N. 680 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 luglio 1995

                                N. 680
 Ordinanza emessa il 28 luglio 1995 dal giudice di pace di Pietrasanta
 nel  procedimento  civile  vertente  tra  Francesconi  Gian  Paolo  e
 l'Ispettorato provinciale del lavoro di Lucca
 Processo civile - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione - Deposito
    del ricorso presso la cancelleria - Ritenuta inammissibilita'  del
    ricorso    spedito    mediante   il   servizio   postale   secondo
    l'interpretazione data dalla Corte di cassazione (sentenza s.u. n.
    4130/1987,    sentenza    n.    3137/1992)    -     Irrazionalita'
    dell'imposizione dell'onere di depositare personalmente il ricorso
    -  Disparita'  di trattamento rispetto alla disciplina relativa ad
    ipotesi analoghe - Violazione del diritto di difesa - Lesione  del
    principio  del buon andamento dell'amministrazione della giustizia
    e del principio della tutela giurisdizionale contro gli atti della
    p.a.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22).
 (Cost., artt. 3, 24, 97 e 113).
(GU n.43 del 18-10-1995 )
                          IL GIUDICE DI PACE
    A  scioglimento  della  riserva  che  precede,   sulle   richieste
 formulate delle parti;
                             O S S E R V A
    La sollevata questione di legittimita' costituzionale e' rilevante
 ai   fini   del   decidere   e   non   e'  manifestamente  infondata.
 Pregiudiziale all'esame del merito del ricorso e' l'indagine volta  a
 verificare  il  rispetto  del  termine,  certamente  perentorio,  per
 proporre opposizione (artt. 22, primo comma, e 23, primo comma, della
 legge n. 689/1981).  Nel caso di specie: il  ricorso  in  opposizione
 (sottoscritto  dall'interessato  con firma autenticata dal difensore)
 e' stato  spedito  con  plico  postale  raccomandata  con  avviso  di
 rivevimento  in  data 13 maggio 1995 diretto a questo giudice di pace
 territorialmente  competente  trovandosi  il  luogo  deve  e'   stata
 commessa   la   violazione  (coincidente  con  quello  nel  quale  la
 violazione medesima  e'  stata  accertata)  nell'ambito  territoriale
 dell'ufficio medesimo; l'ordinanza ingiunzione e' stata notificata in
 data  13 aprile 1995.  Ferma la competenza per materia, funzionale ed
 inderogabile, del giudice di pace, posto che  l'art.  1  del  recente
 d.-l.  n.  238  del 21 giugno 1995 (che sottrae al Giudice di pace la
 competenza  in  materia  di  opposizioni  ex  lege  n.  685/1981  per
 restituirla al pretore) non puo' trovare applicazione con riguardo ai
 giudizi  anteriormente  istaurati,  dovrebe  questo  giudicante, alla
 stregua del "diritto vivente", pronunciare, ex artt. 22, terzo  comma
 e  23, primo comma della citata legge n. 689/1981, l'inammissibilita'
 del ricorso in quanto irritualmente proposto. Ed infatti  la  suprema
 Corte  a  sezioni  unite  con  sentenza  n. 4130/1987, confermata con
 sentenza  1  sez.  n.  3137/1992,  ha  statuito  che  "la  spedizione
 dell'atto  di  opposizione  alla cancelleria delal pretura, senza che
 siano adempiute le concorrenti modalita'  prescritte  dalla  legge  e
 senza  che  dell'atto  stesso  sia attestato il deposito da parte del
 cancelliere, non puo' ritenersi idonea a  realizzare  la  fattispecie
 legale  che  consente  di  ritenere  proposto il ricorso".   La parte
 ricorrente,  con  specifica  istanza,  ha  sollevato   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981
 n. 689, ove interpretato in conformita' alle soprarichiamate sentenze
 della  suprema Corte, per "palese violazione del disposto di cui agli
 artt. 3, secondo comma e 24 primo comma, Costituzione, per  manifesta
 violazione  del  principio  di  uguaglianza  (rispetto  a  previsione
 normative regolanti casi analoghi)"  ed  in  quanto  "l'accesso  alla
 tutela  giurisdizionale  dei  diritti,  costituzionalmente  protetto,
 verrebbe in questa ipotesi ad essere sacrificato ad esigenze di  puro
 formalismo,  in  assenza della necessita' di tutelare un qualsivoglia
 diritto od  interesse  (di  natura  fiscale  e  non)  dello  Stato  e
 dell'Amministrazione    opposta,    risolvendosi    in    definitiva,
 nell'ingiustificato sacrificio di posizioni soggettive  qualificabili
 in  termini  di  diritto  soggettivo  (anche di natura processuale)".
