N. 674 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio - 14 settembre 1995

                                N. 674
 Ordinanza  emessa  il  9  febbraio   1995   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  14  settembre  1995)  dal  pretore di Ferrara nei
 procedimenti penali riuniti a  carico  di  D'Alessandro  Vincenzo  ed
 altro
 Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche
    fognature  provenienti  da  depuratore  con parametri superiori ai
    limiti di accettabilita' previsti dalla tabella A)  allegata  alla
    legge  n.  319/1976  -  Modifica  della  disciplina degli scarichi
    recapitanti  o  meno  in  pubbliche   fognature   effettuata   con
    decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso -
    Denunciato  abuso  di  tale forma di legiferazione per la mancanza
    del  presupposto  della  "necessita'  ed  urgenza"  -  Conseguente
    sottrazione  alle  assemblee parlamentari della loro competenza in
    materia penale - Possibile disparita' di trattamento tra cittadini
    giudicati per fattispecie identiche ma sotto la vigenza di diversi
    decreti-legge - Violazione del principio della riserva di legge in
    materia penale.
 (D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).
 (Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 77).
(GU n.43 del 18-10-1995 )
                              IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale a
 carico di  D'Alessandro  Vincenzo,  nato  a  Casoli  (Chieti)  il  15
 dicembre  1932,  residente  a  Ferrara, via Concordia n.  6, e Graldi
 Ivano, nato ad Argenta (Ferrara) il  13  gennaio  1952,  residente  a
 Ferrara,  via  dei  Frutteti n. 242, elettivamente domiciliati presso
 Acosea, via Marconi n. 39, Ferrara, entrambi imputati:
      del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, legge  n.  319/1976
 perche',   D'Alessandro  quale  presidente,  Graldi  quale  direttore
 generale dell'Acosea, effettuavano scarico di acque  provenienti  dal
 depuratore   comunale   di   Argenta   in  canale  superficiale,  con
 superamento dei parametri di cui alla tabella a) della  legge  citata
 quanto  a:  azoto  nitrico,  coliformi  totali,  coliformi fecali. In
 Argenta il 4 dicembre 1991;
      del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, legge  n.  319/1976
 perche',   D'Alessandro  quale  presidente,  Graldi  quale  direttore
 generale dell'Acosea, effettuavano scarico di acque  provenienti  dal
 depuratore  comunale  di  Chiesa  Nuova  in canale superificiale, con
 superamento dei parametri di cui alla tabella a) della  legge  citata
 quanto  a:  mercurio,  coliformi  totali, coliformi fecali. In Chiesa
 Nuova il 5 dicembre 1991;
      del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, legge  n.  319/1976
 perche',   D'Alessandro  quale  presidente,  Graldi  quale  direttore
 generale dell'Acosea, effettuavano scarico di acque  provenienti  dal
 depuratore   comunale  di  Coronella  in  canale  superificiale,  con
 superamento dei parametri di cui alla tabella a) della  legge  citata
 quanto   a:  materiali  sedimentabili,  coliformi  totali,  coliformi
 fecali. In Coronella il 4 dicembre 1991;
      del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, legge  n.  319/1976
 perche',   D'Alessandro  quale  presidente,  Graldi  quale  direttore
 generale dell'Acosea, effettuavano scarico di acque  provenienti  dal
 depuratore  di  Casaglia in canale superificiale, con superamento dei
 parametri di cui  alla  tabella  a)  della  legge  citata  quanto  a:
 coliformi totali, coliformi fecali. In Casaglia il 28 novembre 1991;
     del  reato  p.  e p. dall'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976
 perche',  D'Alessandro  quale  presidente,  Graldi  quale   direttore
 generale  dell'Acosea,  effettuavano scarico di acque provenienti dal
 depuratore  comunale  di  Argenta  in   canale   superificiale,   con
 superamento  dei  parametri di cui alla tabella a) della legge citata
 quanto a: azoto nitrico, materiali in sospensione, coliformi  totali,
 coliformi fecali. In Argenta il 24 aprile 1991;
