 conseguenza di sottrarre, di fatto,  al  Parlamento  la  possibilita'
 prevista  dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione "di regolare
 con legge i rapporti giuridici  sorti  sulla  base  dei  decreti  non
 convertiti".
    E'  evidente  che,  se  la  reiterazione  dei decreti nella stessa
 materia si protrae per  un  anno,  si  potranno  determinare  effetti
 definitivi  quale il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria,
 con la conseguente gravissima compressione dei diritti  dei  singoli,
 resa  ancora  piu'  incisiva  dalla  disparita'  di  trattamento  che
 potrebbe verificarsi ove  due  fattispecie  identiche,  ma  giudicate
 sotto  la  vigenza  di un diverso decreto-legge, vengano diversamente
 giudicate.
    Va ulteriormente osservato che la reiterazione a catena, per circa
 un anno di diversi decreti-legge in relazione  alla  stessa  materia,
 denota  in  modo  palese,  con  specifico  riferimento all'ultimo dei
 decreti emanati,  la  carenza  dei  requisiti  della  "necessita'  ed
 urgenza".
    Requisiti  che,  se possono ipotizzarsi come esistenti rispetto al
 primo dei decreti, certamente sono venuti meno ad un anno di distanza
 e cioe' dopo un periodo  di  tempo  tale  da  consentire  la  normale
 legiferazione del parlamento in via ordinaria.
    Il  presente  giudizio, allo stato e vigente d.-l. n. 79/1995, non
 puo' essere definito in  modo  indipendente  alla  risoluzione  della
 questione  di  legittimita' costituzionale del predetto decreto-legge
 per violazione artt. 25 e 77 della Costituzione.
                               P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per  violazione
 degli  artt. 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 1 e segg. del d.-l. 17 marzo 1995, n.  79,
 concernente  "Modifica alla disciplina degli scarichi delle pubbliche
 fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
 fognature";
    Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  sia
 notificata  agli  imputati, al loro difensore, al pubblico ministero,
 nonche' del Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  comunicata  al
 Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
 Repubblica.
      Ferrara, addi' 30 marzo 1995
                         Il pretore: BARONCINI
 
 95C1276