 Questo giudice, peraltro, dubita  della  legittimita'  costituzionale
 dell'art.   22   della   ripetuta   legge  n.  689/1981,  cosi'  come
 interpretato dalla suprema Corte,  con  riferimento,  come  lamentato
 dalla parte opponente, agli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale e
 con riferimento, per rilievo di questo ufficio, anche agli artt. 97 e
 113  della  Carta  costituzionale medesima, per i seguenti motivi: e'
 pacifico che competente a  conoscere  dall'opposizione  all'ordinanza
 ingiunzione e' il pretore (giudice di pace) del luogo in cui e' stata
 commessa  la violazione, coincidente con il luogo nel quale la stessa
 e' stata  accertata  (Cass.  SS.UU.  n.  4131/1988).    Senonche'  il
 soggetto  legittimato all'opposizione puo' per varie ragioni trovarsi
 nella impossibilita'  o  nella  grave  ed  obiettiva  difficolta'  di
 depositare a mano presso la competente cancelleria il ricorso avverso
 l'ordinanza  ingiunzione (il caso che viene immediatamente a mente e'
 quello del cittadino che risiede in  localita'  molto  lontana  dalla
 sede dell'ufficio giudiziario competente e che nella sua residenza si
 vede  notificare  a  mezzo posta l'ordinanza-ingiunzione); si ritiene
 che negare in tale ipotesi la possibilita' di proporre il ricorso per
 mezzo del servizio postale possa  determinare  una  compressione  del
 diritto  di  difesa  che  appare  inaccettabile  sotto il profilo dei
 principi della eguaglianza e della ragionevolezza (art.  3)  e  della
 tutela di quel fondamentale diritto (art. 24) e possa contrastare con
 il  principio del buon andamento dell'amministrazione della Giustizia
 (art. 97) e possa violare il principio  che  contro  gli  atti  della
 pubblica  amministrazione e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale
 dei diritti (art. 113).
    Si consideri, infatti, che:
       A) L'ordinamento consente di  proporre  opposizione  a  decreto
 penale  (art.  461  c.p.p.)  mediante spedizione (art. 583 c.p.p.) di
 plico raccomandato diretto al cancelliere (Cass.  pen.  Sez.  IV,  23
 marzo  1993;  Cass. pen. Sez. IV, 11 gennaio 1993) oltreche' mediante
 dichiarazione ricevuta dal cancelliere della pretura del luogo in cui
 si trova l'opponente;  in  via  generale  l'ordinamento  ammette  che
 l'impugnazione  in  materia penale possa essere proposta per mezzo di
 raccomandata, con effetto dalla data di spedizione della raccomandata
 (art. 583 c.p.p.) e non dalla data di consegna o di esecuzione  degli
 altri  adempimenti  legalmente  equipollenti  (Cass.  pen.  SS.UU.  4
 febbraio 1992 Ballan; Cass. pen. SS.UU. 4 febbraio 1992 Musumeci);
       B) Parimenti l'ordinamento  consente,  in  materia  civile,  il
 deposito  del  ricorso (e del controricorso) per cassazione "mediante
 l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della  Corte
 di Cassazione" (art. 134 disp. att. C.p.c.);
       C)  Il  richiamo  (operato  dalla  citata  sentenza  SS.UU.  n.
 4380/1988) all'art. 38 disp. att.  C.p.c.  ed  all'art.  1  legge  n.
 59/1979  perde  di significato se riferito alla fattispecie de qua in
 cui tutti gli atti sono esenti dalla imposta di bollo e da  qualsiasi
 altra tassa e imposta;
       D) Non puo', infine, non attribuirsi rilevante significato:
       1)  al  fatto  che  il  codice di rito, a tutela del convenuto,
 fissa il principio generale della competenza del  giudice  del  luogo
 dove  esso convenuto ha la residenza o il domicilio o la dimora (art.