      del  reato  p. e p. dall'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976
 perche',  D'Alessandro  quale  presidente,  Graldi  quale   direttore
 generale  dell'Acosea,  effettuavano scarico di acque provenienti dal
 depuratore comunale di Portomaggiore  in  canale  superificiale,  con
 superamento  dei  parametri di cui alla tabella a) della legge citata
 quanto a: COD,  BOD  5,  tensioattivi,  coliformi  totali,  coliformi
 fecali. In Portomaggiore il 28 marzo 1991;
      del  reato  p. e p. dall'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976
 perche',  D'Alessandro  quale  presidente,  Graldi  quale   direttore
 generale  dell'Acosea,  effettuavano scarico di acque provenienti dal
 depuratore  comunale  di  Gambulaga  in  canale  superificiale,   con
 superamento  dei  parametri di cui alla tabella a) della legge citata
 quanto a: azoto nitroso, azoto nitrico, coliformi  totali,  coliformi
 fecali. In Gambulaga il 3 luglio 1991;
      del  reato  p. e p. dall'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976
 perche',  D'Alessandro  quale  presidente,  Graldi  quale   direttore
 generale  dell'Acosea,  effettuavano scarico di acque provenienti dal
 depuratore  comunale  di   Sandolo   di   Portomaggiore   in   canale
 superificiale,  con  superamento dei parametri di cui alla tabella a)
 della  legge  citata  quanto  a:  azoto  nitroso,  coliformi  totali,
 coliformi fecali. In Sandolo il 6 agosto 1991.
                             O S S E R V A
    Che  il  p.m.  d'udienza  dott.  Pierguido Soprani ha richiesto la
 pronuncia di questo pretore in ordine all'ipotesi di rilevanza e  non
 manifesta  infondatezza  della questione di legittimita' del d.-l. 16
 gennaio 1995 n. 9, nell'intero suo testo, per violazione degli  artt.
 25  e  77  della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale.
    Osserva  il  pretore  che  la  richiesta  e'  fondata  e  ritiene,
 pertanto,   di   dover  dichiarare  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata, per violazione degli artt. 3, 25 e 77 della  Costituzione,
 la  questione  di  legittimita'  costituzionale  del d.-l. 16 gennaio
 1995, n. 9,  nell'intero  suo  testo,  in  particolare  in  relazione
 all'art. 3 dello stesso.
    A  tale  proposito,  si  rileva  quanto  segue:  nella fattispecie
 concreta  e'  applicabile  il  d.-l.  16  gennaio  1995,  n.  9,   in
 particolare l'art. 3, "Modifiche alla disciplina degli scarichi delle
 pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
 pubbliche  fognature",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del
 16  gennaio  1995.   Esso   reitera,   nella   sostanza,   precedenti
 decreti-legge  non  convertiti,  l'ultimo  dei  quali  e' il d.-l. 16
 novembre 1994, n. 629.
    L'art. 25  cpv.  della  Costituzione  fissa,  tra  gli  altri,  il
 principio della riserva di legge in materia penale.
    E'  implicito  in  tale  principio il fatto che tutte le scelte di
 politica criminale siano monopolio esclusivo del Parlamento, cio'  in
 quanto  la  rappresentativita'  del medesimo si impone quale garanzia
 contro la commissione di arbitri.
    Il potere legislativo e',  infatti,  un  centro  dialettico  della
 maggioranza  e  delle  minoranze  e le decisioni prese si fondano sul
 dibattito parlamentare dopo vari vagli critici.
    L'ammissibilita'  che  nuove  norme  di   diritto   penale   siano
 introdotte attraverso decreti legislativi o decreti-legge e' connessa
 alla  circostanza  che,  in  entrambi  i  casi,  si  realizzi  e  sia
 assicurato l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinata.
    Rispetto  ai  decreti   legislativi,   il   Parlamento   conserva,
 attraverso  la  delegazione,  la  prerogativa dell'iniziativa e delle
 fondamentali   scelte   politiche,   con   controllo   della    Corte
 costituzionale  anche  sulla  conformita'  di  tali atti normativi ai
 criteri   della   delegazione.   I   decreti-legge   sono,    invece,
 provvedimenti  provvisori,  destinati,  entro  il termine di sessanta
 giorni  previsto  dall'art.  77,  ultimo  comma,  Cost.,  ad   essere
 convertiti in legge o a perdere efficacia ex tunc.