 18);
       2) alla tendenza della piu' recente legislazione  ad  ammettere
 che  le  comunicazioni,  le  notifiche,  le  trasmissioni  di atti in
 genere, etc. siano  effettuate  attraverso  mezzi  telematici  e  che
 comunque  i  ricorsi in genere vengano spediti per mezzo del servizio
 postale.   Con elencazione  eterogenea  ed  non  esaustiva  si  vuole
 elencare  una  serie  di  interventi legislativi che regolamentano il
 problema dell'invio di istanze, ricorsi e simili alla p.a. per  mezzo
 del  servizio postale: a) in materia di IVA provvede l'art. 37, terzo
 comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; b) in materia di dichiarazione
 dei redditi provvede l'art. 164, d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655; c) in
 materia successoria povvede l'art. 28, primo comma, t.u.  31  ottobre
 1990,  n. 346; d) in materia di comunicazione alla pubblica sicurezza
 provvede l'art. 12, terzo comma, d.-l. 21 marzo 1978, n.  59;  e)  in
 materia  di semplificazione di procedure per i ricorsi amministrativi
 l'art. 2, d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; f) in materia di  concorsi
 pubblici  l'art. 4, secondo comma, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487; g) in
 materia di acceleramento di procedure  di  liquidazione  di  pensioni
 l'art.  6, quinto comma, legge 8 agosto 1991 n. 274; h) in materia di
 disciplina delle modalita' d'iscrizione  nel  registro  dei  revisori
 contabili  l'art.  6, primo comma, d.P.R. 20 novembre 1992 n. 474; i)
 in materia di processo tributario: art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.
 546; l) in materia di rilascio dell'autorizzazione per  il  commercio
 su  aree  pubbliche l'art. 2, terzo comma, d.m. 4 giugno 1993 n. 248.
 La regolamentazione particolare consiste nel fissare il principio che
 il giorno di consegna  all'ufficio  postale  della  raccomandata  che
 contiene  la  dichiarazione,  l'istanza  o la denuncia costituisce la
 data di riferimento per controllare il rispetto dei termini di legge.
 In simmetria con tale svilupo legislativo vi e' la tendenza da  parte
 della  p.a.  e  della  giurisprudenza di permettere che l'interessato
 inoltri domande, istanze, denuncie,  etc.  alla  p.a.,  a  mezzo  del
 servizio  postale,  anche  laddove  la  lettera  della  legge  sembra
 rigorosamente pretendere la  presentazione  personale  della  domanda
 (vedi  per  l'imposta  di  registro  in tema di denuncia ex art.   18
 d.P.R. n. 634/1972, Comm. centr., 2 febbraio 1994  n.  422,  in  Riv.
 not.  1994,  p.  804;  per  le  istanze  di  cui all'art. 45 legge 30
 dicembre 1991, n.  413,  v.  Ris.  dir.  AA.GG.  e  Cont.  Trib.,  n.
 III-6-0287  in  data  8 giugno 1994, in Gazz. Not. 1994 p. 1144). Non
 appare in linea con  il  riferito  principio  d'ordine  generale  del
 codice  di  rito  di cui sopra sub 1) e con il principio di cui sopra
 sub 2), che va affermandosi sempre piu', di ammettere la trasmissione
 di istanze, ricorsi, documenti ed atti in genere con mezzi telematici
 e comunque per mezzo del servizio postale, una disposizione (non piu'
 in  sintonia  con  un  sistema  di  amministrazione  della  Giustizia
 efficiente   e   moderno)   che,   senza   razionale   e   plausibile
 giustificazione, costringa un cittadino residente in ipotesi a Matera
 od a Pantelleria, a  recarsi  in  un  ufficio  giudiziario  dell'arco
 alpino   o   di   una  lontana  localita'  turistica  balneare  (come
 Pietrasanta) per depositare nelle mani  del  cancelliere  del  locale
 ufficio     giudiziario     l'atto     di    opposizione    ad    una
 ordinanza-ingiunzione di  pagamento,  magari,  di  poco  piu'  di  un
 centinaio  di  migliaia di lire; tanto piu' che nel rapporto pubblica
 amministrazine -  cittadino  il  soggetto  meritevole  (perche'  piu'
 debole)   di   attenzione   processuale  non  e'  certo  la  pubblica
 amministrazione;
       E)  L'esigenza  di  una  regolare  instaurazione  del  rapporto
 processuale  attraverso  l'attivita'  del  cancelliere  che riceve il
 ricorso dalle mani proprie dell'opponente, o di un incaricato (anche,
 si noti, non munito di delega autentica)  di  quest'ultimo,  potrebbe
 essere   soddisfatta   anche   nell'ipotesi  di  invio  per  posta  e
 ricevimento  del  ricorso  da  parte  della  cancelleria  per   mezzo
 dell'amministrazione  postale  perche'  l'individuazione del soggetto
 ricorrente potrebbe avvenire in virtu' dell'autentica della  firma  a
 cura  del  difensore  o  comunque  (con  maggior rigore e certezza di
 quanto puo' fare il cancelliere di un lontano  ufficio)  a  cura  dei
 pubblici   ufficiali   incardinati   nel   territorio   di  residenza
 dell'opponente; tutto questo  potrebbe  portare  ad  eliminazione  di
 spese  e  costi  inutili in conformita' ai principi portati dall'art.
 97, primo comma della Carta Costituzionale che tende ad assicurare il
 buon  andamento  e  l'efficienza  dell'amministrazione  pubblica   in
 genere,  principi  che  sono stati ritenuti pertinenti, e financo con
 applicazioni estensive, anche nel campo della giurisdizione  e  della
 sua amministrazione.
    L'irrazionalita'  dell'imposizione  dell'onere  di  depositare  di
 persona il ricorso di che trattasi  a  pena  di  inammissibilita'  se
 inviato  per  posta,  puo' risultare, a parere del giudicante, ancora
 piu' evidente se si considera che nessun vantaggio  od  interesse  di
 natura  organizzativa  o di qualsiasi altra natura ha il giudicante e
 la pubblica amministrazione opposta alla formalita'  del  deposito  a
 mano  del  ricorso;  tale  adempimento  a  carico  del ricorrente non
 risponde inoltre ad alcun  razionale  principio  di  bilanciamento  o
 parita'  fra  la  posizione  del  cittadino, che puo' risiedere molto
 lontano dall'ufficio giudiziario, e la pubblica amministrazione,  che
 e'  per  contro  incardinata  nel  territorio  ove  trovasi l'ufficio
 giudiziario competente e potra' svolgere senza  difficolta',  con  la
 stessa   efficacia,   ogni   attivita'  doverosamente  indirizzata  a
 confermare la regolarita' dell'ordinanza ingiunzione opposta anche se
 l'opposizione e' presentata per posta e non a  mano,  permettendo  al
 giudicante  di  pervenire  in  ogni  caso  ad  una "giusta" sentenza;
 nessuna razionale giustificazione di  efficientismo  a  favore  della
 p.a.  sembrerebbe  poter  motivare,  ripetesi, un rigorismo formale a
 carico del ricorrente;  verrebbe  a  mancare  quindi  un  ragionevole
 bilanciamento tra ragioni di rigore e liberta' delle forme.  A parere
 del giudicante, in particolare, nello speciale settore delle sanzioni
 amministrative   (ove   l'attivita'   della   p.a.,  assistita  dalla
 favorevole  presunzione  di  legittimita',  incide  nella  sfera  del
 cittadino  ancor  piu'  che negli altri settori nei quali si articola
 l'incontro fra la p.a. ed il privato) vi dovrebbero essere,  ripetesi
 ancora  una  volta, esigenze di maggiore benignita' nei confronti del
 cittadino che inducano a non aggravarlo di  maggiori  oneri  formali.