    In   materia   penale   cio'   significa  che  ai  reati  commessi
 anteriormente alla data di entrata in vigore di un decreto-legge  non
 convertito,   si  applica  la  normativa  precedente,  in  quanto  un
 decreto-legge non convertito e' privo di effetto fin dall'inizio.  La
 Corte  costituzionale,  con  sentenza  19  febbraio  1985, n. 51, ha,
 infatti, dichiarato l'illegittimita' costituzionale, del quinto comma
 dell'art. 2 del c.p., nella parte in  cui  rendeva  applicabili  alle
 ipotesi  da  esso previste (e cioe' al caso di mancata conversione di
 un decreto-legge  recante  norme  piu'  favorevoli)  le  disposizioni
 contenute nel secondo e terzo comma di tale articolo.
    Tale questione rileva poiche' il decreto-legge in oggetto potrebbe
 non essere convertito.
    Pertanto,  alla  luce di quanto sopra, il ricorso al decreto-legge
 in materia penale oltre che  talora  inopportuno  in  relazione  alla
 complessita'  e  alla  delicatezza delle questioni trattate, presenta
 dei profili di incostituzionalita' per violazione del principio della
 riserva di legge, se e' fatto al di fuori dei rigorosi e straordinari
 estremi della necessita' ed urgenza. Lo stesso, inoltre,  essendo  in
 una  posizione  precaria,  puo'  far  venir  meno  le  garanzie della
 certezza del diritto.
   Si  osserva  che,   nella   materia   in   questione,   invece,   i
 decreti-legge,  con contenuto parzialmente diverso, si sono reiterati
 a catena per circa un anno, evidenziando, in modo palese, soprattutto
 con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la  carenza
 dei  requisiti  della  "necessita'  ed  urgenza". Ora, se puo' essere
 opinabile il fatto che tali requisiti sussistessero rispetto al primo
 dei decreti emanati in subiecta materia, certamente essi sono  venuti
 meno  ad un anno di distanza e cioe' dopo un periodo di tempo tale da
 consentire la normale legiferazione del Parlamento in via ordinaria.
    Inoltre, con la continua  ed  ininterrotta  reiterazione  di  vari
 decreti-legge   mai   convertiti  si  e'  realizzata,  di  fatto,  la
 sottrazione al Parlamento della sua esclusiva competenza  a  disporre
 in   materia   penale,   con   l'inammissibile  assunzione  da  parte
 dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di  valutazione
 degli  interessi  che,  in materia penale, e' di esclusiva competenza
 dell'organo assembleare rappresentativo della sovranita' popolare.
    Ancora, la prassi della reiterazione dei decreti-legge in  materia
 penale,  ha,  come  nella  specie,  la  conseguenza  di  sottrarre al
 Parlamento la possibilita' prevista dall'art. 77, ultimo comma, Cost.
 di regolare con legge i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  dei
 decreti  non  convertiti.  E'  evidente  che,  se la reiterazione dei
 decreti nella stessa materia si protrae  per  un  anno,  si  potranno
 determinare  effetti  definitivi quale il giudicato, non modificabili
 in sede giudiziaria, con la conseguente gravissima  compressione  dei
 diritti  dei  singoli,  resa ancora piu' incisiva dalla disparita' di
 trattamento che potrebbe verificarsi ove due  fattispecie  identiche,
 ma   commesse   e/o   giudicate   sotto  la  vigenza  di  un  diverso
 decreto-legge, vengono diversamente giudicate.
    Dalle considerazioni esposte si desume che  il  presente  giudizio
 non  puo'  essere definito, allo stato e vigenti i principi del d.-l.
 n. 9/1995 in esame, in  modo  indipendente  dalla  risoluzione  della
 questione di legittimita' costituzionale.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale  del  d.-l.  16  gennaio  1995,  n.   9,
 concernente "Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche
 fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
 fognature",  nell'intero  suo  testo,  in  particolare  in  relazione
 all'art. 3, con riferimento agli artt. 3, 25,  secondo  comma,  e  77
 della Costituzione;
    Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata agli  imputati,  e  ai  difensori,  al  p.m.,  nonche'  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e comunicata al Presidente
 della  Camera  dei  deputati  ed  al  Presidente  del  Senato   della
 Repubblica.
      Ferrara, addi' 9 febbraio 1995
                           Il pretore: CANU
 
 95C1278