 Sull'argomento  ha  rilievo ed e' sintomatico che la p.a. opposta non
 ha  in   alcun   modo   esaminato   il   merito   dell'eccezione   di
 incostituzionalita'  proposta  da  controparte;  al  riguardo nessuna
 rilevanza puo' avere l'osservazione della amministrazione  resistente
 che  il  ricorso,  pur  spedito  il  trentesimo giorno dalla notifica
 dell'ordinanza, e' pervenuto alla cancelleria di questo ufficio il 17
 maggio 1995, poiche' il sospetto di incostituzionalita'  concerne  la
 mancata  previsione  nell'art. 22 legge n. 689/1981 della facolta' di
 presentare il ricorso per mezzo del servizio pubblico postale,  fermo
 rimanendo   che,  comunque,  il  termine  di  trenta  giorni  per  la
 presentazione  del  ricorso  deve  intendersi   rispettato   con   la
 spedizione  del ricorso entro il detto termine medesimo per mezzo del
 servizio pubblico postale in alternativa alla  presentazione  a  mano
 presso  la cancelleria competente; e cio' al di la' di ogni possibile
 ritardo  del  servizio  pubblico  postale  nel  recapito  del   plico
 raccomandato,  ritardo non imputabile al ricorrente.  Se, in ipotesi,
 la norma stabilisse invece che il termine  de  quo  non  e'  comunque
 rispettato  se il ricorso perviene in cancelleria oltre il trentesimo
 giorno,  anche  se  spedito  entro  trenta  giorni   dalla   notifica
 dell'ordinanza,   dovrebbero  anche  in  tal  caso  valere  tutte  le
 motivazioni   qui   esposte   che   giustificano   il   sospetto   di
 illegittimita' costituzionale di cui alla presente ordinanza;
       E)  Non  puo'  non  assumere  rilievo la scelta del legislatore
 parlamentare (modificata da quello dell'urgenza sotto  la  spinta  di
 pressioni  categoriali)  di devolvere la competenza a conoscere delle
 opposizioni de quibus al giudice di pace definito  "nuovo  organo  di
 supporto  ad  adiuvandum  della  magistratura  di carriera, con forti
 caratteristiche di giudice blandamente giusperito, semiprofessionale"
 che, nelle intenzioni  dei  conditores,  doveva  realizzare  un  piu'
 diretto   "accesso   alla   giustizia",  come  giudice  "democratico"
 (ovverosia  proveniente  dal  popolo,  cioe'  giudice   "democratico"
 certamente  e comunque nella accezione non riduttiva e "politica" del
 termine ma in quella piu' ampia e correttamente "civile",  in  quanto
 cioe' riguarda il cittadino come parte dello Stato ed ha attenzione e
 fa  riferimento  al vivere comune dei cittadini), giudice a carattere
 formalmente onorario, sulla base di esperienze straniere, che  doveva
 altresi'  assicurare  la  deflazione  dei carichi giudiziari. Si vuol
 dire che l'art. 22, primo e terzo comma della legge in  esame,  cosi'
 come  interpretato  dalla  Suprema  Corte  alla  luce della normativa
 vigente, sembra, fra l'altro, collidere con  la  filosofia  di  fondo
 della legge istitutiva del giudice di pace;
       G)  La  norma di cui si discute sembra altresi' confliggere con
 alcune  disposizioni  fondamentali  della  Convenzione  europea   dei
 diritti  dell'uomo, in particolare con l'art. 6 par. 1 (diritto ad un
 processo giusto), con  l'art.  6,  par.  3,  lettera  B  (diritto  di
 disporre  delle facilitazioni per predisporre la difesa) e con l'art.
 13 (diritto ad un ricorso effettivo); la possibilita'  di  difendersi
 in  modo  effettivo, facile e tempestivo, senza aggravare l'esercizio
 della difesa con l'imposizione di oneri o formalita' di  qualsivoglia
 natura  che non corrispondano ad obiettive e razionali esigenze della
 Giustizia, e' certamente assicurata dalle norme costituzionali  anche
 per  le  controversie  cosiddette  "bagatellari" che, peraltro, in un
 sistema  di  amministrazione della giustizia efficiente e democratico
 non possono essere considerate di scarso interesse per  la  giustizia
 anche   perche'   sono  molto  numerose  e  la  loro  mancata  giusta
 risoluzione  fa  nascere  di  fatto  nel  cittadino  sfiducia   nelle
 istituzioni  e  contribuisce  ad  allontanarlo  da una partecipazione
 corretta  alla  vita   associata;   sembra   innegabile   e   provato
 dall'esperienza  quotidiana  che  il  comune cittadino di fronte alla
 alternativa fra il pagamento di una  somma  di  minimo  importo,  che
 ritiene  non  dovuta,  ed  il dover ricorrere contro l'intimazione di
 pagamento ma solo  a  condizione  di  consegnare  a  mano  presso  la
 cancelleria  competente  il  relativo  ricorso,  finisce  puramente e
 semplicemente con il pagare detta somma, rimanendo pero' convinto  di
 aver  subito  una  ingiustizia  e  comunque  convinto  ancor piu' che
 l'ordinamento gli impedisce  di  fatto  di  opporsi  ad  una  pretesa
 (ritenuta) ingiusta della pubblica amministrazione perche' gli impone
 un  lungo  e  costoso  viaggio  o  comunque cospicue anticipazioni di
 spese; al riguardo si deve  pur  tenere  presente  che  non  tutti  i
 cittadini possono essere gravati dall'onere di sollevare questioni di
 principio  perche'  per  fare cio' occorre godere di una posizione di
 forza, ed in qualche modo di una situazione di privilegio, di cui non
 tutti possono godere.  Questo giudicante per lo meno  dubita  che  le
 fattispecie  di  che trattasi, rientrino, anche se nella loro modesta
 rilevanza,  nei  casi  in  cui   "sono   particolarmente   acute   le
 contraddizioni  tra  il diritto scritto nei libri, a cominciare dalla
 Carta fondamentale, e il diritto  che  vive  nella  societa'  civile,
 nonche'  nei  rapporti tra i cittadini e le diverse articolazioni del
 potere" ed in cui "alla declamazione di principio dell'art. 24  della
 Costituzione  fa  riscontro  una  situazione  molto  differente nella
 realta'"; e dubita che  nelle  ipotesi  di  irrogazioni  di  sanzioni
 amministrative    esistano   nella   normativa   vigente   "strumenti
 indirizzati  a   facilitare   l'accesso   al   diritto,   quando   e'
 difficoltoso"  per  ragioni  di  qualsiasi natura.   Sulla base delle
 esposte considerazioni pare a questo gudicante che la norma dell'art.
 22 della legge n. 689/1981 non si sottragga - quanto meno - al dubbio
 di legittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24,  97
 e 113 Cost.:
      perche'  irragionevolmente  non  consente  di  ricorrere avverso
 l'ordinanza ingiunzione  con  atto  spedito  mediante  plico  postale
 raccomandato,  contrariamente  a  quanto  l'ordinamento  consente per
 altre fattispecie, da assumere ciascuna come  tertium  comparationis,
 alcune aventi per giunta valenza processuale bene piu' significativa;
      perche'  di  fatto  se non impedisce certamente ostacola in modo
 rilevante il diritto di difesa;
      perche'  non  risponde  al  principio  del  buon   andamento   e
 dell'imparzialita' dell'amministrazione della Giustizia;
      perche'  viola  il  principio che contro gli atti della pubblica
 amministrazione e'  sempre  ammessa  la  tutela  giurisdizionale  dei
 diritti.
    La questione di legittimita' costituzionale, come sopra sollevata,
 soddisfa  il  requisito  della  rilevanza ai fini della decisione del
 giudizio  avendo  ad  oggetto  il   problema   della   ammissibilita'
 (ricevibilita') del ricorso.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale,  per  contrasto  con  gli artt. 3, 24, 97 e 113 della
 Carta costituzionale, dell'art. 22  della  legge  n.  689/1981  nella
 parte  in cui non consente la proposizione del ricorso in opposizione
 mediante spedizione in plico raccomandato (entro trenta giorni  dalla
 notificazione   del   provvedimento)   al   cancelliere  dell'ufficio
 giudiziario competente;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Manda   alla   cancelleria   di  comunicare  questa  ordinanza  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlarnento.
      Pietrasanta, addi' 28 luglio 1995
                      Il giudice di pace: GARZIA
 
 95C1284